Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo  unico,  al  solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle richiamate nel  decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano
invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi   qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
       (( Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia 
           e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato )) 
 
  1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del Gruppo  Equitalia
sono sciolte, (( a esclusione della societa' di cui alla  lettera  b)
del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla  riscossione  )).  Le
stesse sono  cancellate  d'ufficio  dal  registro  delle  imprese  ed
estinte, senza che sia esperita  alcuna  procedura  di  liquidazione.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto
alle societa' di cui al presente comma di  effettuare  assunzioni  di
personale a qualsiasi titolo  e  con  qualsivoglia  tipologia  ((  di
contratto di lavoro subordinato )). 
  2. Dalla data  di  cui  al  comma  1,  l'esercizio  delle  funzioni
relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma  1,
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, (( e'  attribuito
)) all'Agenzia delle entrate  di  cui  all'articolo  62  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ((  ed  e'  svolto  ))  dall'ente
strumentale di cui al comma 3. 
  3. Al fine di garantire la continuita'  e  la  funzionalita'  delle
attivita' di riscossione, e' istituito, (( a far data dal  1°  luglio
2017 )),  un  ente  pubblico  economico,  denominato  «Agenzia  delle
entrate-Riscossione», (( ente strumentale dell'Agenzia delle  entrate
))  sottoposto  all'indirizzo   e   alla   vigilanza   del   Ministro
dell'economia e delle finanze. L'Agenzia  delle  entrate  provvede  a
monitorare    costantemente    l'attivita'     dell'Agenzia     delle
entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza  e  pubblicita'.
L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e
passivi, anche processuali, delle societa' del  Gruppo  Equitalia  di
cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione  con
i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e  al
titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973,  n.  602.  ((  L'ente  puo'  anche  svolgere  le  attivita'  di
riscossione delle entrate tributarie  o  patrimoniali  dei  comuni  e
delle province e delle societa' da essi  partecipate.  ))  L'ente  ha
autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e  di  gestione.  ((
Sono organi dell'ente )) il presidente, il comitato di gestione e  il
collegio dei revisori dei conti, (( il cui presidente e' scelto tra i
magistrati della Corte dei conti )). 
  4. Il comitato di gestione e' composto dal  direttore  dell'Agenzia
delle entrate, (( che  e'  il  presidente  dell'ente  )),  e  da  due
componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti.  Ai
componenti del  comitato  di  gestione  non  spetta  alcun  compenso,
indennita' o rimborso spese. 
  5. Lo statuto e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Lo statuto disciplina le  funzioni  e  le  competenze  degli  organi,
indica le entrate dell'ente,  stabilendo  i  criteri  concernenti  la
determinazione dei corrispettivi per i servizi  prestati  a  soggetti
pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali,  al  fine  di
garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attivita', (( anche
nella prospettiva di un nuovo modello  di  remunerazione  dell'agente
della riscossione )). Lo statuto disciplina i casi  e  le  procedure,
anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di  rilevanza
generale,  altresi'  promuovendo  la  partecipazione   dei   soggetti
interessati. Il comitato di gestione,  su  proposta  del  presidente,
delibera le modifiche allo statuto e gli atti di  carattere  generale
che disciplinano l'organizzazione e  il  funzionamento  dell'ente,  i
bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali  e  le  spese  che
impegnano il bilancio  dell'ente  per  importi  superiori  al  limite
fissato dallo statuto. Il comitato di gestione delibera  altresi'  il
piano  triennale  per  la  razionalizzazione   delle   attivita'   di
riscossione  e   gli   interventi   di   incremento   dell'efficienza
organizzativa ed economica (( finalizzati  ))  alla  riduzione  delle
spese di gestione e di personale. (( Nel rapporto con i  contribuenti
l'ente  si  conforma  ai  principi  dello  statuto  dei  diritti  del
contribuente,  di  cui  alla  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  con
particolare   riferimento   ai   principi   di   trasparenza,   leale
collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede,  nonche'
agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014,
n.  23,  in  materia  di  cooperazione  rafforzata,  riduzione  degli
adempimenti, assistenza e  tutoraggio  del  contribuente.  ))  L'ente
opera nel rispetto dei principi di  legalita'  e  imparzialita',  con
criteri di  efficienza  gestionale,  economicita'  dell'attivita'  ed
efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi stabiliti ((
nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 )) e  garantendo  la  massima
trasparenza degli  obiettivi  stessi,  dell'attivita'  svolta  e  dei
risultati  conseguiti.  Agli  atti  a  carattere  generale   indicati
nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale per  la
razionalizzazione  delle  attivita'   di   riscossione   si   applica
l'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999. 
  (( 5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell'ente sono  redatti
secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139,
e sono trasmessi per  l'approvazione  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  2  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
novembre 1998, n. 439. )) 
  6. Salvo quanto previsto  dal  presente  decreto,  l'Agenzia  delle
entrate-Riscossione e' sottoposta alle disposizioni del codice civile
e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private. Ai fini
dello  svolgimento  della  propria  attivita'   e'   autorizzata   ad
utilizzare anticipazioni di cassa. 
  ((   6-bis.   I   risparmi   di   spesa   conseguiti   a    seguito
dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le
amministrazioni  inserite  nel  conto  economico  consolidato   della
pubblica amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma 3  ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  nei  limiti
del risultato d'esercizio dell'ente stesso.)) 
  7.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  9  del   decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno 2017, sono validi i
costi determinati, approvati e pubblicati  da  Equitalia  S.p.A.,  ai
sensi del citato articolo 9. 
  8.  ((  L'ente  e'  autorizzato   ad   avvalersi   del   patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611,  fatte  salve  le
ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente
puo' altresi' avvalersi, sulla base  di  specifici  criteri  definiti
negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5  del
presente articolo, di avvocati del libero foro,  nel  rispetto  delle
previsioni di cui agli articoli 4 e 17  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi  ed  essere  rappresentato,
davanti al tribunale e al  giudice  di  pace,  da  propri  dipendenti
delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni  caso,
ove vengano  in  rilievo  questioni  di  massima  o  aventi  notevoli
riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato,  sentito  l'ente,  puo'
assumere direttamente la trattazione della causa. Per  il  patrocinio
davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
  8-bis.  Gli  enti  vigilati  dal  Ministero   della   salute   sono
autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura  dello  Stato
ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto  30
ottobre 1933, n. 1611. )) 
  9. Tenuto conto della specificita'  delle  funzioni  proprie  della
riscossione fiscale e delle competenze tecniche  necessarie  al  loro
svolgimento,  per  assicurarle  senza  soluzione  di  continuita',  a
decorrere dalla data di cui al comma 1 il  personale  delle  societa'
del Gruppo Equitalia (( con contratto di lavoro a tempo indeterminato
e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, senza soluzione di continuita' e con  la
garanzia della conservazione della posizione giuridica,  economica  e
previdenziale maturata alla data  del  trasferimento,  e'  trasferito
all'ente pubblico economico di cui al  comma  3,  ferma  restando  la
ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una  collocazione
organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso  ente.
A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile.)) 
  (( 9-bis. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali sono individuate le modalita' di utilizzazione,  a  decorrere
dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla
legge 2 aprile 1958, n. 377.)) 
  10. (( (Soppresso) )). 
  11. Entro la data di cui al comma 1: 
    a) l'Agenzia delle  entrate  acquista,  al  valore  nominale,  le
azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma
2,  del  citato  decreto-legge  n.  203  del   2005,   e   successive
modificazioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; 
    b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia
S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze.  ((  La  predetta  societa'  Equitalia  Giustizia  Spa
continua a svolgere le  funzioni  diverse  dalla  riscossione  e,  in
particolare, quelle di cui al decreto-legge  16  settembre  2008,  n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.
181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; )) 
    c) gli  organi  societari  delle  societa'  di  cui  al  comma  1
deliberano i bilanci  finali  di  chiusura,  ((  corredati  delle  ))
relazioni  di  legge,  che  sono  trasmessi  per  l'approvazione   al
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti  degli  organi
delle societa' soppresse sono  corrisposti  compensi,  indennita'  ed
altri emolumenti  solo  fino  alla  data  di  soppressione.  Per  gli
adempimenti  successivi  relativi  al  presente  comma,  ai  predetti
componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento. 
  (( 11-bis. Entro centoventi giorni dalla  data  dello  scioglimento
delle societa' di cui al comma 1, gli organi dell'ente  previsto  dal
comma 3 deliberano i bilanci finali delle stesse societa',  corredati
delle  relazioni  di  legge.  Tali   bilanci   sono   trasmessi   per
l'approvazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze;   si
applicano le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n.  439.  Ai
componenti degli organi  delle  predette  societa'  sono  corrisposti
compensi, indennita' e altri emolumenti esclusivamente fino alla data
dello scioglimento. )) 
  (( 11-ter. Le societa'  di  cui  al  comma  1  redigono  i  bilanci
relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al comma 11-bis secondo
le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136. )) 
  12. Le operazioni di cui al comma 11  sono  esenti  da  imposizione
fiscale. 
  13. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il  direttore
dell'Agenzia   delle   entrate,   presidente   dell'ente,   stipulano
annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di  cui  all'articolo
59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare: 
    a) i servizi dovuti; 
    b) le risorse disponibili; 
    c) le strategie per la riscossione  dei  crediti  tributari,  con
particolare riferimento alla definizione delle priorita', mediante un
approccio orientato al risultato piuttosto che al processo; 
    d) gli  obiettivi  quantitativi  da  raggiungere  in  termini  di
economicita' della gestione, soddisfazione  dei  contribuenti  per  i
servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse,  anche
mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed  elusione
fiscale; 
    e) gli indicatori e le modalita' di  verifica  del  conseguimento
degli obiettivi di cui alla lettera d); 
    f) le modalita' di  vigilanza  sull'operato  dell'ente  da  parte
dell'agenzia, anche in relazione  alla  garanzia  della  trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione delle norme,
con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti; 
    g) la gestione della funzione  della  riscossione  con  modalita'
organizzative flessibili,  che  tengano  conto  della  necessita'  di
specializzazioni tecnico-professionali, mediante  raggruppamenti  per
tipologia  di  contribuenti,  ovvero  sulla  base  di  altri  criteri
oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad  ottimizzare  il
risultato economico della medesima riscossione; 
    h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive  volte
ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a  migliorarne  il
rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge  27
luglio 2000, n. 212, (( anche mediante l'istituzione di uno sportello
unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi,  secondo
criteri di  trasparenza  che  consentano  al  contribuente  anche  di
individuare con certezza il debito originario. )) 
  (( 13-bis. Lo schema dell'atto aggiuntivo di cui  al  comma  13  e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari,  che  sono  resi  entro  trenta  giorni  dalla  data   di
trasmissione. Le Commissioni possono  chiedere  al  Presidente  della
rispettiva Camera  di  prorogare  di  venti  giorni  il  termine  per
l'espressione del parere, qualora cio' si  renda  necessario  per  la
complessita'  della  materia.  Decorso  il   termine   previsto   per
l'espressione del parere o  quello  eventualmente  prorogato,  l'atto
aggiuntivo puo' essere comunque stipulato. )) 
  14. Costituisce risultato particolarmente negativo della  gestione,
ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto  legislativo  n.  300
del 1999, il mancato raggiungimento, da parte  dell'ente  di  cui  al
comma 3, degli obiettivi stabiliti nell'atto  aggiuntivo  di  cui  al
comma 13, (( non attribuibile )) a fattori eccezionali o comunque non
tempestivamente segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze,
per consentire l'adozione dei necessari correttivi. 
