Art. 3 Potenziamento alla riscossione 1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate puo' utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali e' autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 2. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate (( acquisisce )) le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale». 3. L'Agenzia delle entrate-Riscossione e' autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.
Riferimenti normativi - Il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 203 del 2005 e' riportato nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come modificato dalla presente legge: «Art. 72-ter. (Limiti di pignorabilita'). - 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. 2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro. 2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. (345) 2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.».