Art. 4 
 
 
      Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione 
 
  1.  L'articolo  21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  21.  -  (Comunicazione  dei  dati  delle  fatture  emesse  e
ricevute). - 1. In riferimento  alle  operazioni  rilevanti  ai  fini
dell'imposta sul  valore  aggiunto  effettuate,  i  soggetti  passivi
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo
giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte
le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle  ricevute
e registrate ai sensi dell'articolo 25  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi  comprese  le  bollette
doganali,  nonche'  i  dati  delle   relative   variazioni.   ((   La
comunicazione relativa al secondo trimestre e' effettuata entro il 16
settembre e quella relativa all'ultimo trimestre  entro  il  mese  di
febbraio. A decorrere dal  1°  gennaio  2017,  sono  esonerati  dalla
comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
situati nelle zone montane di cui  all'articolo  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. )) 
  2. I dati, inviati in forma analitica secondo  modalita'  stabilite
con  provvedimento  del   direttore   dell'Agenzia   delle   entrate,
comprendono almeno: 
    a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; 
    b) la data ed il numero della fattura; 
    c) la base imponibile; 
    d) l'aliquota applicata; 
    e) l'imposta; 
    f) la tipologia dell'operazione. 
  3.  Per  le  operazioni  di  cui  al  comma  1,  gli  obblighi   di
conservazione previsti dall'articolo 3 del ((  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  17  giugno  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  146  del  17  giugno  2014  )),  si  intendono
soddisfatti per tutte le fatture elettroniche  nonche'  per  tutti  i
documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio
di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e  modalita'  di
applicazione della presente disposizione,  anche  in  relazione  agli
obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno  2014,  sono
stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate. (( Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli sono altresi' stabilite le modalita' di  conservazione
degli  scontrini  delle  giocate  dei  giochi  pubblici  autorizzati,
secondo criteri di semplificazione  e  attenuazione  degli  oneri  di
gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche
con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme  restando  le
esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria». )) 
  2. Dopo l'articolo 21 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono aggiunti i seguenti: 
  «Art.  21-bis.  -  (Comunicazioni  dei  dati   delle   liquidazioni
periodiche I.V.A.). - 1.  I  soggetti  passivi  ((  dell'imposta  sul
valore aggiunto  ))  trasmettono,  negli  stessi  termini  e  con  le
medesime modalita' di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati
contabili riepilogativi delle  liquidazioni  periodiche  dell'imposta
effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.  100,  nonche'  degli
articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633.  Restano
fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in  base
alle liquidazioni periodiche effettuate. 
  2. Con il provvedimento di  cui  all'articolo  21,  comma  2,  sono
stabilite le modalita'  e  le  informazioni  da  trasmettere  con  la
comunicazione di cui al comma 1 (( del presente articolo )). 
  3.  La  comunicazione   e'   presentata   anche   nell'ipotesi   di
liquidazione  con  eccedenza  a   credito.   Sono   esonerati   dalla
presentazione della comunicazione i soggetti  passivi  non  obbligati
alla   presentazione   della   dichiarazione   annuale    I.V.A.    o
all'effettuazione delle  liquidazioni  periodiche,  sempre  che,  nel
corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. 
  4. In caso di determinazione separata dell'imposta in  presenza  di
piu' attivita', i soggetti passivi presentano una sola  comunicazione
riepilogativa per ciascun periodo. 
  5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione  del  contribuente,
ovvero  del  suo  intermediario,  secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, (( le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21  del
presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i  dati
medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del  presente  articolo
)) nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a  quanto
indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli  eseguiti
emerge  un  risultato  diverso  rispetto  a  quello  indicato   nella
comunicazione, il contribuente e' informato dell'esito con  modalita'
previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate.
Il contribuente puo' fornire i  chiarimenti  necessari,  o  segnalare
eventuali dati ed elementi non considerati o  valutati  erroneamente,
ovvero  versare   quanto   dovuto   avvalendosi   dell'istituto   del
ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma  2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
indipendentemente dalle condizioni ivi previste. 
  Art. 21-ter. - (Credito d'imposta). - 1. Ai soggetti  in  attivita'
nel 2017, in riferimento agli obblighi di  cui  agli  articoli  21  e
21-bis, (( ovvero che esercitano l'opzione  di  cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  127  )),  e'
attribuito una sola volta, per il relativo  adeguamento  tecnologico,
un credito d'imposta pari a € 100. Il credito spetta ai soggetti che,
nell'anno precedente a quello  in  cui  il  costo  per  l'adeguamento
tecnologico e' stato sostenuto, hanno realizzato un  volume  d'affari
non superiore a € 50.000. 
  2. Il credito non concorre alla  formazione  del  reddito  ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e
deve essere indicato nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
periodo  d'imposta  in  cui  e'  stato   sostenuto   il   costo   per
l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi  relative
ai periodi d'imposta  successivi  fino  a  quello  nel  quale  se  ne
conclude l'utilizzo. 
