Art. 11 
 
 
              Misure urgenti per il trasporto regionale 
 
  1. A copertura dei debiti del sistema  di  trasporto  regionale  su
ferro,  nel  rispetto  degli  equilibri  di  finanza   pubblica,   e'
attribuito alla Regione Campania  un  contributo  straordinario,  nel
limite di 600 milioni di euro, per l'anno  2016  per  far  fronte  ai
propri debiti verso la  societa'  EAV  s.r.l.,  riguardanti  esercizi
pregressi per attivita' di gestione e  investimenti  svolte  dall'EAV
sulla rete. Entro il 31 dicembre 2016 la  quota  di  cui  al  periodo
precedente e' trasferita alla Regione Campania su sua  richiesta  per
essere  immediatamente  versata,  nello  stesso  termine,  su   conto
vincolato della Societa' EAV S.r.l. per le finalita' di cui al  comma
2. 
  2. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico
della societa' di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui
all'atto aggiuntivo approvato con  delibera  della  Giunta  regionale
della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono (( attuate )) in regime
di  ordinarieta'  dalla  predetta  societa'  di  gestione,  sotto  la
vigilanza della Regione Campania (( e del Ministero  dell'economia  e
delle finanze )), dalla data di scadenza del Commissario ad  acta  di
cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134. EAV s.r.l. predispone un piano di accordo generale  che  prevede
il pagamento di quanto dovuto ai creditori, la  rinuncia  a  tutte  o
parte delle spese legali, degli interessi e altri accessori,  ad  una
quota percentuale  della  sorte  capitale.  L'adesione  al  piano  di
accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle
esecuzioni e comunque la  rinuncia  all'inizio  o  alla  prosecuzione
delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di  pagamento  definiti
nel  piano  di  accordo  generale  e  nelle  successive   transazioni
costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo  generale,  le
successive  transazioni  e  la  completa  esecuzione  a  mezzo  degli
effettivi pagamenti non possono superare il  termine  complessivo  di
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Fino
alla  conclusione  del  programma  di  risanamento,   continuano   ad
applicarsi le disposizioni di  cui  all'articolo  16,  comma  7,  del
decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  3. A copertura  dei  debiti  del  servizio  di  trasporto  pubblico
regionale dovuti dalla regione Molise  nei  confronti  di  Trenitalia
S.p.a.,  e'  attribuito   alla   medesima   regione   un   contributo
straordinario di 90 milioni di euro, per l'anno 2016. 
  (( 3-bis. Entro il 1° settembre di ogni anno,  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  su  indicazione  delle   regioni,
presenta alle Camere una relazione sulle  criticita'  finanziarie  in
cui versano le  societa'  esercenti  servizi  di  trasporto  pubblico
locale. )) 
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e agli oneri di cui al comma 3, pari a 90 milioni di euro
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del  ((
Fondo per lo sviluppo e la coesione )) - programmazione 2014-2020. Le
predette risorse sono  rese  disponibili  previa  rimodulazione,  ove
necessario (( e tenendo conto della localizzazione territoriale delle
misure di cui ai commi 1 e 3 )), degli interventi gia' programmati  a
valere sulle risorse stesse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 5 e 7 dell'art.
          16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  (Misure
          urgenti per la crescita del Paese): 
              «Art. 16. (Disposizioni urgenti per la continuita'  dei
          servizi di trasporto). - (Omissis). 
              5.  Il  Commissario   ad   acta   nominato   ai   sensi
          dell'articolo 14, comma 22,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, per l'attuazione delle misure relative
          alla  razionalizzazione  e  al  riordino   delle   societa'
          partecipate regionali, recate dal piano di  stabilizzazione
          finanziaria della Regione Campania  approvato  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  20  marzo
          2012, al fine di consentire  l'efficace  realizzazione  del
          processo  di  separazione  tra  l'esercizio  del  trasporto
          ferroviario  regionale  e   la   proprieta',   gestione   e
          manutenzione   della   rete,    anche    in    applicazione
          dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, salvaguardando  i  livelli  essenziali  delle
          prestazioni e la tutela dell'occupazione,  effettua,  entro
          30   giorni   dall'entrata   in   vigore    del    presente
          decreto-legge,  una  ricognizione  della  consistenza   dei
          debiti e dei crediti delle societa' esercenti il  trasporto
          regionale ferroviario  e  delle  societa'  capogruppo.  Nei
          successivi 60 giorni, sulla  base  delle  risultanze  dello
          stato dei debiti e dei crediti, il Commissario  elabora  un
          piano di rientro dal disavanzo accertato  e  un  piano  dei
          pagamenti, alimentato dalle risorse  regionali  disponibili
          in bilancio e dalle  entrate  conseguenti  all'applicazione
          delle disposizioni di cui al comma 9, della durata  massima
          di 60 mesi, da sottoporre  all'approvazione  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Il piano di  rientro  dovra'
          individuare gli interventi necessari al perseguimento delle
          finalita' sopra indicate e all'equilibrio  economico  delle
          suddette  societa',  nonche'  le   necessarie   azioni   di
          riorganizzazione,  riqualificazione  o  potenziamento   del
          sistema di mobilita' regionale su ferro. 
              (Omissis). 
              7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita'
          di cui al comma 5 e l'efficienza e continuita' del servizio
          di trasporto secondo le modalita' di cui al comma 6, per un
          periodo di 12 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge  non  possono  essere  intraprese  o
          proseguite  azioni  esecutive,   anche   concorsuali,   nei
          confronti  delle  societa'   a   partecipazione   regionale
          esercenti  il  trasporto   ferroviario   regionale   ed   i
          pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli  enti
          debitori e i terzi  pignorati,  i  quali  possono  disporre
          delle somme per le  finalita'  istituzionali  delle  stesse
          societa'.  I  relativi  debiti  insoluti   producono,   nel
          suddetto  periodo  di  dodici  mesi,   esclusivamente   gli
          interessi  legali  di  cui  all'articolo  1284  del  codice
          civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che  prevedono
          tassi di interesse inferiori. 
              (Omissis).».