  (( 14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione  nazionale  redige
una  relazione  annuale  sui  risultati  conseguiti  in  materia   di
riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti i carichi  di
ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i  crediti
ancora  da  riscuotere,  nonche'  le  quote   di   credito   divenute
inesigibili.  La  relazione  contiene  anche  una  nota  illustrativa
concernente  le  procedure  di  riscossione  che  hanno  condotto  ai
risultati conseguiti, evidenziando in particolare  le  ragioni  della
mancata riscossione dei carichi  di  ruolo  affidati.  La  relazione,
anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui  all'articolo
10-bis.1  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'   trasmessa
all'Agenzia delle  entrate  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,   ai   fini   dell'individuazione,   nell'ambito   dell'atto
aggiuntivo  di  cui  al  comma  13  del  presente   articolo,   delle
metodologie e procedure di riscossione piu' proficue  in  termini  di
economicita' della gestione e di recupero dei carichi  di  ruolo  non
riscossi. )) 
  15. Fino alla data di cui al comma 1,  l'attivita'  di  riscossione
prosegue nel regime giuridico vigente. In sede di prima applicazione,
entro il 30 aprile 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A.  e'  nominato
commissario  straordinario  per  ((  gli   adempimenti   propedeutici
all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello
statuto ai fini )) di cui al comma 5 e per la vigilanza e la gestione
della fase transitoria. 
  16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex  concessionari
del  servizio  nazionale  della  riscossione  e  agli  agenti   della
riscossione di cui all'articolo  3  del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005,  n.  248,  si  intendono  riferiti,  in   quanto   compatibili,
all'agenzia (( di cui al comma 3 del presente articolo )). 
  (( 16-bis.  Al  fine  di  garantire  le  competenze  necessarie  ai
concessionari   della   gestione   dei   servizi    della    pubblica
amministrazione,  all'articolo  6,  numero  9-bis),  della  legge  22
dicembre 1957, n. 1293,  dopo  le  parole:  «dall'assegnazione»  sono
inserite le seguenti: «o dal rinnovo» e dopo  le  parole:  «corsi  di
formazione» sono inserite  le  seguenti:  «,  anche  in  modalita'  a
distanza,». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   3   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248  (Misure
          di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
          materia tributaria e finanziaria): 
              «Art. 3. (Disposizioni in materia di servizio nazionale
          della riscossione). - 1. A decorrere dal 1°  ottobre  2006,
          e' soppresso il sistema di affidamento in  concessione  del
          servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
          alla  riscossione  nazionale  sono  attribuite  all'Agenzia
          delle entrate, che le esercita mediante la societa' di  cui
          al comma 2, sulla quale svolge attivita' di  coordinamento,
          attraverso  la  preventiva  approvazione  dell'ordine   del
          giorno delle sedute  del  consiglio  di  amministrazione  e
          delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio. 
              2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti  al
          conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed  al  fine
          di un sollecito riordino della  disciplina  delle  funzioni
          relative alla riscossione nazionale, volto ad  adeguarne  i
          contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate  e
          l'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (I.N.P.S.)
          procedono, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  alla  costituzione   della
          «Riscossione S.p.a.»,  con  un  capitale  iniziale  di  150
          milioni  di  euro,  di  cui  il  51   per   cento   versato
          dall'Agenzia delle entrate  ed  il  49  per  cento  versato
          dall'INPS. 
              3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a.
          si procede all'approvazione dello statuto  ed  alla  nomina
          delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale
          e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti. (35) 
              4. La  Riscossione  S.p.a.,  anche  avvalendosi,  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  di
          personale dell'Agenzia delle  entrate  e  dell'I.N.P.S.  ed
          anche attraverso altre societa' per azioni, partecipate  ai
          sensi del comma 7: 
                a)  effettua  l'attivita'  di  riscossione   mediante
          ruolo, con i poteri e secondo le  disposizioni  di  cui  al
          titolo  I,  capo  II,  e  al  titolo  II  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          nonche' l'attivita'  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 237; 
                b) puo' effettuare: 
                  1)   le   attivita'   di   riscossione   spontanea,
          liquidazione ed accertamento delle  entrate,  tributarie  o
          patrimoniali, degli enti pubblici,  anche  territoriali,  e
          delle loro societa' partecipate, nel rispetto di  procedure
          di gara  ad  evidenza  pubblica;  qualora  dette  attivita'
          riguardino entrate delle regioni o di  societa'  da  queste
          partecipate, possono essere  compiute  su  richiesta  della
          regione interessata  ovvero  previa  acquisizione  del  suo
          assenso; 
                  2)   altre   attivita',   strumentali   a    quelle
          dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula  di
          appositi  contratti  di  servizio  e,  a  tale  fine,  puo'
          assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie  a
          questi connesse. 
              5. Ai fini  dell'esercizio  dell'attivita'  di  cui  al
          comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con
          i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 2,  comma  4,
          del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68,  attua  forme
          di collaborazione con la  Riscossione  S.p.a.,  secondo  le
          modalita' stabilite con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle  finanze,  sentiti  il  comandante  generale  dello
          stesso Corpo della  Guardia  di  finanza  ed  il  direttore
          dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto  possono,
          altresi', essere stabilite le  modalita'  applicative  agli
          effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23  dicembre
          1999, n. 488. 
              6. La  Riscossione  S.p.a.  effettua  le  attivita'  di
          riscossione senza obbligo di cauzione  ed  e'  iscritta  di
          diritto, per le attivita' di cui al comma 4, lettera b), n.
          1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446. 
              7.  La  Riscossione  S.p.a.,  previa  formulazione   di
          apposita proposta diretta alle societa' concessionarie  del
          servizio nazionale della riscossione, puo'  acquistare  una
          quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
          tali societa' ovvero il ramo  d'azienda  delle  banche  che
          hanno  operato  la  gestione  diretta   dell'attivita'   di
          riscossione, a condizione che  il  cedente,  a  sua  volta,
          acquisti  una  partecipazione  al  capitale  sociale  della
          stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra  i
          prezzi di acquisto determina le  percentuali  del  capitale
          sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare  ai  soggetti
          cedenti,  ferma  restando  la  partecipazione  dell'Agenzia
          delle  entrate  e  dell'INPS,  nelle  medesime  proporzioni
          previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore  al
          51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi  dall'acquisto,  le
          azioni  della  Riscossione  S.p.a.  cosi'   trasferite   ai
          predetti soci privati possono essere alienate a terzi,  con
          diritto di prelazione a favore dei soci pubblici. 
              7-bis. A seguito dell'acquisto dei  rami  d'azienda  di
          cui al comma 7, primo periodo, nonche' delle operazioni  di
          fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di
          rami d'azienda effettuate tra agenti della  riscossione,  i
          privilegi e le garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da  chiunque
          prestate o comunque esistenti a favore del venditore ovvero
          della societa' incorporata, scissa, conferente  o  cedente,
          nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
          acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi
          nella cessione, ovvero facenti parte del  patrimonio  della
          societa' incorporata, assegnati per scissione, conferiti  o
          ceduti, conservano la loro validita'  e  il  loro  grado  a
          favore dell'acquirente ovvero della societa'  incorporante,
          beneficiaria, conferitaria o cessionaria, senza bisogno  di
          alcuna formalita' o annotazione,  previa  pubblicazione  di
          apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. 
              7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la
          Equitalia S.p.a. puo' attribuire ai  soggetti  cedenti,  in
          luogo  di  proprie  azioni,   obbligazioni   ovvero   altri
          strumenti finanziari. 
              8. Entro il 31 dicembre 2010,  i  soci  pubblici  della
          Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute  ai  sensi
          del  comma  7  a  privati;  entro  lo  stesso  termine   la
          Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente  ancora
          detenute da privati nelle societa' da essa non  interamente
          partecipate.  Dopo  la  scadenza  del  termine  di  cui  al
          precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le  loro
          azioni anche a soci privati,  scelti  in  conformita'  alle
          regole di evidenza pubblica, entro il  limite  del  49  per
          cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a. 
              9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei
          commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di  criteri  generali
          individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con
          procedure competitive. 
              10.   A   seguito   degli   acquisti   delle   societa'
          concessionarie previsti dal  comma  7,  si  trasferisce  ai
          cedenti   l'obbligo   di   versamento   delle   somme    da
          corrispondere   a   qualunque   titolo    in    conseguenza
          dell'attivita'  di  riscossione  svolta  fino   alla   data
          dell'acquisto, nonche' di  quelle  dovute  per  l'eventuale
          adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426
          e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
              11. A garanzia delle obbligazioni derivanti  dal  comma
          10, i soggetti di cui allo stesso comma 10  prestano,  fino
          al  31  dicembre   2010,   con   le   modalita'   stabilite
          dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
          112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato  o  garantiti
          dallo  Stato  o  sulle  proprie  azioni  della  Riscossione
          S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento
          della garanzia prestata dalla societa' concessionaria;  nel
          contempo, tale ultima garanzia e' svincolata. 
              12. Per i ruoli consegnati fino  al  31  dicembre  2011
          alle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi
          del  comma  7,  le  comunicazioni  di  inesigibilita'  sono
          presentate entro il 31 dicembre 2014. 