  3. (( Oltre al credito di cui al comma 1, e'  attribuito,  per  una
sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti  di
cui al medesimo comma 1 che, sussistendone i presupposti,  esercitano
anche  l'opzione  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del   decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017.  ))  Il
credito non concorre  alla  formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  ((  e'  indicato
nella dichiarazione dei redditi )) ed utilizzato secondo le modalita'
stabilite nel comma 2. 
  (( 3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono  concesse  nei
limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis"». )) 
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  (( «2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei  dati  delle
fatture  emesse   e   ricevute,   prevista   dall'articolo   21   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  si  applica  la   sanzione
amministrativa di euro 2 per  ciascuna  fattura,  comunque  entro  il
limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.  La  sanzione  e'
ridotta alla meta', entro il  limite  massimo  di  euro  500,  se  la
trasmissione e' effettuata entro i quindici  giorni  successivi  alla
scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente,  ovvero  se,  nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione  corretta  dei  dati.
Non si applica l'articolo 12  del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 472. )) 
  (( 2-ter. L'omessa, incompleta o infedele  comunicazione  dei  dati
delle liquidazioni  periodiche,  prevista  dall'articolo  21-bis  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta  alla
meta' se la  trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del  periodo  precedente,
ovvero se,  nel  medesimo  termine,  e'  effettuata  la  trasmissione
corretta dei dati». )) 
  4. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  1  a  3  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2017. (( Per il primo anno  di  applicazione
della disposizione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del presente  articolo,  la
comunicazione relativa al primo semestre e' effettuata  entro  il  25
luglio 2017. Dal 1° gennaio 2017: )) 
    a) la comunicazione dei  dati  relativi  ai  contratti  stipulati
dalle societa' di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono
attivita' di locazione e di noleggio, (( introdotta dal provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato )) ai
sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e' soppressa; 
    b) limitatamente agli acquisti intracomunitari  di  beni  e  alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti  stabiliti  in  un  altro
Stato  membro  dell'Unione   europea,   le   comunicazioni   di   cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
sono soppresse; 
    c) all'articolo 8, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  le  parole:  «nel  mese   di
febbraio,», sono sostituite dalle seguenti: «per l'imposta sul valore
aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio,  e  per  l'imposta
sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1°febbraio  e
il 30 aprile»; 
    d) all'articolo  1  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) sono abrogati i commi da 1 a 3; 
      2) al comma 5, le parole: «ai commi da 1 a 4»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al comma 4». 
  5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera d), si applicano alle
comunicazioni relative al periodo  di  imposta  in  corso  al  ((  31
dicembre 2016 )) e successivi. 
  6. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e
la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma
1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di
beni o prestazioni di servizi  tramite  distributori  automatici.  Al
fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel
provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  al
comma 4, sono indicate  soluzioni  che  consentano  di  non  incidere
sull'attuale   funzionamento   degli   apparecchi   distributori    e
garantiscano, nel  rispetto  dei  normali  tempi  di  obsolescenza  e
rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilita' dei  dati  dei
corrispettivi  acquisiti  dagli  operatori.  Con  provvedimento   del
direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
differiti,  rispetto  al  1°  aprile  2017,  di  entrata  in   vigore
dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione  telematica
dei dati dei corrispettivi, in relazione  alle  specifiche  variabili
tecniche di peculiari distributori automatici.»; 
  (( a-bis) all'articolo 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis.  Al  fine  di  contrastare  l'evasione   fiscale   mediante
l'incentivazione e la semplificazione delle  operazioni  telematiche,
all'articolo 39, secondo comma, lettera a), alinea, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le  parole:
"nell'anno" sono inserite  le  seguenti:  "ovvero  riscossi,  dal  1°
gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui all'articolo 3, comma
1,  lettera  a)".  Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2017,  si  fa  fronte  mediante  corrispondente
riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di  cui  all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 
    a-ter) all'articolo 3, comma 1, lettera d), le parole: «un  anno»
sono sostituite dalle seguenti: «due anni»; )) 
    b) all'articolo 7, comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il
seguente: «Per le  imprese  che  operano  nel  settore  della  grande
distribuzione l'opzione di cui all'articolo 1, commi da  429  a  432,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gia'  esercitata  entro  il  31
dicembre 2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017.». 
