Art. 15 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 4.260 milioni di euro  per  l'anno  2017,  di
4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per
l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2020. 
  (( 1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 300  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e di 1.100 milioni di euro per l'anno 2018. )) 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli (( 2-bis )), 4, comma 2,  ((
8, comma 1-ter )), 9, 10, 12, 13, 14 e (( dai commi  1  e  1-bis  del
presente articolo, pari a 2.026,39 milioni di euro per l'anno 2016, a
4.575 milioni di euro per l'anno 2017, a 5.945 milioni  di  euro  per
l'anno 2018, a 3.285 milioni di euro per l'anno 2019  e  a  2.985  ))
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano a  ((
2.036,1  milioni  ))  di  euro  per  l'anno  2016   ai   fini   della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento
netto derivante dalla lettera a) del presente comma, si provvede: 
    a) quanto a ((  451,83  milioni  ))  di  euro  per  l'anno  2016,
mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa  relative
alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di  previsione  dei
Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto; 
    b) quanto a 1.600 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    (( b-bis) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017, fermo restando l'incremento del Fondo previsto dal comma 1  del
presente articolo, mediante corrispondente riduzione della  dotazione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 4.560  milioni
di euro per l'anno 2017, a 5.930 milioni di euro per l'anno  2018,  a
3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dalle  misure  previste  dagli
articoli 3, 4, 6 e 9. )) 
  3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta  dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'  disporre
il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione
avviene tempestivamente con l'emissione di ordini  di  pagamento  sui
pertinenti capitoli di spesa. 
  (( 3-bis. Al fine di assicurare la piena  tutela  dei  titolari  di
indennizzi per infortunio o malattia professionale e di  semplificare
il contenzioso in  materia,  la  rendita  per  inabilita'  permanente
erogata  dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro   gli
infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell'articolo 66,  numero  2),
del testo unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,
ha natura risarcitoria  del  danno  subito  dall'assicurato  a  causa
dell'evento  invalidante.  La  medesima  rendita  non  concorre  alla
formazione del reddito complessivo ai fini tributari. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art.  10
          del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              «Art. 10. (Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi). - (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'art. 1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
              «200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 66 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30  giugno  1965,  n.  1124
          (Testo  unico  delle   disposizioni   per   l'assicurazione
          obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          professionali): 
              «Art. 66. - Le prestazioni dell'assicurazione  sono  le
          seguenti: 
                1)   un'indennita'   giornaliera   per   l'inabilita'
          temporanea; 
                2) una rendita per l'inabilita' permanente; 
                3)   un   assegno    per    l'assistenza    personale
          continuativa; 
                4) una rendita ai superstiti e un assegno  una  volta
          tanto in caso di morte; 
                5)  le  cure  mediche  e  chirurgiche,  compresi  gli
          accertamenti clinici; 
                6) la fornitura degli apparecchi di protesi.».