              13. Per effetto degli  acquisti  di  cui  al  comma  7,
          relativamente a ciascuno di essi: 
                a) le anticipazioni nette effettuate a  favore  dello
          Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come  riscosso
          sono restituite, in  dieci  rate  annuali,  decorrenti  dal
          2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di
          0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere
          come riferimento sono stabilite con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
                b)  i  provvedimenti  di  sgravio  provvisorio  e  di
          dilazione  relativi  alle  quote  cui  si  riferiscono   le
          anticipazioni da  restituire  ai  sensi  della  lettera  a)
          assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi; 
                c)  le  anticipazioni  nette  effettuate   in   forza
          dell'obbligo del non riscosso  come  riscosso,  riferite  a
          quote non erariali sono restituite in  venti  rate  annuali
          decorrenti  dal  2008,  ad  un  tasso  di  interesse   pari
          all'euribor diminuito di 0,50 punti;  per  tali  quote,  se
          comprese  in  domande  di  rimborso  o   comunicazioni   di
          inesigibilita' presentate prima della data  di  entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione   la   restituzione
          dell'anticipazione e' effettuata con una riduzione del  10%
          del loro complessivo ammontare.  La  tipologia  e  la  data
          dell'euribor da assumere come  riferimento  sono  stabilite
          con il decreto di cui alla lettera a); 
                d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere  a)
          e c), sono rimborsati  rispettivamente  in  dieci  e  venti
          annualita' di pari entita' i crediti risultanti  alla  data
          del 31 dicembre 2007  dai  bilanci  delle  societa'  agenti
          della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei  crediti
          oggetto  di  restituzione  e'  eseguito  in  occasione  del
          controllo  sull'inesigibilita'  delle  quote,  secondo   le
          disposizioni in materia, da effettuarsi a  campione,  sulla
          base dei criteri stabiliti da ciascun  ente  creditore.  Il
          recupero  dei  crediti  eventualmente  non   spettanti   e'
          effettuato mediante riversamento all'entrata  del  bilancio
          dello Stato delle somme dovute a seguito  del  diniego  del
          discarico o del rimborso da parte dei soggetti  di  cui  al
          comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria  prevista
          dall'art. 1, commi 426 e 426-bis della  legge  30  dicembre
          2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti  della
          riscossione in data successiva al  31  dicembre  2007  sono
          riversate all'entrata del bilancio dello  Stato.  Le  somme
          incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate,
          in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009. 
              14. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  rende
          annualmente  al  Parlamento  una  relazione   sullo   stato
          dell'attivita' di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle
          entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle
          finanze   gli   elementi   acquisiti   nello    svolgimento
          dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1. 
              15. A decorrere  dal  1°  ottobre  2006,  il  Consorzio
          nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
          gennaio 1988, n. 44, opera in forma di societa' per azioni. 
              16. Dal 1° ottobre 2006, i  dipendenti  delle  societa'
          non partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio  alla
          data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro  a  tempo
          indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro e' ancora
          in essere alla predetta data  del  1°  ottobre  2006,  sono
          trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della
          valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza
          soluzione di continuita' e  con  garanzia  della  posizione
          giuridica, economica e previdenziale maturata alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la
          posizione  giuridica,   economica   e   previdenziale   del
          personale maturata alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto; a tali operazioni  non  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990,
          n. 428. 
              18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo  di
          previdenza di cui alla legge  2  aprile  1958,  n.  377,  e
          successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di
          cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  24
          novembre 2003, n. 375, sono ammessi i soggetti  individuati
          dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003,  per  i
          quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  dello  stesso.   Tali
          prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito
          ai sensi del decreto n. 375 del 2003,  per  un  massimo  di
          novantasei mesi dalla  data  di  accesso  alle  stesse,  in
          favore dei predetti soggetti, che  conseguano  la  pensione
          entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla  data  di
          cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del  datore
          di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione
          di anzianita' o di vecchiaia. 
              19. Il personale in servizio alla data del 31  dicembre
          2004, con contratto di lavoro a tempo  indeterminato,  alle
          dipendenze dell'associazione nazionale fra i  concessionari
          del  servizio  di  riscossione  dei  tributi   ovvero   del
          consorzio di cui al  comma  15  ovvero  delle  societa'  da
          quest'ultimo partecipate,  per  il  quale  il  rapporto  di
          lavoro e' in essere con la predetta associazione o  con  il
          predetto consorzio alla data del  1°  ottobre  2006  ed  e'
          regolato dal contratto collettivo nazionale di settore,  e'
          trasferito, a decorrere dalla stessa data  del  1°  ottobre
          2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla societa'  di  cui
          al citato comma 15, senza soluzione di  continuita'  e  con
          garanzia   della   posizione   giuridica,    economica    e
          previdenziale maturata alla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto. 
              19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai
          commi 16, 17 e 19 non  puo'  essere  trasferito,  senza  il
          consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta  al
          di fuori della provincia in cui presta servizio  alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale
          si  applicano  i   miglioramenti   economici   contrattuali
          tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo
          nazionale di categoria, il cui rinnovo  e'  in  corso  alla
          predetta data, nei limiti di  quanto  gia'  concordato  nel
          settore del credito. 
              20. Le operazioni di cui  ai  commi  7,  8  e  15  sono
          escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul
          valore aggiunto, e da ogni tassa. 
              21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative  idonee  ad
          assicurare il  contenimento  dei  costi  dell'attivita'  di
          riscossione coattiva, tali  da  assicurare,  rispetto  agli
          oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato  per  i
          compensi per tale attivita', risparmi  pari  ad  almeno  65
          milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di  euro  per
          l'anno 2008 e 170 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
          2009. 
              22. Per lo svolgimento  dell'attivita'  di  riscossione
          mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le  societa'  dalla
          stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate: 
                a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto  previsto
          dall'articolo 4, comma 118, della legge 24  dicembre  2003,
          n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21; 
                b) successivamente, ai  sensi  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
              23. Le societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai
          sensi  del  comma  7  restano  iscritte  all'albo  di   cui
          all'articolo  53,  comma  1,  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, se nei loro  riguardi  permangono  i
          requisiti previsti per tale iscrizione. 
              23-bis. Agli agenti della riscossione non si  applicano
          l'articolo  2,  comma  4,  del  regolamento  approvato  con
          decreto del Ministro delle finanze 11  settembre  2000,  n.
          289,  e  le  disposizioni  di  tale  regolamento   relative
          all'esercizio di influenza dominante su altri agenti  della
          riscossione,   nonche'   al   divieto,   per    i    legali
          rappresentanti, gli amministratori e i sindaci,  di  essere
          pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro
          il secondo grado di pubblici dipendenti. 
              24. Fino al momento dell'eventuale cessione,  totale  o
          parziale, del proprio  capitale  sociale  alla  Riscossione
          S.p.a., ai  sensi  del  comma  7,  o  contestualmente  alla
          stessa, le aziende  concessionarie  possono  trasferire  ad
          altre societa' il ramo d'azienda  relativo  alle  attivita'
          svolte in  regime  di  concessione  per  conto  degli  enti
          locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53,  comma  1,
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo
          caso: 
                a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa
          determinazione degli stessi  enti,  le  predette  attivita'
          sono gestite dalle societa' cessionarie del  predetto  ramo
          d'azienda, se queste  ultime  possiedono  i  requisiti  per
          l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma
          1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
          quali tale iscrizione avviene di diritto; 
                b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza
          dei predetti enti e' effettuata con la  procedura  indicata
          dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che  per  i
          ruoli consegnati fino alla data del  trasferimento,  per  i
          quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
          legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  e  si  procede  nei
          confronti dei soggetti iscritti a ruolo  sulla  base  delle
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  applicabili  alle
          citate  entrate  ai  sensi  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.  Ai  fini  e  per  gli
          effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d)  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
          del ramo di  azienda  relativo  alle  attivita'  svolte  in
          regime di concessione per conto degli enti  locali  possono
          richiedere i  dati  e  le  notizie  relative  ai  beni  dei
          contribuenti iscritti  nei  ruoli  in  carico  alle  stesse
          all'Ente locale, che a tal fine puo'  accedere  al  sistema
          informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 
              25.  Fino  al  31  dicembre  2010,   in   mancanza   di
          trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa
          determinazione dell'ente creditore,  le  attivita'  di  cui
          allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione  S.p.a.
          o dalle societa' dalla  stessa  partecipate  ai  sensi  del
          comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza
          pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati  i
          contratti in corso  tra  gli  enti  locali  e  le  societa'
          iscritte all'albo di cui  all'articolo  53,  comma  1,  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le  societa'
          di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e  le
          societa'  da  quest'ultima  partecipate  possono   svolgere
          l'attivita' di riscossione,  spontanea  e  coattiva,  delle
          entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito
          di affidamento mediante procedure ad  evidenza  pubblica  e
          dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma  4,
          lettera b), numero 1),  relativamente  agli  enti  pubblici
          territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e
          dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere  dal
          1° gennaio 2011, e nel rispetto di  procedure  di  gara  ad
          evidenza pubblica. 
              25-ter. Se la titolarita' delle  attivita'  di  cui  al
          comma 24 non e' trasferita alla Riscossione Spa o alle  sue
          partecipate, il  personale  delle  societa'  concessionarie
          addetto a tali  attivita'  e'  trasferito,  con  le  stesse
          garanzie previste dai commi 16, 17 e  19-bis,  ai  soggetti
          che esercitano le medesime attivita'. 
              26. Relativamente alle  societa'  concessionarie  delle
          quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del
          comma 7, almeno il 51 per cento del  capitale  sociale,  la
          restituzione delle anticipazioni nette effettuate in  forza
          dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene: 
                a) per le anticipazioni a  favore  dello  Stato,  nel
          decimo  anno  successivo   a   quello   di   riconoscimento
          dell'inesigibilita'; 
                b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo  anno
          successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'. 
              27. Le disposizioni del presente articolo, relative  ai
          concessionari del  servizio  nazionale  della  riscossione,
          trovano applicazione, se non diversamente stabilito,  anche
          nei   riguardi   dei   commissari   governativi    delegati
          provvisoriamente alla riscossione. 
              28. A decorrere dal  1°  ottobre  2006,  i  riferimenti
          contenuti in norme vigenti ai  concessionari  del  servizio
          nazionale della  riscossione  si  intendono  riferiti  alla
          Riscossione  S.p.a.   ed   alle   societa'   dalla   stessa
          partecipate  ai  sensi  del   comma   7,   complessivamente
          denominate agenti della riscossione, anche ai fini  di  cui
          all'articolo 9 del decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n.  140,  ed   all'articolo   23-decies,   comma   6,   del
          decreto-legge 24 dicembre 2003,  n.  355,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2004,  n.  47;  per
          l'anno  2005  nulla  e'   mutato   quanto   agli   obblighi
          conseguenti all'applicazione delle  predette  disposizioni.
          All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n.  341,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004,
          n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6. 