  7. All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4: 
      1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) le cessioni  di  beni  eseguite  mediante  introduzione  in  un
deposito I.V.A.»; 
      2) la lettera d) e' abrogata; 
    b) il comma 6 e' sostituito con il seguente: 
  «6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della  loro
utilizzazione o in esecuzione di atti  di  commercializzazione  nello
Stato puo' essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta  agli
effetti dell'I.V.A. e comporta il  pagamento  dell'imposta;  la  base
imponibile  e'  costituita  dal  corrispettivo  o   valore   relativo
all'operazione   non    assoggettata    all'imposta    per    effetto
dell'introduzione ovvero,  qualora  successivamente  i  beni  abbiano
formato oggetto di una o piu' cessioni, dal  corrispettivo  o  valore
relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se  non
gia' compreso, dell'importo relativo alle  eventuali  prestazioni  di
servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante  la
giacenza fino al momento dell'estrazione.  ((  Per  l'estrazione  dei
beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma  4,  lettera  b),
l'imposta e' dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a  norma
dell'articolo 17, secondo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  previa  prestazione  di  idonea
garanzia con i contenuti, secondo modalita' e nei casi  definiti  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi
di cui al comma 4 e, per quelli di cui al  periodo  precedente,  sino
all'adozione del  decreto,  l'imposta  e'  dovuta  dal  soggetto  che
procede all'estrazione ed e' versata in nome  e  per  conto  di  tale
soggetto dal gestore del deposito, che e'  solidalmente  responsabile
dell'imposta  stessa.  ))  Il  versamento  e'   eseguito   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
esclusa la compensazione  ivi  prevista,  entro  il  termine  di  cui
all'articolo 18 del medesimo decreto, (( riferito al mese  successivo
)) alla data di estrazione. Il soggetto  che  procede  all'estrazione
annota nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi
dell'articolo 17, (( secondo comma, )) del medesimo decreto, e i dati
della ricevuta del versamento suddetto. E' effettuata senza pagamento
dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della
facolta' di cui alla lettera c) del primo comma e  al  secondo  comma
dell'articolo 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633;  in  tal  caso,  la  dichiarazione  di  cui  ((
all'articolo 1, comma 1 )), lettera c), del decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia  delle
entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.  Per  il  mancato
versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei  precedenti  periodi,  si
applica la sanzione di cui  all'articolo  13,  ((  comma  1  )),  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  al  cui  pagamento  e'
tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso
in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta
da un soggetto che  abbia  presentato  la  dichiarazione  di  cui  ((
all'articolo 1, comma 1, )) lettera c), del predetto decreto  n.  746
del 1983 in mancanza dei presupposti  richiesti  dalla  legge,  trova
applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto
decreto n. 471 e al pagamento dell'imposta  e  di  tale  sanzione  e'
tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione.  Per  i
beni introdotti in  un  deposito  I.V.A.  in  forza  di  un  acquisto
intracomunitario, il  soggetto  che  procede  all'estrazione  assolve
l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa  fattura,  con
la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla
annotazione  della  variazione  in  aumento  nel  registro   di   cui
all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con  riferimento
alla relativa data; la variazione deve, altresi', essere annotata nel
registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto  entro  il  mese
successivo a quello dell'estrazione. (( Fino  all'integrazione  delle
pertinenti informazioni residenti nelle  banche  dati  delle  Agenzie
fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei  beni  introdotti
in un deposito IVA ai sensi del comma  4,  lettera  b),  comunica  al
gestore  del  deposito  IVA  i  dati   relativi   alla   liquidazione
dell'imposta,  anche  ai  fini  dello  svincolo  della  garanzia  ivi
prevista. Le modalita' di integrazione telematica sono stabilite  con
determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei
monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.»; 
    c) al comma 8 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo  da
parte del gestore del deposito IVA e' valutata ai fini  della  revoca
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero  ai  fini
dell'esclusione dall'abilitazione  a  gestire  come  deposito  IVA  i
magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del
comma 1.». )) 
  8. Le disposizioni di cui al comma 7 (( si applicano )) a decorrere
dal 1° aprile 2017. 
  (( 8-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole:  «per  gli  anni  dal  2012  al  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2012 al 2019». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  del   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471  (Riforma   delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 11.  (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
          con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000  le
          seguenti violazioni: 
                a) omissione di ogni comunicazione  prescritta  dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di verifica  ed  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri; 
                b) mancata restituzione dei  questionari  inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
                c)  inottemperanza  all'invito  a   comparire   e   a
          qualsiasi  altra  richiesta  fatta  dagli  uffici  o  dalla
          Guardia  di  finanza   nell'esercizio   dei   poteri   loro
          conferiti. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si  applica,  salvo
          che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per  il
          compenso  di  partite   effettuato   in   violazione   alle
          previsioni del codice civile  ovvero  in  caso  di  mancata
          evidenziazione  nell'apposito  prospetto   indicato   negli
          articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600. 
              2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati
          delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo  21
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  si
          applica la sanzione amministrativa di euro 2  per  ciascuna
          fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per
          ciascun trimestre. La sanzione e' ridotta alla meta', entro
          il limite massimo  di  euro  500,  se  la  trasmissione  e'
          effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza
          stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero  se,  nel
          medesimo termine, e' effettuata  la  trasmissione  corretta
          dei  dati.  Non  si  applica  l'articolo  12  del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
              2-ter. L'omessa, incompleta  o  infedele  comunicazione
          dei   dati   delle   liquidazioni   periodiche,    prevista
          dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e' punita con la sanzione  amministrativa  da
          euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta alla meta' se
          la trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni
          successivi alla scadenza stabilita  ai  sensi  del  periodo
          precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e'  effettuata
          la trasmissione corretta dei dati. 
