(( Art. 1 bis 
 
 
Proroga di termine in materia  di  delega  di  funzioni  dirigenziali
                        nelle Agenzie fiscali 
 
  1. All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre  2016»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2017». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art.  4-bis  del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2015,   n.   125
          (Disposizioni urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
          Disposizioni per garantire la continuita'  dei  dispositivi
          di   sicurezza   e    di    controllo    del    territorio.
          Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
          nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
          emissioni  industriali),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.   4-bis.(Disposizioni   per   la    funzionalita'
          operativa delle Agenzie fiscali). - 1. (Omissis). 
              2. In  relazione  all'esigenza  di  garantire  il  buon
          andamento e la continuita'  dell'azione  amministrativa,  i
          dirigenti  delle   Agenzie   fiscali,   per   esigenze   di
          funzionalita' operativa, possono delegare, previa procedura
          selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari
          della terza area, con un'esperienza professionale di almeno
          cinque anni nell'area stessa, in  numero  non  superiore  a
          quello  dei  posti  oggetto  delle  procedure   concorsuali
          indette ai sensi del comma 1 e di quelle gia' bandite e non
          annullate alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, le funzioni relative agli
          uffici di cui hanno assunto la  direzione  interinale  e  i
          connessi  poteri  di   adozione   di   atti,   escluse   le
          attribuzioni riservate ad essi  per  legge,  tenendo  conto
          della  specificita'  della  preparazione,   dell'esperienza
          professionale e delle capacita' richieste a  seconda  delle
          diverse tipologie di compiti,  nonche'  della  complessita'
          gestionale e della  rilevanza  funzionale  e  organizzativa
          degli uffici interessati,  per  una  durata  non  eccedente
          l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e,  comunque,
          non  oltre  il  30   settembre   2017.   A   fronte   delle
          responsabilita'  gestionali  connesse  all'esercizio  delle
          deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari
          delegati sono attribuite, temporaneamente e al  solo  scopo
          di  fronteggiare  l'eccezionalita'  della   situazione   in
          essere,   nuove   posizioni    organizzative    ai    sensi
          dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2),
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
              (Omissis).».