              29. Ai fini di cui al capo  II  del  titolo  III  della
          parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  la
          Riscossione S.p.a. e le societa' dalla  stessa  partecipate
          ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti  pubblici;
          ad esse si  applicano  altresi'  le  disposizioni  previste
          dall'articolo 66 dello stesso decreto  legislativo  n.  196
          del 2003. 
              29-bis.  Nel  territorio   della   Regione   siciliana,
          relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le
          funzioni di cui al comma 1 sono svolte  dall'Agenzia  delle
          entrate  mediante  la  Riscossione  S.p.a.   ovvero   altra
          societa'  per  azioni  a  maggioranza  pubblica,  che,  con
          riferimento alle predette entrate,  opera  con  i  medesimi
          diritti ed obblighi  previsti  per  la  stessa  Riscossione
          S.p.a.; 
              30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del  consorzio
          di cui al comma 15 provvede all'approvazione  del  bilancio
          di cui all'articolo 10, comma 2, lettera  a),  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44. 
              31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le
          disposizioni del decreto legislativo  13  aprile  1999,  n.
          112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione. 
              32. Nei  confronti  delle  societa'  partecipate  dalla
          Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7  non  si  applicano
          altresi' le disposizioni di cui all'articolo 5 del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
              33. Ai fini di cui al comma 1,  si  applicano,  per  il
          passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste
          dagli articoli 14 e 16 del decreto  legislativo  13  aprile
          1999, n. 112. 
              34. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  cessano  di  trovare  applicazione   le
          disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
              35. In deroga a quanto previsto dal comma  13,  lettera
          c), restano ferme le convenzioni gia'  stipulate  ai  sensi
          dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
          112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge  21  novembre
          2000, n. 342. 
              35-bis. A decorrere dal  1º  gennaio  2008  gli  agenti
          della   riscossione   non   possono   svolgere    attivita'
          finalizzate al recupero di somme,  di  spettanza  comunale,
          iscritte in ruoli relativi a  sanzioni  amministrative  per
          violazioni del  codice  della  strada  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla  data
          dell'acquisizione  di  cui  al  comma  7,  la  cartella  di
          pagamento non era stata notificata  entro  due  anni  dalla
          consegna del ruolo. 
              36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) nell'articolo 18: 
                  1) al comma 1,  le  parole  da:  «agli  uffici»  a:
          «telematica»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «,
          gratuitamente ed anche in via telematica, a  tutti  i  dati
          rilevanti  a  tali  fini,  anche  se  detenuti  da   uffici
          pubblici»; 
                  2) al comma 3,  dopo  la  parola:  «decreto»,  sono
          inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»; 
                  3) dopo il  comma  3,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente: 
              «3-bis.   I   concessionari   possono   procedere    al
          trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei  commi  1  e  2
          senza rendere l'informativa  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»; 
                b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la
          parola: «segnalazioni»,  sono  inserite  le  seguenti:  «di
          azioni esecutive e cautelari»; 
                c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, e' inserito  il
          seguente: 
              «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato  a
          campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun  ente
          creditore.»; 
                c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, e'  inserito
          il seguente: 
              «1-bis.  All'indizione  degli  esami   per   conseguire
          l'abilitazione all'esercizio delle  funzioni  di  ufficiale
          della  riscossione  si  procede  senza  cadenze   temporali
          predeterminate,  sulla  base  di  una   valutazione   delle
          effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva  dei
          crediti pubblici.»; 
                d) nell'articolo 59: 
                  1) e' abrogato il comma 4-bis; 
                  2) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: 
              «4-quater. Per i ruoli consegnati  fino  al  30  giugno
          2003 la comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo
          19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il  30  giugno
          2006.»; 
                  3) al comma 4-quinquies,  le  parole:  «1°  ottobre
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006». 
              37. All'articolo 4 della legge  24  dicembre  2003,  n.
          350, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) nel comma 118: 
                  1) le  parole:  «Nell'anno  2004»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»; 
                  2) dopo le parole: «un  importo»,  e'  inserita  la
          seguente: «annuo»; 
                b) nel comma 119, la  parola:  «2004»  e'  sostituita
          dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006». 
              38. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) nel comma 426, secondo  periodo,  le  parole:  «20
          novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti:  «30  giugno
          2005»; 
                b) nel comma 426-bis: 
                  1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20  novembre
          2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»; 
                  2) le parole: «30  ottobre  2006»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «30 settembre 2006»; 
                  3) le parole: «1° novembre  2006»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «1° ottobre 2006»; 
                c) dopo il comma 426-bis e' inserito il seguente: 
              «426-ter. Le somme  versate  ai  sensi  del  comma  426
          rilevano, nella misura del cinquanta  per  cento,  ai  fini
          della  determinazione  del  reddito  delle   societa'   che
          provvedono a tale versamento.»; 
                d) nel comma  427,  le  parole:  «31  dicembre»  sono
          sostituite dalle seguenti: «30 settembre». 
              39. All'articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge  17
          giugno 2005, n. 106, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 31 luglio 2005, n.  156,  le  parole:  «30  settembre
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005». 
              40. Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  602,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) dopo l'articolo 47, e' inserito il seguente: 
              «Art. 47-bis. (Gratuita' di altre  attivita'  e  misura
          dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni
          mobili). 1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio
          rilasciano  gratuitamente  ai   concessionari   le   visure
          ipotecarie e catastali relative agli immobili dei  debitori
          iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente
          le attivita' di cui all'articolo 79, comma 2. 
              2.  Ai  trasferimenti  coattivi  di  beni  mobili   non
          registrati, la cui vendita  e'  curata  dai  concessionari,
          l'imposta di registro si  applica  nella  misura  fissa  di
          dieci euro.»; 
                b) dopo l'articolo 72, e' inserito il seguente: 
              «72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di
          altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto
          di pignoramento del quinto  dello  stipendio  contiene,  in
          luogo della citazione  di  cui  all'articolo  543,  secondo
          comma, n. 4), del codice di procedura civile,  l'ordine  al
          datore di lavoro di pagare direttamente al  concessionario,
          fino a concorrenza del credito per il quale  si  procede  e
          fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  545,  commi
          quarto, quinto e sesto dello  stesso  codice  di  procedura
          civile: 
                a) nel termine di quindici giorni dalla notifica  del
          predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per
          i quali sia  maturato,  anteriormente  alla  data  di  tale
          notifica, il diritto alla percezione; 
                b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi
          da corrispondere e  delle  somme  dovute  a  seguito  della
          cessazione del rapporto di lavoro.». 
                b-bis) all'articolo 76,  comma  1,  le  parole:  «tre
          milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti:  «ottomila
          euro»; 
                b-ter) all'articolo 85: 
                  1)  al  comma  2,  secondo  periodo,   le   parole:
          «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti:
          «del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione»; 
                  2)  al  comma  3,   primo   periodo,   le   parole:
          «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti:
          «del prezzo di assegnazione». 
              41. Le disposizioni dell'articolo 86  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  si
          interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto
          previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il  fermo  puo'
          essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel
          rispetto delle disposizioni,  relative  alle  modalita'  di
          iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso,
          contenute  nel  decreto  del  Ministro  delle   finanze   7
          settembre 1998, n. 503. 
              41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge  9  luglio
          1990, n. 187, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          «E'  comunque  gratuita,  anche  se   effettuata   mediante
          supporto informatico  o  tramite  collegamento  telematico,
          qualunque fornitura di  dati  agli  organi  costituzionali,
          agli organi giurisdizionali, di polizia  e  militari,  alle
          amministrazioni centrali e periferiche dello Stato  e  alle
          agenzie fiscali, nonche',  limitatamente  ai  casi  in  cui
          l'erogazione si renda necessaria ai fini dello  svolgimento
          dell'attivita' affidata in  concessione,  ai  concessionari
          del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture
          non e' dovuto  all'Automobile  Club  d'Italia  (ACI)  alcun
          rimborso  dei   costi   sostenuti   per   il   collegamento
          telematico.». 
              42. All'articolo  39,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  dopo
          le parole:  «rivenditori  di  generi  di  monopolio,»  sono
          inserite le seguenti: «nonche' presso». 
              42-bis.  Con   regolamento   del   direttore   generale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  sono
          stabiliti  le  condizioni  ed  i  termini  per  la  diretta
          assegnazione di una rivendita di  generi  di  monopolio  ai
          titolari di ricevitoria  del  lotto  non  abbinata  ad  una
          rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove
          attivazioni di ricevitorie del lotto  presso  rivendite  di
          generi di monopolio o trasferimenti di sede  delle  stesse,
          si trovino a distanza  inferiore  ai  200  metri  da  altra
          ricevitoria, o comunque quando, a seguito  dell'ampliamento
          della rete di raccolta, sia  intervenuto  un  significativo
          mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato
          una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda.  La
          possibilita'  di  assegnazione  e'  estesa,   qualora   non
          esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine  ai
          coadiutori od ai parenti entro  il  quarto  grado  od  agli
          affini  entro  il  terzo  grado.  Per  l'istituzione  delle
          rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati
          i parametri vigenti di distanza e redditivita'. 
              42-ter. Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  69,
          quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,
          si   interpretano   nel    senso    che,    successivamente
          all'istituzione    delle    agenzie    fiscali     previste
          dall'articolo 57,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso  articolo
          69, quinto comma, del regio decreto 18  novembre  1923,  n.
          2440, puo'  essere  esercitato  anche  da  tali  agenzie  e
          dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio. 
              42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
          3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,  n.  178,  devono
          intendersi nel senso che  non  sono  dovuti  gli  oneri  di
          riscossione. 
              42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo  periodo,
          della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,  le  parole:  «31
          dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
          2008». 
              42-sexies. Al fine di rendere piu'  efficienti  per  la
          finanza pubblica  le  operazioni  di  cartolarizzazione  di
          crediti contributivi, nonche' in funzione  di  una  riforma
          organica della contribuzione previdenziale in  agricoltura,
          le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano  ai
          crediti previdenziali agricoli.". 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  62  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 62. (Agenzia delle  entrate).  -  1.  All'agenzia
          delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti
          le entrate tributarie erariali che non sono assegnate  alla
          competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad
          ordinamento autonomo, enti od organi,  con  il  compito  di
          perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi
          fiscali sia attraverso l'assistenza  ai  contribuenti,  sia
          attraverso  i   controlli   diretti   a   contrastare   gli
          inadempimenti e l'evasione fiscale. L'agenzia delle entrate
          svolge, inoltre, le funzioni di cui all'articolo 64. 