              3. 
              4.  L'omessa  presentazione  degli   elenchi   di   cui
          all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
          irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro
          500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta  alla  meta'
          in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
          richiesta inviata dagli  uffici  abilitati  a  riceverla  o
          incaricati del loro controllo. La sanzione non  si  applica
          se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o  corretti
          anche a seguito di richiesta. 
              4-bis. L'omessa, incompleta  o  infedele  comunicazione
          delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
          superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
          delle minusvalenze di  ammontare  complessivo  superiore  a
          cinque  milioni  di  euro,   derivanti   da   cessioni   di
          partecipazioni    che    costituiscono     immobilizzazioni
          finanziarie di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  24
          settembre 2002,  n.  209,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
          la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele,  con
          un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro. 
              5.  L'omessa   installazione   degli   apparecchi   per
          l'emissione dello scontrino fiscale previsti  dall'articolo
          1 della legge 26 gennaio 1983, n.  18,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. 
              6. 
              7. In caso di  violazione  delle  prescrizioni  di  cui
          all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250  a
          euro 2.000. 
              7-bis. Quando la garanzia di  cui  all'articolo  38-bis
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e' presentata dalle  societa'  controllate  o
          dall'ente o societa' controllante, di cui all'articolo  73,
          terzo comma, del  medesimo  decreto,  con  un  ritardo  non
          superiore a novanta giorni dalla scadenza  del  termine  di
          presentazione della dichiarazione, si applica  la  sanzione
          amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. 
              7-ter. Nei casi in cui  il  contribuente  non  presenti
          l'interpello previsto  dall'articolo  11,  comma  2,  della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente, si applica la  sanzione  prevista
          dall'articolo  8,  comma  3-quinquies.   La   sanzione   e'
          raddoppiata  nelle   ipotesi   in   cui   l'amministrazione
          finanziaria  disconosca  la  disapplicazione  delle   norme
          aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti  d'imposta
          o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.». 
              - Si riporta il  testo  vigente  del  dodicesimo  comma
          dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative  all'anagrafe
          tributaria e al codice fiscale dei contribuenti): 
              «Art. 7.  (Comunicazioni  all'anagrafe  tributaria).  -
          (Omissis). 
              12. Ai  fini  dei  controlli  sulle  dichiarazioni  dei
          contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate  puo'
          richiedere  a  pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici,
          organismi ed imprese,  anche  limitatamente  a  particolari
          categorie,   di   effettuare   comunicazioni   all'Anagrafe
          tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
          deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
          delle comunicazioni. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art.  50
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,   n.   427
          (Armonizzazione delle disposizioni in  materia  di  imposte
          sugli oli minerali, sull'alcole, sulle  bevande  alcoliche,
          sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
          da  direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure dei rimborsi di imposta,  l'esclusione  dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta erariale straordinaria su taluni beni  ed  altre
          disposizioni tributarie): 
              «Art.    50.    (Obblighi    connessi    agli    scambi
          intracomunitari). - (Omissis). 
              6.  I  contribuenti  presentano   in   via   telematica
          all'Agenzia delle dogane gli  elenchi  riepilogativi  delle
          cessioni e degli acquisti  intracomunitari,  nonche'  delle
          prestazioni di  servizi  diverse  da  quelle  di  cui  agli
          articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  rese   nei
          confronti di soggetti passivi stabiliti in un  altro  Stato
          membro della Comunita' e quelle da questi ultimi  ricevute.
