(( Art. 2 bis 
 
Interventi  a  tutela  del   pubblico   denaro   e   generalizzazione
  dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della  riscossione
  coattiva 
 
  1. In deroga all'articolo 52 del decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, il versamento spontaneo delle  entrate  tributarie  dei
comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato  direttamente
sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o  mediante  il
sistema dei versamenti unitari di cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  o  attraverso  gli  strumenti  di
pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano
comunque ferme le disposizioni di cui al comma  12  dell'articolo  13
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al  comma  688
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  relative  al
versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per  i
servizi  indivisibili  (TASI).  Per  le  entrate  diverse  da  quelle
tributarie,  il   versamento   spontaneo   deve   essere   effettuato
esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o
attraverso gli strumenti di pagamento  elettronici  resi  disponibili
dagli enti impositori. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 52 del  decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
              «Art.  52.  (Potesta'  regolamentare   generale   delle
          province e dei comuni).  -  1.  Le  province  ed  i  comuni
          possono disciplinare con regolamento  le  proprie  entrate,
          anche   tributarie,   salvo   per   quanto   attiene   alla
          individuazione e definizione delle fattispecie  imponibili,
          dei soggetti passivi e della aliquota massima  dei  singoli
          tributi, nel rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione
          degli  adempimenti  dei  contribuenti.   Per   quanto   non
          regolamentato  si  applicano  le  disposizioni   di   legge
          vigenti. 
              2. I regolamenti sono approvati con  deliberazione  del
          comune  e  della  provincia  non  oltre   il   termine   di
          approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
          prima del 1° gennaio dell'anno  successivo.  I  regolamenti
          sulle entrate tributarie sono comunicati,  unitamente  alla
          relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
          finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  sono
          divenuti esecutivi e sono  resi  pubblici  mediante  avviso
          nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei  Ministeri  delle
          finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
          comuni devono attenersi per la trasmissione, anche  in  via
          telematica, dei dati  occorrenti  alla  pubblicazione,  per
          estratto, nella Gazzetta Ufficiale  dei  regolamenti  sulle
          entrate tributarie, nonche'  di  ogni  altra  deliberazione
          concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
          tributi. 
              3. Nelle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  i
          regolamenti sono adottati in conformita' alle  disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione. 
              4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'   impugnare   i
          regolamenti  sulle   entrate   tributarie   per   vizi   di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 
              5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
          alla riscossione dei tributi e delle  altre  entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
                a) l'accertamento dei tributi puo' essere  effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
                b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,  anche
          disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
          e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
          nel rispetto della normativa dell'Unione  europea  e  delle
          procedure vigenti in materia di affidamento della  gestione
          dei servizi pubblici locali, a: 
                  1)   i   soggetti   iscritti   nell'albo   di   cui
          all'articolo 53, comma 1; 
                  2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
          Paese dell'Unione  europea  che  esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
                  3) la societa' a capitale interamente pubblico,  di
          cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo  unico
          di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
          successive   modificazioni,   mediante    convenzione,    a
          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale
          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la
          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente
          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo
          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la
          controlla; 
                  4) le societa' di cui all'articolo  113,  comma  5,
          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del  2000,  iscritte  nell'albo  di  cui
          all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui  soci
          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei
          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e
          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento
          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e
          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza
          pubblica; 
                c) l'affidamento di cui alla  precedente  lettera  b)
          non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
                d)  il  visto  di  esecutivita'  sui  ruoli  per   la
          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,
          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile
          della relativa gestione. 
              6. 
              7.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
              «Art. 17.  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  5.000  euro   annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
                a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                d)  all'imposta  prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                [d-bis)  all'addizionale  regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche;] 
                e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
                f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                h-quater)  al  credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                h-quinquies) alle somme che i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'art. 13
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              «Art.  13.  (Anticipazione  sperimentale   dell'imposta
          municipale propria). - (Omissis). 