              2. L'agenzia e' competente in particolare a svolgere  i
          servizi relativi alla amministrazione, alla  riscossione  e
          al contenzioso  dei  tributi  diretti  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto, nonche' di tutte  le  imposte,  diritti  o
          entrate  erariali  o  locali,  entrate  anche   di   natura
          extratributaria, gia' di competenza del dipartimento  delle
          entrate del ministero delle finanze  o  affidati  alla  sua
          gestione in base  alla  legge  o  ad  apposite  convenzioni
          stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori. 
              3. In fase di  prima  applicazione  il  ministro  delle
          finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
          competenza dell'agenzia.». 
              - Il Titolo I, capo II del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  602  (Disposizioni  sulla
          riscossione  delle  imposte  sul  reddito)  comprende   gli
          articoli da 10 a 44-bis. 
              - Il Titolo II del citato decreto del Presidente  della
          Repubblica n. 602 del 1973 comprende gli articoli da  45  a
          91-bis. 
              - La legge 27 luglio  2000,  n.  212  (Disposizioni  in
          materia  di  statuto  dei  diritti  del  contribuente)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 6  della  legge
          11  marzo  2014,  n.  23   (Delega   al   Governo   recante
          disposizioni per un sistema fiscale piu' equo,  trasparente
          e orientato alla crescita): 
              «Art.    6.    (Gestione    del    rischio     fiscale,
          governanceaziendale, tutoraggio, rateizzazione  dei  debiti
          tributari e revisione della disciplina degli interpelli). -
          1. Il Governo e' delegato  ad  introdurre,  con  i  decreti
          legislativi di cui  all'articolo  1,  norme  che  prevedano
          forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata,  anche
          in termini preventivi rispetto alle scadenze  fiscali,  tra
          le imprese e l'amministrazione finanziaria, nonche', per  i
          soggetti di maggiori dimensioni, la previsione  di  sistemi
          aziendali  strutturati  di  gestione  e  di  controllo  del
          rischio   fiscale,   con   una   chiara   attribuzione   di
          responsabilita' nel  quadro  del  complessivo  sistema  dei
          controlli interni, prevedendo a tali fini  l'organizzazione
          di  adeguate  strutture  dell'amministrazione   finanziaria
          dedicate  alle  predette  attivita'  di   comunicazione   e
          cooperazione,  facendo  ricorso  alle  strutture   e   alle
          professionalita'   gia'   esistenti    nell'ambito    delle
          amministrazioni pubbliche. 
              2.  Il  Governo  e'  altresi'  delegato  a   prevedere,
          nell'introduzione delle norme di cui al comma 1,  incentivi
          sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti  e  di
          riduzioni delle eventuali sanzioni, anche in relazione alla
          disciplina da introdurre ai  sensi  dell'articolo  8  e  ai
          criteri   di   limitazione   e    di    esclusione    della
          responsabilita' previsti dal decreto legislativo  8  giugno
          2001,  n.  231,  nonche'  forme  specifiche  di  interpello
          preventivo con procedura abbreviata. 
              3. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  1,   disposizioni   per
          revisionare e per ampliare il sistema di tutoraggio al fine
          di garantire una migliore assistenza  ai  contribuenti,  in
          particolare a quelli di minori dimensioni e  operanti  come
          persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti,  per
          la predisposizione delle dichiarazioni  e  per  il  calcolo
          delle imposte, prevedendo a tal fine anche la  possibilita'
          di invio ai contribuenti e  di  restituzione  da  parte  di
          questi ultimi di modelli precompilati, nonche' al  fine  di
          assisterli nel processo di consolidamento  della  capacita'
          fiscale correlato  alla  crescita  e  alle  caratteristiche
          strutturali delle imprese. 
              4. Nell'introduzione delle norme di cui al comma  3  il
          Governo   prevede   l'istituzione   di   forme    premiali,
          consistenti in una riduzione degli adempimenti,  in  favore
          dei contribuenti che aderiscano ai sistemi di tutoraggio. 
              5. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi di cui all'articolo 1,  disposizioni  volte  ad
          ampliare   l'ambito   applicativo    dell'istituto    della
          rateizzazione dei debiti  tributari,  in  coerenza  con  la
          finalita' della lotta all'evasione fiscale e contributiva e
          con  quella  di  garantire  la  certezza,  l'efficienza   e
          l'efficacia dell'attivita' di riscossione, in particolare: 
                a) semplificando  gli  adempimenti  amministrativi  e
          patrimoniali  a  carico  dei  contribuenti  che   intendono
          avvalersi del predetto istituto; 
                b)  consentendo  al  contribuente,   anche   ove   la
          riscossione  del  debito  sia  concentrata   nell'atto   di
          accertamento, di attivare  meccanismi  automatici  previsti
          dalla  legge  per  la  concessione  della   dilazione   del
          pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della
          riscossione,  ove   ricorrano   specifiche   evidenze   che
          dimostrino   una   temporanea   situazione   di   obiettiva
          difficolta', eliminando le differenze tra la  rateizzazione
          conseguente  all'utilizzo   di   istituti   deflativi   del
          contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e  la
          rateizzazione  delle  somme  richieste  in  conseguenza  di
          comunicazioni di irregolarita' inviate  ai  contribuenti  a
          seguito  della  liquidazione  delle  dichiarazioni  o   dei
          controlli formali; 
                c) procedendo ad  una  complessiva  armonizzazione  e
          omogeneizzazione delle norme in  materia  di  rateizzazione
          dei  debiti  tributari,  a  tal  fine  anche  riducendo  il
          divario, comunque a favore del contribuente, tra il  numero
          delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di
          ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre  forme
          di rateizzazione; 
                d)  procedendo  ad  una  revisione  della  disciplina
          sanzionatoria, a tal fine prevedendo che ritardi  di  breve
          durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata
          entita'  nel  versamento   delle   rate,   non   comportino
          l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione; 
                e)  monitorando,  ai  fini  di   una   sua   migliore
          armonizzazione, il regime di accesso alla rateizzazione dei
          debiti fiscali, anche in relazione ai risultati  conseguiti
          in termini di  effettiva  riscossione,  con  procedure  che
          garantiscano la massima trasparenza e oggettivita'. 
              6. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i  decreti
          legislativi di cui  all'articolo  1,  disposizioni  per  la
          revisione generale della disciplina degli interpelli,  allo
          scopo di garantirne una maggiore omogeneita', anche ai fini
          della   tutela   giurisdizionale   e   di   una    maggiore
          tempestivita' nella redazione  dei  pareri,  procedendo  in
          tale contesto all'eliminazione delle  forme  di  interpello
          obbligatorio nei casi in cui non producano benefici ma solo
          aggravi per i contribuenti e per l'amministrazione.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 60  del  citato
          decreto legislativo n. 300 del 1999: 
              «Art. 60. (Controlli sulle agenzie fiscali).  -  1.  Le
          agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il
          quale  la  esercita  secondo  le  modalita'  previste   nel
          presente decreto legislativo. 
              2. Le deliberazioni del comitato di  gestione  relative
          agli statuti, ai  regolamenti  e  agli  atti  di  carattere
          generale, individuati nella convenzione di cui all'articolo
          59,  che  regolano  il  funzionamento  delle  agenzie  sono
          trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia  e
          delle  finanze.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per
          ragioni di legittimita' o di merito.  Le  deliberazioni  si
          intendono approvate ove  nei  quarantacinque  giorni  dalla
          ricezione   delle   stesse   non   venga   emanato    alcun
          provvedimento ovvero  non  vengano  chiesti  chiarimenti  o
          documentazione  integrativa;  in  tale  ultima  ipotesi  il
          termine per l'approvazione e' interrotto  sino  a  che  non
          pervengono gli elementi richiesti. Per  l'approvazione  dei
          bilanci  e  dei  piani  pluriennali  di   investimento   si
          applicano le disposizioni del decreto del Presidente  della
          Repubblica 9 novembre  1998,  n.  439.  Per  l'Agenzia  del
          demanio le disposizioni di cui ai  primi  tre  periodi  del
          presente  comma   si   applicano   con   riferimento   alle
          deliberazioni  del  comitato  di  gestione  relative   agli
          statuti, ai regolamenti ed ai bilanci. 
              3. Fermi i controlli sui risultati  e  quanto  previsto
          dal comma 2, gli altri atti di gestione delle  agenzie  non
          sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.». 
              -  Il  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  139
          (Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai  bilanci
          d'esercizio,  ai  bilanci  consolidati  e   alle   relative
          relazioni di talune tipologie di imprese, recante  modifica
          della direttiva 2006/43/CE e  abrogazione  delle  direttive
          78/660/CEE  e  83/349/CEE,  per  la  parte  relativa   alla
          disciplina  del  bilancio  di   esercizio   e   di   quello
          consolidato  per  le  societa'  di  capitali  e  gli  altri
          soggetti  individuati  dalla  legge)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2015, n. 205. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 9  novembre  1998,  n.  439
          (Regolamento   recante   norme   di   semplificazione   dei
          procedimenti di approvazione e di rilascio  di  pareri,  da
          parte dei Ministeri  vigilanti,  in  ordine  alle  delibere
          adottate dagli organi collegiali degli  enti  pubblici  non
          economici in materia  di  approvazione  dei  bilanci  e  di
          programmazione dell'impiego di fondi disponibili,  a  norma
          dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 2. (Delibere  di  approvazione  del  bilancio  di
          previsione e del conto consuntivo). -  1.  Le  delibere  di
          approvazione del bilancio  di  previsione,  delle  relative
          variazioni e del conto consuntivo degli enti  pubblici  non
          economici, qualora siano  sottoposte  ad  approvazione  del
          Ministero vigilante, ai sensi della normativa vigente, sono
          trasmesse, entro dieci giorni  dalla  data  delle  delibere
          stesse, al Ministero vigilante e al Ministero  del  tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica. 
              2. Le suddette delibere diventano esecutive  se,  entro
          il termine di sessanta  giorni  dalla  data  di  ricezione,
          ridotto a trenta per le delibere di variazione al  bilancio
          di   previsione,   il   Ministero   vigilante,   anche   su
          segnalazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica, non ne ricusi l'approvazione  per
          vizi  di  legittimita',  con  motivato  provvedimento   che
          indichi espressamente le norme che  si  ritengono  violate,
          ovvero non ne disponga il riesame per ragioni attinenti  al
          merito, anche economico-finanziario. 
              3. Le eventuali segnalazioni da parte del Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          devono essere trasmesse all'amministrazione vigilante entro
          il termine  di  quaranta  giorni  dalla  ricezione  per  le
          delibere concernenti i bilanci preventivi e consuntivi e di
          venti  giorni  per  quelle  attinenti  le   variazioni   di
          bilancio.  Nel  caso  in  cui  all'ente  vengano  richiesti
          chiarimenti o documentazione integrativa, i termini di  cui
          ai commi 2 e 3 si  intendono  sospesi  fino  alla  data  di
          ricezione degli stessi, che l'ente e' tenuto  a  fornire  o
          trasmettere  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento   della
          richiesta. 