          I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
          c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633  del
          1972,  presentano  l'elenco  riepilogativo  degli  acquisti
          intracomunitari di beni e delle prestazioni di  servizi  di
          cui al comma 1 dello stesso  articolo  7-ter,  ricevute  da
          soggetti passivi stabiliti in un altro Stato  membro  della
          Comunita'. Gli elenchi riepilogativi delle  prestazioni  di
          servizi  di  cui  al  primo  ed  al  secondo  periodo   non
          comprendono le  operazioni  per  le  quali  non  e'  dovuta
          l'imposta  nello  Stato  membro  in  cui  e'  stabilito  il
          destinatario. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  8  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,   n.   322
          (Regolamento recante modalita' per la  presentazione  delle
          dichiarazioni   relative   alle   imposte   sui    redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662),  come
          modificato dagli articoli 4 e 5 della presente legge: 
              «Art. 8. (Dichiarazione annuale in materia  di  imposta
          sul valore aggiunto e di versamenti  unitari  da  parte  di
          determinati contribuenti). - 1. Il  contribuente  presenta,
          secondo  le  disposizioni  di  cui  all'articolo   3,   per
          l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel  mese
          di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto  dovuta  a
          decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il  30  aprile  in
          via telematica, la dichiarazione relativa  all'imposta  sul
          valore  aggiunto  dovuta  per  l'anno  solare   precedente,
          redatta in conformita' al modello  approvato  entro  il  15
          gennaio dell'anno in cui e'  utilizzato  con  provvedimento
          amministrativo da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale.  La
          dichiarazione annuale e' presentata anche dai  contribuenti
          che  non  hanno  effettuato  operazioni  imponibili.   Sono
          esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
          i  contribuenti  che  nell'anno  solare  precedente   hanno
          registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di
          cui  all'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, salvo che siano tenuti alle rettifiche delle
          detrazioni  di  cui  all'articolo  19-bis2   del   medesimo
          decreto,    ovvero    abbiano     registrato     operazioni
          intracomunitarie, nonche' i contribuenti esonerati ai sensi
          di specifiche disposizioni normative. 
              2. Nella dichiarazione  sono  indicati  i  dati  e  gli
          elementi necessari per l'individuazione  del  contribuente,
          per la determinazione  dell'ammontare  delle  operazioni  e
          dell'imposta e per l'effettuazione dei  controlli,  nonche'
          gli altri elementi richiesti nel modello di  dichiarazione,
          esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate e' in  grado  di
          acquisire direttamente. 
              3. Le  detrazioni  sono  esercitate  entro  il  termine
          stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo  periodo,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. 
              4. In caso  di  fallimento  o  di  liquidazione  coatta
          amministrativa,  la  dichiarazione   relativa   all'imposta
          dovuta per l'anno solare precedente, sempreche' i  relativi
          termini di  presentazione  non  siano  ancora  scaduti,  e'
          presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le
          modalita' e i termini ordinari di cui  al  comma  1  ovvero
          entro quattro mesi dalla  nomina  se  quest'ultimo  termine
          scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime
          modalita' e nei termini ordinari, i curatori o i commissari
          liquidatori presentano la dichiarazione per  le  operazioni
          registrate  nell'anno  solare  in  cui  e'  dichiarato   il
          fallimento ovvero la  liquidazione  coatta  amministrativa.
          Per le operazioni registrate nella parte  dell'anno  solare
          anteriore   alla   dichiarazione   di   fallimento   o   di
          liquidazione coatta amministrativa e' anche presentata,  in
          via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita
          dichiarazione  al  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
          entrate ai fini della  eventuale  insinuazione  al  passivo
          della procedura concorsuale. 
              5. 
              6.  Per  la  sottoscrizione,  la  presentazione  e   la
          conservazione della dichiarazione relativa all'imposta  sul
          valore  aggiunto  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, all'articolo 2, commi  7  e
          9, e all'articolo 3. 
              6-bis. Salva  l'applicazione  delle  sanzioni  e  ferma
          restando  l'applicazione  dell'articolo  13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472,  le  dichiarazioni
          dell'imposta sul valore aggiunto possono  essere  integrate
          per correggere errori od  omissioni,  compresi  quelli  che
          abbiano determinato l'indicazione di un maggiore  o  di  un
          minore imponibile o, comunque,  di  un  maggiore  o  di  un
          minore debito d'imposta ovvero di una  maggiore  o  di  una
          minore    eccedenza    detraibile    mediante    successiva
          dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
          all'articolo  3,  utilizzando  modelli  conformi  a  quelli
          approvati per il periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
          dichiarazione, non oltre i termini stabiliti  dall'articolo
          57 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
              6-ter. L'eventuale credito derivante dal minor debito o
          dalla  maggiore  eccedenza  detraibile   risultante   dalle
          dichiarazioni di cui al comma 6-bis,  presentate  entro  il
          termine prescritto per la presentazione della dichiarazione
          relativa  al  periodo  d'imposta  successivo,  puo'  essere
          portato in detrazione in sede di liquidazione  periodica  o
          di   dichiarazione   annuale,    ovvero    utilizzato    in
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  ovvero,  sempreche'
          ricorrano per l'anno per cui e' presentata la dichiarazione
          integrativa i requisiti di cui agli articoli 30 e 34, comma
          9, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  chiesto   a
          rimborso. 
              6-quater.  L'eventuale  credito  derivante  dal   minor
          debito o dalla  maggiore  eccedenza  detraibile  risultante
          dalle dichiarazioni di cui al comma 6-bis, presentate oltre
          il  termine   prescritto   per   la   presentazione   della
          dichiarazione relativa  al  periodo  d'imposta  successivo,
          puo' essere chiesto a rimborso ove  ricorrano,  per  l'anno
          per cui  e'  presentata  la  dichiarazione  integrativa,  i
          requisiti di cui agli  articoli  30  e  34,  comma  9,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, ovvero puo' essere  utilizzato  in  compensazione,  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati
          a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in  cui
          e' stata presentata  la  dichiarazione  integrativa.  Nella
          dichiarazione relativa  al  periodo  d'imposta  in  cui  e'
          presentata la  dichiarazione  integrativa  e'  indicato  il
          credito derivante dal minor debito o dal  maggiore  credito
          risultante dalla dichiarazione integrativa. 
