Art. 12 Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza 1. Le spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri sono incrementate di 600 milioni di euro nell'anno 2016. 2. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e' istituito un apposito Fondo iscritto nella missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose». Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite (( le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati )), nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilita' del fondo. (( 2-bis. All'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «, dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonche' dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente del comma 729 dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla presente legge: «729. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonche' dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale.».