              4. La nuova delibera adottata per eliminare i  vizi  di
          legittimita' e' trasmessa entro dieci giorni  dall'adozione
          ai Ministeri di cui al comma 1 e, in  assenza  di  rilievi,
          diviene esecutiva trascorsi trenta giorni dalla ricezione. 
              5. Le delibere  per  le  quali  siano  state  formulate
          osservazioni attinenti al  merito  diventano  esecutive  se
          confermate dall'organo  dell'ente  competente  in  base  al
          proprio ordinamento. 
              6. Nel caso in cui siano previsti pareri obbligatori da
          richiedersi ai Ministeri vigilanti, i pareri  si  intendono
          comunque resi trascorsi trenta giorni dal ricevimento della
          richiesta.». 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  9  del
          decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159  (Misure  per
          la  semplificazione  e  razionalizzazione  delle  norme  in
          materia di  riscossione,  in  attuazione  dell'articolo  3,
          comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23): 
              «Art. 9. (Oneri di funzionamento del servizio nazionale
          di riscossione). - 1. L'articolo 17 del decreto legislativo
          13 aprile 1999, n. 112, e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 17 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale
          della  riscossione). -  1.  Al  fine   di   assicurare   il
          funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per
          il  presidio  della  funzione  di  deterrenza  e  contrasto
          dell'evasione e per il progressivo innalzamento  del  tasso
          di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli  agenti
          della  riscossione   sono   riconosciuti   gli   oneri   di
          riscossione e di esecuzione commisurati  ai  costi  per  il
          funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di  ciascun
          anno,  Equitalia  S.p.A.,  previa  verifica  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  determina,   approva   e
          pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere  per  il
          servizio  nazionale  di  riscossione  che,   tenuto   conto
          dell'andamento della  riscossione,  possono  includere  una
          quota  incentivante  destinata   al   miglioramento   delle
          condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati
          complessivi  della  gestione,  misurabile  sulla  base   di
          parametri, attinenti all'incremento della qualita' e  della
          produttivita' dell'attivita', nonche'  della  finalita'  di
          efficientamento  e  razionalizzazione  del  servizio.   Con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          individuati i criteri e i parametri per  la  determinazione
          dei costi  e  quelli  in  relazione  ai  quali  si  possono
          modificare in diminuzione le quote percentuali  di  cui  al
          comma  2,  all'esito  della  verifica  sulla   qualita'   e
          produttivita'   dell'attivita',   nonche'   dei   risultati
          raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione
          del servizio,  anche  rimodulando  le  quote  di  cui  alle
          lettere b), c) e  d)  dello  stesso  comma  2  in  funzione
          dell'attivita' effettivamente svolta. 
              2. Gli oneri di riscossione e  di  esecuzione  previsti
          dal comma 1 sono ripartiti in: 
                a) una  quota,  denominata  oneri  di  riscossione  a
          carico del debitore, pari: 
                  1)  all'uno  per  cento,  in  caso  di  riscossione
          spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; 
                  2) al tre per cento delle somme  iscritte  a  ruolo
          riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
          dalla notifica della cartella; 
                  3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo  e
          dei  relativi  interessi  di  mora  riscossi,  in  caso  di
          pagamento oltre tale termine; 
                b) una quota, denominata spese  esecutive,  correlata
          all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte
          degli agenti della  riscossione,  a  carico  del  debitore,
          nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, che individua anche le tipologie di  spesa
          oggetto di rimborso; 
                c) una quota, a carico del debitore,  correlata  alla
          notifica della cartella di pagamento  e  degli  altri  atti
          della riscossione, da determinare con  il  decreto  di  cui
          alla lettera b); 
                d) una quota, a carico dell'ente che si avvale  degli
          agenti della riscossione, in caso di  emanazione  da  parte
          dell'ente medesimo di un  provvedimento  che  riconosce  in
          tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura
          determinata con il decreto di cui alla lettera b); 
                e) una quota, a carico degli enti  che  si  avvalgono
          degli agenti della riscossione, pari al 3 per  cento  delle
          somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla  notifica
          della cartella. 
              3. Il rimborso della quota denominata  spese  esecutive
          di cui al comma  2,  lettera  b),  maturate  nel  corso  di
          ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro
          il 30 marzo dell'anno successivo, e' erogato  entro  il  30
          giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo  definitivo,
          del discarico della quota per il cui  recupero  sono  state
          svolte le procedure, obbliga l'Agente della  riscossione  a
          restituire  all'Ente  creditore,  entro  il  decimo  giorno
          successivo ad  apposita  richiesta,  l'importo  anticipato,
          maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi
          spese  riscossi   dopo   l'erogazione,   maggiorato   degli
          interessi legali, e' riversato  entro  il  30  novembre  di
          ciascun anno. 
              4. Restano a carico degli Enti che si  avvalgono  degli
          Agenti della riscossione: 
                a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma
          2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata  ammissione
          al passivo della procedura concorsuale, ovvero  di  mancata
          riscossione nell'ambito della stessa procedura; 
                b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il
          ruolo viene  annullato  per  effetto  di  provvedimento  di
          sgravio o in caso di definitiva inesigibilita'.". 
              2. In caso di mancata erogazione del rimborso  previsto
          dall'articolo 17,  comma  3,  del  decreto  legislativo  13
          aprile 1999, n. 112, come modificato dal presente  decreto,
          resta fermo quanto disposto dal comma  6-bis  dello  stesso
          articolo 17, vigente alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              3. Il primo decreto previsto dall'articolo 17, comma 2,
          lettere b), c) e d),  del  decreto  legislativo  13  aprile
          1999, n. 112,  come  modificato  dal  presente  decreto  e'
          emanato entro il 30 ottobre 2015. 
              4. Per i carichi affidati all'Agente della  riscossione
          sino al 31 dicembre 2015, resta fermo l'aggio, nella misura
          e secondo la ripartizione previste  dall'articolo  17,  del
          decreto legislativo 13  aprile  1999,  n.  112,  nel  testo
          vigente, ai sensi dell'articolo 10,  comma  13-sexies,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e  tenuto  conto
          dell'esigenza  di  garantire  l'equilibrio  gestionale  del
          servizio nazionale di riscossione, anche in  considerazione
          dei  possibili  effetti  sull'andamento  della  riscossione
          derivanti da eventi congiunturali, l'Agenzia delle entrate,
          in qualita' di titolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
          del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,
          della funzione della riscossione,  esercitata  mediante  le
          societa' del  Gruppo  Equitalia,  eroga,  per  il  triennio
          2016-2018,  alla  societa'  Equitalia   S.p.A.,   in   base
          all'andamento dei proventi risultanti dal bilancio  annuale
          consolidato di Gruppo, una quota, a titolo  di  contributo,
          non superiore a 40 milioni di euro per l'anno  2016,  a  45
          milioni di euro per l'anno 2017, e a 40 milioni di euro per
          l'anno 2018, a valere sulle risorse  iscritte  in  bilancio
          sul capitolo della medesima  Agenzia.  Tale  erogazione  e'
          effettuata    entro    il    secondo    mese     successivo
          all'approvazione del bilancio. 
              6. All'articolo 10 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
          n. 201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, il comma 13-quinquies e' abrogato. 
              7. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  43  del  regio
          decreto 30 ottobre 1933, n.  1611  (Approvazione  del  T.U.
          delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
          difesa  in  giudizio   dello   Stato   e   sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato): 
              «Art. 43. - L'Avvocatura dello Stato puo'  assumere  la
          rappresentanza e la difesa nei  giudizi  attivi  e  passivi
          avanti le Autorita' giudiziarie, i  Collegi  arbitrali,  le
          giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
          pubbliche non statali ed enti sovvenzionati,  sottoposti  a
          tutela od anche a sola vigilanza dello  Stato,  sempre  che
          sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento  o
          di altro provvedimento approvato con regio decreto. 
              Le disposizioni e  i  provvedimenti  anzidetti  debbono
          essere promossi di concerto coi Ministri per  la  grazia  e
          giustizia e per le finanze. 
              Qualora sia intervenuta  l'autorizzazione,  di  cui  al
          primo comma, la rappresentanza  e  la  difesa  nei  giudizi
          indicati nello stesso comma sono assunte  dalla  Avvocatura
          dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
          di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. 
              Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
          ed enti intendano in  casi  speciali  non  avvalersi  della
          Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita  motivata
          delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. 
              Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono  estese
          agli enti  regionali,  previa  deliberazione  degli  organi
          competenti.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 4 e 17 del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle
          direttive    2014/23/UE,    2014/24/UE     e     2014/25/UE
          sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli
          appalti pubblici e sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
          erogatori  nei  settori   dell'acqua,   dell'energia,   dei
          trasporti e dei servizi postali, nonche'  per  il  riordino
          della disciplina vigente in materia di  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture): 
              «Art.  4.   (Principi   relativi   all'affidamento   di
          contratti  pubblici  esclusi).  -  1.   L'affidamento   dei
          contratti pubblici aventi  ad  oggetto  lavori,  servizi  e
          forniture, esclusi, in tutto o  in  parte,  dall'ambito  di
          applicazione oggettiva del  presente  codice,  avviene  nel
          rispetto   dei   principi   di   economicita',   efficacia,
          imparzialita',   parita'   di   trattamento,   trasparenza,
          proporzionalita',  pubblicita',  tutela  dell'ambiente   ed
          efficienza energetica.». 