              6-quinquies.  Resta  ferma  in   ogni   caso   per   il
          contribuente la possibilita' di far valere, anche  in  sede
          di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o
          di   diritto,   che   abbiano   inciso    sull'obbligazione
          tributaria,  determinando  l'indicazione  di  un   maggiore
          imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di
          una minore eccedenza detraibile. 
              7. I soggetti di  cui  all'articolo  73,  primo  comma,
          lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, eseguono  i  versamenti  dell'imposta
          sul valore  aggiunto  secondo  le  modalita'  e  i  termini
          indicati nel capo terzo del decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  25
          marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  22  maggio  2010,  n.   73   (Disposizioni   urgenti
          tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
          fiscali internazionali e nazionali  operate,  tra  l'altro,
          nella forma dei cosiddetti  «caroselli»  e  «cartiere»,  di
          potenziamento   e   razionalizzazione   della   riscossione
          tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,
          di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento  di
          un  Fondo  per  incentivi  e  sostegno  della  domanda   in
          particolari settori), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. (Disposizioni in  materia  di  contrasto  alle
          frodi fiscali  e  finanziarie  internazionali  e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          "caroselli" e "cartiere"). - 1. (Abrogato). 
              2. (Abrogato). 
              3. (Abrogato). 
              4.  Ai  fini  del  contrasto  degli  illeciti   fiscali
          internazionali e  ai  fini  della  tutela  del  diritto  di
          credito dei  soggetti  residenti,  con  decorrenza  dal  1°
          maggio  2010,  anche   la   comunicazione   relativa   alle
          deliberazioni  di  modifica  degli  atti  costitutivi   per
          trasferimento all'estero della sede sociale delle  societa'
          nonche'  tutte  le  comunicazioni   relative   alle   altre
          operazioni  straordinarie,  quali  conferimenti  d'azienda,
          fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte
          dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui
          all'articolo 9 del decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, nei confronti  degli  Uffici  del  Registro  imprese
          delle  Camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura,  dell'Agenzia  delle  entrate,   dell'Istituto
          nazionale  per  la  previdenza  sociale   e   dell'Istituto
          nazionale per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro. 
              5.  Per  gli  stessi  fini  di  cui  al  comma  4,   le
          disposizioni contenute negli articoli 15 e 17  della  legge
          26 luglio 1984, n. 413, e nell'articolo 156, comma  9,  del
          codice della navigazione, si applicano  anche  all'Istituto
          di  previdenza  per  il  settore   marittimo   (IPSEMA)   e
          all'Agenzia delle entrate. Con riferimento  a  quest'ultima
          il previo accertamento di cui all'articolo 15  della  legge
          26  luglio  1984,  n.   413,   deve   intendersi   riferito
          all'assenza di carichi  pendenti  risultanti  dall'Anagrafe
          tributaria concernenti violazioni degli  obblighi  relativi
          ai  tributi  dalla   stessa   amministrati,   ovvero   alla
          prestazione, per l'intero ammontare di  detti  carichi,  di
          idonea  garanzia,  mediante  fideiussione   rilasciata   da
          un'azienda o istituto di  credito  o  polizza  fideiussoria
          rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione,  fino
          alla data in cui le violazioni stesse siano definitivamente
          accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA  di  cui
          all'articolo 2778,  primo  comma,  numero  8),  del  codice
          civile sono collocati, per l'intero ammontare,  tra  quelli
          indicati  al  numero  1)  del  primo  comma  del   medesimo
          articolo. 
              6.  Al  fine  di  contrastare  fenomeni   di   utilizzo
          illegittimo dei  crediti  d'imposta  e  per  accelerare  le
          procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo  dei
          crediti  d'imposta  agevolativi   la   cui   fruizione   e'
          autorizzata da  amministrazioni  ed  enti  pubblici,  anche
          territoriali, l'Agenzia  delle  entrate  trasmette  a  tali
          amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro  i
          termini e secondo le modalita'  telematiche  stabiliti  con
          provvedimenti dirigenziali generali  adottati  d'intesa,  i
          dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione
          delle imposte dovute, nonche' ai sensi dell'articolo 17 del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Le  somme
          recuperate sono riversate all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato  e  restano   acquisite   all'erario.   Resta   ferma
          l'alimentazione  della  contabilita'   speciale   n.   1778
          «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio»  da  parte  delle
          amministrazioni e degli enti pubblici gestori  dei  crediti
          d'imposta,  sulla  base  degli  stanziamenti   previsti   a
          legislazione vigente per le  compensazioni  esercitate  dai
          contribuenti  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici
          tributo appositamente istituiti. 