              12. Il versamento dell'imposta, in deroga  all'articolo
          52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui  all'articolo  17
          del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  con  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate  nonche',  a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
          si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,
          in quanto compatibili. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 688 dell'art. 1
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2014): 
              «688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga
          all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del  1997,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite  apposito
          bollettino di conto corrente postale al quale si  applicano
          le disposizioni di cui al citato  articolo  17,  in  quanto
          compatibili. Il versamento della TARI e  della  tariffa  di
          natura  corrispettiva  di  cui  ai  commi  667  e  668   e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui  all'articolo  17
          del decreto legislativo n. 241  del  1997,  ovvero  tramite
          bollettino di conto corrente postale  o  tramite  le  altre
          modalita' di pagamento offerte dai servizi  elettronici  di
          incasso e di pagamento interbancari e postali. Con  decreto
          del Direttore generale del Dipartimento delle  finanze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono  stabilite  le
          modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di
          riscossione, distintamente per ogni contribuente, da  parte
          dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai  comuni  e
          al sistema informativo del Ministero dell'economia e  delle
          finanze. Il comune  stabilisce  le  scadenze  di  pagamento
          della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a  scadenza
          semestrale e in modo anche  differenziato  con  riferimento
          alla TASI. Il  versamento  della  TASI  e'  effettuato  nei
          termini individuati dall'articolo 9, comma 3,  del  decreto
          legislativo  14  marzo  2011,  n.  23.  E'  consentito   il
          pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione  entro
          il 16 giugno di ciascun anno.  Il  versamento  della  prima
          rata della TASI e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e
          delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno  precedente;  il
          versamento della  rata  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per
          l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla  base  degli
          atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1,
          comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
          e successive modificazioni, alla data  del  28  ottobre  di
          ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto  ad
          effettuare  l'invio  delle  deliberazioni  di  approvazione
          delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei  regolamenti
          della TASI, esclusivamente  in  via  telematica,  entro  il
          termine  perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso   anno
          mediante inserimento del testo degli  stessi  nell'apposita
          sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale,  per   la
          pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto
          legislativo  n.  360  del  1998;   in   caso   di   mancata
          pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano
          gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia  delle
          deliberazioni e  dei  regolamenti  decorre  dalla  data  di
          pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I
          comuni sono altresi'  tenuti  ad  inserire  nella  suddetta
          sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo  le
          indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze   -    Dipartimento    delle    finanze,    sentita
          l'Associazione nazionale dei comuni italiani.  A  decorrere
          dall'anno   2015,   i   comuni   assicurano   la    massima
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo
          disponibili  i   modelli   di   pagamento   preventivamente
          compilati   su   loro    richiesta,    ovvero    procedendo
          autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per  il  solo
          anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma,
          il versamento della prima rata  della  TASI  e'  effettuato
          entro il 16 giugno 2014 sulla base delle  deliberazioni  di
          approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate  dai
          Comuni, esclusivamente  in  via  telematica,  entro  il  23
          maggio 2014, mediante inserimento del  testo  delle  stesse
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e
          pubblicate nel sito informatico di cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31  maggio  2014.
          Nel caso di mancato  invio  delle  deliberazioni  entro  il
          predetto termine del 23 maggio 2014,  il  versamento  della
          prima rata della TASI e' effettuato  entro  il  16  ottobre
          2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote
          e  le  detrazioni,  nonche'  dei  regolamenti  della   TASI
          pubblicati nel sito informatico di cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 360 del 1998, alla  data  del  18  settembre
          2014; a tal  fine,  i  comuni  sono  tenuti  ad  effettuare
          l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via
          telematica,  entro   il   10   settembre   2014,   mediante
          inserimento del testo delle  stesse  nell'apposita  sezione
          del Portale del federalismo fiscale. Nel  caso  di  mancato
          invio delle deliberazioni entro il predetto termine del  10
          settembre 2014, il versamento della TASI e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il  16  dicembre  2014  applicando
          l'aliquota di base dell'1 per mille di cui  al  comma  676,
          nel rispetto comunque del limite massimo di  cui  al  primo
          periodo del comma 677, in base  al  quale  la  somma  delle
          aliquote  della  TASI  e  dell'IMU  previste  per  ciascuna
          tipologia   di   immobile   non   puo'   essere   superiore
          all'aliquota massima consentita  dalla  legge  statale  per
          l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per  mille  e  ad
          altre minori aliquote, in relazione alle diverse  tipologie
          di immobile. La TASI dovuta  dall'occupante,  nel  caso  di
          mancato invio della delibera entro il predetto termine  del
          10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione
          della percentuale di cui al comma 681, e' pari  al  10  per
          cento dell'ammontare complessivo del  tributo,  determinato
          con riferimento alle condizioni del  titolare  del  diritto
          reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni  entro
          il  predetto  termine  del  23  maggio  2014,   ai   comuni
          appartenenti  alle  Regioni  a  statuto  ordinario  e  alla
          Regione Siciliana e alla  Regione  Sardegna,  il  Ministero
          dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un  importo  a
          valere sul Fondo di solidarieta'  comunale,  corrispondente
          al 50 per cento del gettito annuo della  TASI,  stimato  ad
          aliquota di base e indicato,  per  ciascuno  di  essi,  con
          decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle  finanze,
          da  emanarsi  entro  il  10  giugno  2014.   Il   Ministero
          dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate,  entro  il
          30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare  nei
          confronti  dei  singoli   comuni   ove   le   anticipazioni
          complessivamente  erogate   siano   superiori   all'importo
          spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta'
          comunale. L'Agenzia delle entrate procede a  trattenere  le
          relative somme, per  i  comuni  interessati,  da  qualsiasi
          entrata  loro  dovuta  riscossa  tramite  il  sistema   del
          versamento unificato, di cui all'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli  importi  recuperati
          dall'Agenzia delle entrate sono  versati  dalla  stessa  ad
          apposito capitolo dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato
          entro il mese di ottobre 2014 ai fini della  riassegnazione
          per il reintegro del Fondo  di  solidarieta'  comunale  nel
          medesimo anno.».