              «Art.  17.  (Esclusioni  specifiche  per  contratti  di
          appalto e concessione di servizi). - 1. Le disposizioni del
          presente codice  non  si  applicano  agli  appalti  e  alle
          concessioni di servizi: 
                a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali
          che siano le relative modalita'  finanziarie,  di  terreni,
          fabbricati esistenti o altri beni  immobili  o  riguardanti
          diritti su tali beni; 
                b) aventi ad  oggetto  l'acquisto,  lo  sviluppo,  la
          produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi
          di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati  da
          fornitori di servizi di media  audiovisivi  o  radiofonici,
          ovvero gli  appalti,  anche  nei  settori  speciali,  e  le
          concessioni concernenti  il  tempo  di  trasmissione  o  la
          fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di  servizi
          di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della  presente
          disposizione il termine «materiale associato ai  programmi»
          ha lo stesso significato di «programma»; 
                c)   concernenti   i   servizi   d'arbitrato   e   di
          conciliazione; 
                d) concernenti uno  qualsiasi  dei  seguenti  servizi
          legali: 
                  1) rappresentanza legale di un cliente da parte  di
          un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio
          1982, n. 31, e successive modificazioni: 
                    1.1) in  un  arbitrato  o  in  una  conciliazione
          tenuti in uno Stato membro dell'Unione  europea,  un  Paese
          terzo o  dinanzi  a  un'istanza  arbitrale  o  conciliativa
          internazionale; 
                    1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a  organi
          giurisdizionali o autorita' pubbliche di uno  Stato  membro
          dell'Unione europea o un Paese terzo  o  dinanzi  a  organi
          giurisdizionali o istituzioni internazionali; 
                  2) consulenza legale fornita in preparazione di uno
          dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia  un
          indizio  concreto  e  una  probabilita'  elevata   che   la
          questione su cui verte la consulenza  divenga  oggetto  del
          procedimento, sempre che la consulenza sia  fornita  da  un
          avvocato ai sensi dell'articolo 1 della  legge  9  febbraio
          1982, n. 31, e successive modificazioni; 
                  3) servizi di certificazione  e  autenticazione  di
          documenti che devono essere prestati da notai; 
                  4) servizi legali prestati da  fiduciari  o  tutori
          designati o altri  servizi  legali  i  cui  fornitori  sono
          designati da un organo giurisdizionale dello Stato  o  sono
          designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la
          vigilanza di detti organi giurisdizionali; 
                  5) altri servizi legali che  sono  connessi,  anche
          occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; 
                e)   concernenti    servizi    finanziari    relativi
          all'emissione,   all'acquisto,   alla    vendita    e    al
          trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari  ai
          sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  e
          successive  modificazioni,  servizi   forniti   da   banche
          centrali e operazioni concluse  con  il  Fondo  europeo  di
          stabilita'  finanziaria  e   il   meccanismo   europeo   di
          stabilita'; 
                f) concernenti i prestiti, a  prescindere  dal  fatto
          che   siano   correlati   all'emissione,   alla    vendita,
          all'acquisto o  al  trasferimento  di  titoli  o  di  altri
          strumenti finanziari; 
                g) concernenti i contratti di lavoro; 
                h)  concernenti  servizi   di   difesa   civile,   di
          protezione  civile  e  di  prevenzione  contro  i  pericoli
          forniti da organizzazioni e  associazioni  senza  scopo  di
          lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0,
          75251100-1,   75251110-    4,    75251120-7,    75252000-7,
          75222000-8;  98113100-9  e  85143000-3  ad  eccezione   dei
          servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza; 
                i) concernenti i servizi  di  trasporto  pubblico  di
          passeggeri per ferrovia o metropolitana; 
                l) concernenti servizi connessi a campagne politiche,
          identificati con i  codici  CPV  79341400-0,  92111230-3  e
          92111240-6, se  aggiudicati  da  un  partito  politico  nel
          contesto  di  una  campagna  elettorale  per  gli   appalti
          relativi ai settori ordinari e alle concessioni.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          11  del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546
          (Disposizioni sul processo tributario in  attuazione  della
          delega al Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413): 
              «Art.  11.  (Capacita'  di  stare   in   giudizio).   -
          (Omissis). 
              2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli di cui al  decreto  legislativo
          30  luglio  1999,  n.   300   nonche'   dell'agente   della
          riscossione, nei cui confronti e' proposto il ricorso,  sta
          in  giudizio   direttamente   o   mediante   la   struttura
          territoriale sovraordinata.  Stanno  altresi'  in  giudizio
          direttamente  le  cancellerie  o  segreterie  degli  uffici
          giudiziari per il  contenzioso  in  materia  di  contributo
          unificato. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2112 del codice
          civile: 
              «Art. 2112. (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
          caso  di   trasferimento   d'azienda).   -   In   caso   di
          trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
          il cessionario ed il lavoratore conserva  tutti  i  diritti
          che ne derivano. 
              Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
          per tutti i crediti che il lavoratore aveva  al  tempo  del
          trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410  e
          411 del codice  di  procedura  civile  il  lavoratore  puo'
          consentire la liberazione del  cedente  dalle  obbligazioni
          derivanti dal rapporto di lavoro. 
              Il cessionario e' tenuto  ad  applicare  i  trattamenti
          economici e normativi  previsti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data  del
          trasferimento, fino alla loro  scadenza,  salvo  che  siano
          sostituiti  da  altri  contratti   collettivi   applicabili
          all'impresa del cessionario. L'effetto di  sostituzione  si
          produce  esclusivamente  fra   contratti   collettivi   del
          medesimo livello. 
              Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso  ai
          sensi della  normativa  in  materia  di  licenziamenti,  il
          trasferimento d'azienda non costituisce di per  se'  motivo
          di licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni  di
          lavoro subiscono una  sostanziale  modifica  nei  tre  mesi
          successivi al trasferimento d'azienda, puo'  rassegnare  le
          proprie dimissioni con  gli  effetti  di  cui  all'articolo
          2119, primo comma. 
              Ai fini e per gli effetti di cui al  presente  articolo
          si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
          che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
          il mutamento nella titolarita'  di  un'attivita'  economica
          organizzata, con o senza scopo di  lucro,  preesistente  al
          trasferimento e che conserva nel trasferimento  la  propria
          identita' a prescindere dalla  tipologia  negoziale  o  dal
          provvedimento sulla base  del  quale  il  trasferimento  e'
          attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
          disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
          trasferimento   di   parte   dell'azienda,   intesa    come
          articolazione  funzionalmente  autonoma   di   un'attivita'
          economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
          dal cessionario al momento del suo trasferimento. 
              Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
          contratto di appalto la cui esecuzione avviene  utilizzando
          il ramo d'azienda oggetto di  cessione,  tra  appaltante  e
          appaltatore  opera  un  regime  di  solidarieta'   di   cui
          all'articolo  29,  comma  2,  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276.». 
              - La  legge  2  aprile  1958,   n.   377   (Norme   sul
          riordinamento del Fondo di  previdenza  per  gli  impiegati
          dipendenti dalle  esattorie  e  ricevitorie  delle  imposte
          dirette) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  aprile
          1958, n. 98. 
              -  Il  decreto-legge  16  settembre   2008,   n.   143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.   181   (Interventi   urgenti   in   materia   di
          funzionalita' del sistema giudiziario) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2008, n. 217. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 23 dell'art. 61
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              «Art. 61. (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
          abolizione della quota di partecipazione al  costo  per  le
          prestazioni di assistenza specialistica). - (Omissis). 
              23. Le  somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un  unico  fondo.  Allo
          stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti  dai
          beni  confiscati  nell'ambito   di   procedimenti   penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' alla  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1,  comma
          367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  136
          (Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai  bilanci
          d'esercizio,  ai  bilanci  consolidati  e   alle   relative
          relazioni di talune tipologie di imprese, recante  modifica
          della direttiva 2006/43/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  e  abrogazione  delle  direttive  78/660/CEE   e
          83/349/CEE, per la parte relativa ai conti  annuali  ed  ai
          conti consolidati  delle  banche  e  degli  altri  istituti
          finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti
          contabili delle succursali, stabilite in uno Stato  membro,
          di enti creditizi ed istituti finanziari con  sede  sociale
          fuori di tale Stato membro, e che abroga e  sostituisce  il
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2015, n. 202. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 59  del  citato
          decreto legislativo n. 300 del 1999: 
              «Art. 59. (Rapporti con le agenzie fiscali).  -  1.  Il
          ministro delle finanze dopo  l'approvazione  da  parte  del
          Parlamento     del     documento     di      programmazione
          economica-finanziaria ed in coerenza con i  vincoli  e  gli
          obiettivi   stabiliti   in   tale   documento,    determina
          annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con  un
          proprio  atto  di  indirizzo  e  per  un   periodo   almeno
          triennale, gli sviluppi della politica  fiscale,  le  linee
          generali e gli  obiettivi  della  gestione  tributaria,  le
          grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali  si
          sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
          indirizzo e' trasmesso al Parlamento. 
              2. Il ministro  e  ciascuna  agenzia,  sulla  base  del
          documento   di   indirizzo,   stipulano   una   convenzione
          triennale, con adeguamento annuale  per  ciascun  esercizio
          finanziario, con la quale vengono fissati: 
                a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; 
                b) le direttive generali sui criteri  della  gestione
          ed i vincoli da rispettare; 
                c) le strategie per il miglioramento; 
                d) le risorse disponibili; 
                e) gli indicatori ed i parametri  in  base  ai  quali
          misurare l'andamento della gestione. 
              3. La convenzione prevede, inoltre: 
                a)  le  modalita'  di  verifica  dei   risultati   di
          gestione; 
                b)  le  disposizioni  necessarie  per  assicurare  al
          ministero la  conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni
          all'agenzia, quali l'organizzazione,  i  processi  e  l'uso
          delle risorse. Le informazioni  devono  essere  assunte  in
          forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
          una   appropriata   valutazione    dell'attivita'    svolta
          dall'agenzia; 
                c)   le   modalita'   di    vigilanza    sull'operato
          dell'agenzia   sotto   il   profilo   della    trasparenza,
          dell'imparzialita' e  della  correttezza  nell'applicazione
          delle norme, con particolare riguardo  ai  rapporti  con  i
          contribuenti. 
              4. Nella convenzione solo stabiliti, nei  limiti  delle
          risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre  una
          unita' previsionale  di  base  per  ciascuna  agenzia,  gli
          importi che vengono trasferiti, distinti per: 
                a) gli oneri di gestione calcolati,  per  le  diverse
          attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
          conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti  per
          esigenze di carattere generale; 
                b) le spese di investimento necessarie per realizzare
          i miglioramenti programmati; 
                c) la quota incentivante connessa  al  raggiungimento
          degli obiettivi della  gestione  e'  graduata  in  modo  da
          tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi  e
          del  recupero   di   gettito   nella   lotta   all'evasione
          effettivamente conseguiti. 
              5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
          la costituzione o partecipare a societa'  e  consorzi  che,
          secondo le  disposizioni  del  codice  civile,  abbiano  ad
          oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
          delle funzioni pubbliche ad essi attribuite;  a  tal  fine,
          puo'  essere  ampliato  l'oggetto  sociale  della  societa'
          costituita in  base  alle  disposizioni  dell'articolo  10,
          comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando
          che  il  ministero  e  le  agenzie  fiscali  detengono   la
          maggioranza   delle   azioni   ordinarie   della   predetta
          societa'.». 
