Art. 14 
 
Potenziamento  del  tax  credit  per  il  cinema  e  l'audiovisivo  e
  disposizioni sui diritti audiovisivi sportivi e  sui  proventi  dei
  biglietti di ingresso ai luoghi della cultura 
 
  1. Per l'anno 2016 l'importo di 140 milioni (( di euro )) di cui al
comma 3 dell'articolo 8 del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  e
successive modificazioni, e' incrementato di (( 60  milioni  di  euro
)). 
  (( 1-bis. Al  decreto  legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  21.  -  (Ripartizione  delle  risorse).  -  1.  Le   risorse
economiche e  finanziarie  derivanti  dalla  commercializzazione  dei
diritti, di cui all'articolo  3,  comma  1,  sono  ripartite,  previa
deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra  tutti  i  soggetti
partecipanti alla competizione,  secondo  i  criteri  indicati  negli
articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla
commercializzazione dei  diritti  audiovisivi  di  natura  secondaria
oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4,
comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi»; 
  b) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 22. -  (Mutualita'  generale).  -  1.  L'organizzatore  delle
competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota  del
10 per cento delle risorse  economiche  e  finanziarie  derivanti  da
tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di
cui all'articolo 3, comma  1,  esclusivamente  per  lo  sviluppo  dei
settori giovanili delle societa', per la formazione e per  l'utilizzo
di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane
maschili e femminili, per il  sostegno  degli  investimenti  per  gli
impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali  territoriali
e delle attivita' giovanili della Federazione italiana giuoco calcio. 
  2. La quota di  cui  al  comma  1  e'  destinata  alla  Federazione
italiana giuoco calcio, che determina i criteri  e  le  modalita'  di
erogazione  secondo  le  finalita'  di  cui  al   comma   1,   previa
rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono
destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie  B;  nella
misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1  per  cento
alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1  per  cento  alla
Federazione italiana giuoco calcio. 
  3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero, se  nominato,  al  Sottosegretario  di
Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  con  delega  allo
sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attivita'
svolta nell'anno sportivo precedente»; 
  c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati. 
  1-ter. Al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e  degli
altri istituti e luoghi  della  cultura,  anche  attraverso  il  piu'
efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti
di ingresso, all'articolo 110, comma 3, del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42, dopo le parole: «al funzionamento» sono inserite le seguenti:  «e
alla valorizzazione». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3  dell'art.  8
          del decreto-legge 8 agosto 2013,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  ottobre  2013,  n.  112,  e
          successive  modificazioni  (Disposizioni  urgenti  per   la
          tutela, la valorizzazione e il rilancio dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo): 
              «Art. 8. (Disposizioni urgenti concernenti  il  settore
          cinematografico e audiovisivo). - (Omissis). 
              3. Il beneficio previsto dai commi 1 e  2  e'  concesso
          nel limite massimo complessivo di spesa di 110  milioni  di
          euro per l'anno 2014, di 115 milioni  di  euro  per  l'anno
          2015 e di 140 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
          2016. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  110  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge  6  luglio  2002,  n.  137),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  110.  (Incasso  e  riparto   di   proventi).   -
          (Omissis). 
              3. I proventi derivanti  dalla  vendita  dei  biglietti
          d'ingresso agli istituti ed ai  luoghi  appartenenti  o  in
          consegna allo Stato sono destinati  alla  realizzazione  di
          interventi  per  la  sicurezza  e  la  conservazione  e  al
          funzionamento e alla valorizzazione degli  istituti  e  dei
          luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato,
          ai sensi dell'articolo  29,  nonche'  all'espropriazione  e
          all'acquisto di beni culturali,  anche  mediante  esercizio
          della prelazione. 
              (Omissis).».