              6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia  di
          indebiti   relativi   a   prestazioni    previdenziali    e
          assistenziali,   il   recupero   coattivo    delle    somme
          indebitamente   erogate   dall'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale  (INPS)  nonche'  dei  crediti  vantati
          dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma  12,
          della legge 30 dicembre 1991, n.  412,  e  riconosciuti  ai
          sensi dell'articolo  6,  comma  26,  del  decreto-legge  30
          dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' effettuato mediante ruoli
          ai sensi e  con  le  modalita'  previste  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              6-ter. L'INPS  provvede  a  determinare  i  criteri,  i
          termini e le  modalita'  di  gestione  delle  somme  e  dei
          crediti di  cui  al  comma  6-bis  nelle  fasi  antecedenti
          l'iscrizione a ruolo. 
              6-quater. All'articolo 3, comma 25-bis, primo  periodo,
          del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,
          dopo le parole: «l'attivita' di riscossione» sono  inserite
          le seguenti: «, spontanea e coattiva,». 
              6-quinquies. Il comma 6  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' abrogato con effetto
          dal 1º gennaio 2011.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2   del   decreto
          legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione  telematica
          delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di  beni
          effettuate   attraverso   distributori    automatici,    in
          attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della
          legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art.  2.  (Trasmissione  telematica   dei   dati   dei
          corrispettivi). - 1. A decorrere dal  1°  gennaio  2017,  i
          soggetti che effettuano le operazioni di  cui  all'articolo
          22 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  633,  possono  optare  per   la   memorizzazione
          elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia  delle
          entrate  dei  dati  dei  corrispettivi  giornalieri   delle
          cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli
          articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione  ha  effetto
          dall'inizio dell'anno solare in cui e' esercitata fino alla
          fine del quarto anno solare successivo e, se non  revocata,
          si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione
          elettronica  e  la  connessa  trasmissione  dei  dati   dei
          corrispettivi sostituiscono gli obblighi  di  registrazione
          di cui all'articolo 24, primo comma, del  suddetto  decreto
          n. 633, del 1972. 
              2. A decorrere dal 1° aprile  2017,  la  memorizzazione
          elettronica e  la  trasmissione  telematica  dei  dati  dei
          corrispettivi di cui al comma 1  sono  obbligatorie  per  i
          soggetti  passivi  che  effettuano  cessioni  di   beni   o
          prestazioni di servizi tramite distributori automatici.  Al
          fine dell'assolvimento dell'obbligo di  cui  al  precedente
          periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate di cui al comma  4,  sono  indicate  soluzioni  che
          consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
          apparecchi distributori e garantiscano,  nel  rispetto  dei
          normali tempi di obsolescenza e rinnovo  degli  stessi,  la
          sicurezza e l'inalterabilita' dei  dati  dei  corrispettivi
          acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
          differiti, rispetto al 1º aprile 2017, di entrata in vigore
          dell'obbligo di memorizzazione elettronica  e  trasmissione
          telematica dei dati dei corrispettivi,  in  relazione  alle
          specifiche variabili  tecniche  di  peculiari  distributori
          automatici. 
              3. La  memorizzazione  elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui  al  comma  1  sono  effettuate  mediante
          strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita'  e
          la sicurezza dei dati, compresi  quelli  che  consentono  i
          pagamenti con carta di debito e di credito. 
              4. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, sentite le associazioni di  categoria  nell'ambito
          di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
          in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
          8467, sono definite  le  informazioni  da  trasmettere,  le
          regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
          le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
          3. Con lo stesso provvedimento sono  approvati  i  relativi
          modelli  e   ogni   altra   disposizione   necessaria   per
          l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              5. La  memorizzazione  elettronica  e  la  trasmissione
          telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
          di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale  dei
          corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della  legge
          30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
          Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta  comunque  fermo
          l'obbligo di  emissione  della  fattura  su  richiesta  del
          cliente. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico   possono   essere   individuate   tipologie   di
          documentazione  idonee  a  rappresentare,  anche  ai   fini
          commerciali, le operazioni. 
              6.  Ai  soggetti  che  optano  per  la   memorizzazione
          elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma
          1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso  di
          mancata memorizzazione o di omissione  della  trasmissione,
          ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione  con  dati
          incompleti o non  veritieri,  le  sanzioni  previste  dagli
          articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo
          18 dicembre 1997, n. 471. 