              - La legge 27 luglio  2000,  n.  212  (Disposizioni  in
          materia  di  statuto  dei  diritti  del  contribuente)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  69
          del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: 
              «Art. 69. (Commissario straordinario). - 1. Nei casi di
          gravi   inosservanze   degli   obblighi    sanciti    nella
          convenzione, di risultati  particolarmente  negativi  della
          gestione,  di  manifesta  impossibilita'  di  funzionamento
          degli organi di vertice  dell'agenzia  o  per  altre  gravi
          ragioni di interesse pubblico, con decreto  del  presidente
          del consiglio dei ministri su proposta del  ministro  delle
          finanze puo' essere nominato un commissario  straordinario,
          il quale assume i poteri,  previsti  dal  presente  decreto
          legislativo  e  dallo  statuto  di  ciascuna  agenzia,  del
          direttore del comitato  di  gestione  dell'agenzia.  Per  i
          compensi del  commissario  straordinario  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 67, comma 6. 
              2. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 10-bis.1  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              «Art. 10-bis.01. (Monitoraggio dell'evasione fiscale  e
          contributiva).  -   1.   Contestualmente   alla   nota   di
          aggiornamento di cui al comma 1  dell'articolo  10-bis,  e'
          presentato un rapporto sui risultati conseguiti in  materia
          di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva,
          distinguendo tra imposte accertate e riscosse  nonche'  tra
          le  diverse  tipologie  di   avvio   delle   procedure   di
          accertamento, in particolare evidenziando i  risultati  del
          recupero  di  somme  dichiarate  e  non  versate  e   della
          correzione di errori nella liquidazione  sulla  base  delle
          dichiarazioni, evidenziando, ove possibile, il recupero  di
          gettito fiscale e contributivo attribuibile  alla  maggiore
          propensione all'adempimento da parte dei  contribuenti.  Il
          Governo indica, altresi', le  strategie  per  il  contrasto
          dell'evasione fiscale e contributiva, l'aggiornamento e  il
          confronto dei risultati con gli obiettivi. 
              2. Le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze
          riferite all'anno precedente, possono  essere  ascritte  su
          base permanente ai risultati dell'attivita' di contrasto  e
          prevenzione dell'evasione fiscale e  contributiva,  nonche'
          di miglioramento  dell'adempimento  spontaneo,  di  cui  al
          comma 4, lettera e),  al  netto  di  quelle  necessarie  al
          mantenimento dell'equilibrio di bilancio e  alla  riduzione
          del rapporto tra il debito e  il  prodotto  interno  lordo,
          sono attribuite al Fondo per la riduzione  della  pressione
          fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto
          ai fini  indicati  dalla  normativa  istitutiva  del  Fondo
          medesimo. 
              3. Per la redazione del rapporto previsto dal comma  1,
          che e' corredato da una esaustiva nota  illustrativa  delle
          metodologie utilizzate, il Governo, anche con il contributo
          delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli
          enti  locali  del  proprio  territorio,  si  avvale   della
          «Relazione  sull'economia  non  osservata  e  sull'evasione
          fiscale e contributiva»,  predisposta  da  una  Commissione
          istituita con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              4.  La  Commissione  redige   una   Relazione   annuale
          sull'economia  non  osservata  e  sull'evasione  fiscale  e
          contributiva, contenente anche una nota illustrativa  delle
          metodologie  utilizzate   per   effettuare   le   stime   e
          finalizzata a: 
                a) recepire e commentare le valutazioni sull'economia
          non  osservata  effettuate  dall'ISTAT  sulla  base   della
          normativa che  regola  la  redazione  dei  conti  economici
          nazionali; 
                b) stimare l'ampiezza e la  diffusione  dell'evasione
          fiscale e  contributiva  e  produrre  una  stima  ufficiale
          dell'ammontare  delle   entrate   sottratte   al   bilancio
          pubblico,  con  la  massima  disaggregazione  possibile   a
          livello   settoriale,    territoriale    e    dimensionale,
          utilizzando una  metodologia  di  rilevazione,  riferita  a
          tutti  i  principali  tributi,  anche  locali,  basata  sul
          confronto tra i dati della contabilita' nazionale e  quelli
          acquisiti    dall'anagrafe    tributaria,    con    criteri
          trasparenti,   stabili   nel   tempo,    e    adeguatamente
          pubblicizzati; 
                c)  valutare  l'evoluzione  nel  tempo  dell'evasione
          fiscale  e  contributiva  e  delle  entrate  sottratte   al
          bilancio pubblico; 
                d) illustrare le strategie e gli  interventi  attuati
          per  contrastare   e   prevenire   l'evasione   fiscale   e
          contributiva,   nonche'   quelli    volti    a    stimolare
          l'adempimento   spontaneo   degli   obblighi   fiscali    e
          contributivi; 
                e) valutare i risultati dell'attivita' di contrasto e
          prevenzione, nonche' di stimolo all'adempimento spontaneo; 
                f) indicare le  linee  di  intervento  e  prevenzione
          dell'evasione fiscale e contributiva, nonche' quelle  volte
          a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi  fiscali
          e contributivi. 
              5. Per adempiere all'obiettivo  di  stimare  l'ampiezza
          dell'evasione fiscale e contributiva, di cui  al  comma  4,
          lettera b), nella Relazione di  cui  al  medesimo  comma  4
          viene effettuata una misurazione del divario tra le imposte
          e i contributi effettivamente versati  e  le  imposte  e  i
          contributi che si sarebbero dovuti versare in un regime  di
          perfetto adempimento, escludendo gli  effetti  delle  spese
          fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis,  della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196. A tal fine,  in  particolare,  si
          misurano: 
                a)  i  mancati  gettiti  derivanti  da   errori   dei
          contribuenti nel calcolo delle imposte e dei contributi  in
          sede di dichiarazione; 
                b) gli omessi versamenti rispetto  a  quanto  risulta
          dovuto in base alle dichiarazioni; 
                c) il  divario  tra  le  basi  imponibili  fiscali  e
          contributive dichiarate e quelle teoriche desumibili  dagli
          aggregati di contabilita' nazionale,  distinguendo  tra  la
          parte di tale divario ascrivibile alle  spese  fiscali,  di
          cui al citato articolo 21, comma 11-bis, e la parte residua
          di tale divario, che viene attribuita  all'occultamento  di
          basi imponibili; 
                d)  le  mancate  entrate   fiscali   e   contributive
          attribuibili all'evasione, valutate sottraendo, dal divario
          tra le entrate effettive e quelle potenzialmente ottenibili
          in un regime di perfetto  adempimento,  le  minori  entrate
          ascrivibili alle spese fiscali, di cui al  citato  articolo
          21, comma 11-bis. 
              6.  I  risultati  del  contrasto  all'evasione  e   del
          miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui  al  comma
          4,  lettera  e),  sono  misurati  sulla  base  di  separata
          valutazione  delle  entrate  risultanti  dalle  complessive
          attivita'  di  verifica  e  accertamento  effettuate  dalle
          amministrazioni, comprensive di quelle di cui al  comma  5,
          lettere  a)  e  b),   e   dell'andamento   dell'adempimento
          spontaneo, correlato  alla  correttezza  dei  comportamenti
          dichiarativi dei contribuenti, che  e'  approssimato  dalla
          variazione, rispetto all'anno precedente, della  parte  del
          divario tra le basi imponibili dichiarate e quelle teoriche
          attribuita all'occultamento di basi imponibili, di  cui  al
          comma 5, lettera c), e dalla variazione, rispetto  all'anno
          precedente, delle mancate entrate  fiscali  e  contributive
          attribuibili all'evasione, di cui al comma 5,  lettere  a),
          b) e d). Nella valutazione dell'andamento  dell'adempimento
          spontaneo rispetto all'anno precedente si tiene conto degli
          effetti  dell'evoluzione  del  quadro   macroeconomico   di
          riferimento sugli aggregati di contabilita'  nazionale.  Si
          da' conto delle mancate entrate di cui al comma 5,  lettere
          a), b) e d), sia complessivamente che separatamente, sia in
          valore  assoluto  che  in  rapporto  alle  basi  imponibili
          teoriche, applicando la massima  disaggregazione  possibile
          per: tipo di imposta, categoria,  settore,  dimensione  dei
          contribuenti, ripartizione territoriale.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  6  della  legge  22
          dicembre 1957,  n.  1293  (Organizzazione  dei  servizi  di
          distribuzione e vendita  dei  generi  di  monopolio),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  6.  (Cause  di  esclusione  dalla  gestione  dei
          magazzini di vendita). - Non puo' gestire un magazzino chi: 
                1) sia minore di eta', salvo che non sia  autorizzato
          all'esercizio di impresa commerciale; 
                2) non abbia  la  cittadinanza  di  uno  degli  Stati
          membri delle Comunita' europee; 
                3) sia inabilitato o interdetto; 
                4) sia  stato  dichiarato  fallito  fino  a  che  non
          ottenga la cancellazione dal registro dei falliti; 
                5) non sia immune da malattie infettive o contagiose; 
                6) abbia riportato condanne: 
                  a) per offese alla  persona  del  Presidente  della
          Repubblica ed alle Assemblee legislative; 
                  b) per  delitto  punibile  con  la  reclusione  non
          inferiore nel minimo ad anni tre, ancorche', per effetto di
          circostanze attenuanti, sia  stata  inflitta  una  pena  di
          minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata
          una pena che comporta l'interdizione perpetua dai  pubblici
          uffici; 
                  c) per delitto contro il patrimonio,  la  moralita'
          pubblica, il buon costume, la fede  pubblica,  la  pubblica
          Amministrazione, l'industria  ed  il  commercio,  tanto  se
          previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali ove  la
          pena inflitta sia superiore a trenta giorni  di  reclusione
          ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale,
          nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno  che,
          in  entrambi  i  casi,  il  condannato   non   goda   della
          sospensione condizionale della pena; 
                  d)  per  contrabbando,  qualunque   sia   la   pena
          inflitta; 
                7) abbia nei precedenti cinque anni  rinunciato  alla
          gestione di un magazzino; 
                8) abbia definito in sede amministrativa procedimento
          per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in
          facolta' dell'Amministrazione consentire la gestione quando
          siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione
          del reato; 
                9) sia stato  rimosso  dalla  qualifica  di  gestore,
          coadiutore o commesso di un magazzino o di  una  rivendita,
          ovvero  da  altre  mansioni   inerenti   a   rapporti   con
          l'Amministrazione dei  monopoli  di  Stato,  se  non  siano
          trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione; 
                9-bis)  non  abbia   conseguito,   entro   sei   mesi
          dall'assegnazione o dal rinnovo, l'idoneita'  professionale
          all'esercizio dell'attivita' di rivenditore  di  generi  di
          monopolio all'esito di appositi corsi di formazione,  anche
          in  modalita'  a  distanza,  disciplinati  sulla  base   di
          convenzione stipulata tra  l'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli  di  Stato   e   l'organizzazione   di   categoria
          maggiormente rappresentativa.».