              6-bis.  Al  fine  di  contrastare  l'evasione   fiscale
          mediante  l'incentivazione  e  la   semplificazione   delle
          operazioni telematiche,  all'articolo  39,  secondo  comma,
          lettera  a),  alinea,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  dopo  le  parole:
          "nell'anno" sono inserite le  seguenti:  "ovvero  riscossi,
          dal 1° gennaio 2017,  con  modalita'  telematiche,  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a)". Agli oneri  derivanti
          dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione  della
          dotazione finanziaria del Fondo  di  cui  all'articolo  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  3  del
          citato decreto legislativo n. 127 del 2015, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 3. (Incentivi  all'opzione  per  la  trasmissione
          telematica  delle  fatture  o  dei  relativi  dati  e   dei
          corrispettivi). -  1.  Per  i  soggetti  che  si  avvalgono
          dell'opzione  di  cui   all'articolo   1,   comma   3,   e,
          sussistendone i presupposti, sia di  tale  opzione  che  di
          quella di cui all'articolo 2, comma 1: 
                a)   viene   meno   l'obbligo   di   presentare    le
          comunicazioni di cui all'articolo 21 del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo  1,  comma  1,
          del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.  73,  nonche'
          la comunicazione dei dati relativi ai  contratti  stipulati
          dalle societa' di leasing, e  dagli  operatori  commerciali
          che svolgono attivita' di locazione e di noleggio, ai sensi
          dell'articolo  7,  dodicesimo  comma,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; 
                b)   viene   meno   l'obbligo   di   presentare    le
          comunicazioni di  cui  all'articolo  16,  lettera  c),  del
          decreto del Ministro delle  finanze  24  dicembre  1993  e,
          limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e  alle
          prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un
          altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di
          cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427; 
                c) i rimborsi di cui  all'articolo  30  del  predetto
          decreto n. 633, del 1972 sono eseguiti in via  prioritaria,
          entro tre  mesi  dalla  presentazione  della  dichiarazione
          annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al  predetto
          articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e); 
                d) il termine di decadenza di  cui  all'articolo  57,
          primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633, e il  termine  di  decadenza  di  cui
          all'articolo 43, primo comma, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di
          due anni. La riduzione si applica solo per i  soggetti  che
          garantiscano la tracciabilita' dei pagamenti  dagli  stessi
          ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto
          legislativo n. 127 del 2015, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 7. (Abrogazioni). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
          2017 sono abrogati i commi da 429 a  432  dell'articolo  1,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per  le  imprese  che
          operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di
          cui all'articolo 1, commi da 429  a  432,  della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, gia' esercitata entro il 31 dicembre
          2016, resta valida fino al 31 dicembre 2017. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  50-bis  del  citato
          decreto-legge  n.  331  del  1993,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 50-bis. (Depositi fiscali ai fini IVA). - 1. Sono
          istituiti,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore   aggiunto,
          speciali  depositi   fiscali,   in   prosieguo   denominati
          "depositi  IVA",  per  la  custodia  di  beni  nazionali  e
          comunitari che non siano destinati alla vendita  al  minuto
          nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a  gestire
          tali  depositi  le  imprese  esercenti  magazzini  generali
          munite  di  autorizzazione   doganale,   quelle   esercenti
          depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi.  Sono
          altresi' considerati depositi IVA: 
                a) i depositi fiscali di cui all' articolo  1,  comma
          2,  lettera  e),  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo  26  ottobre  1995,  n.   504,   e   successive
          modificazioni per i prodotti soggetti ad accisa; 
                b) i depositi doganali  di  cui  all'  articolo  525,
          secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n.  2454/93  della
          Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni,
          compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane
          di cui  al  decreto  ministeriale  del  28  novembre  1934,
          relativamente ai beni nazionali o comunitari  che  in  base
          alle  disposizioni  doganali   possono   essere   in   essi
          introdotti. 
              2. Su  autorizzazione  del  direttore  regionale  delle
          entrate ovvero del direttore delle entrate  delle  province
          autonome di Trento e di  Bolzano  e  della  Valle  d'Aosta,
          possono essere  abilitati  a  custodire  beni  nazionali  e
          comunitari in regime di deposito  IVA  altri  soggetti  che
          riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con
          decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il  1°
          marzo 1997, sono dettati le modalita' e i  termini  per  il
          rilascio  dell'autorizzazione  ai   soggetti   interessati.
          L'autorizzazione  puo'   essere   revocata   dal   medesimo
          direttore regionale  delle  entrate  ovvero  dal  direttore
          delle entrate  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e della Valle  d'Aosta  qualora  siano  riscontrate
          irregolarita' nella gestione del  deposito  e  deve  essere
          revocata  qualora  vengano  meno  le  condizioni   per   il
          rilascio; in tal caso  i  beni  giacenti  nel  deposito  si
          intendono  estratti  agli  effetti  del  comma   6,   salva
          l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito
          e'  destinato   a   custodire   beni   per   conto   terzi,
          l'autorizzazione puo' essere  rilasciata  esclusivamente  a
          societa'  per  azioni,  in  accomandita   per   azioni,   a
          responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti,
          il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore
          a un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per
          i depositi  che  custodiscono  beni,  spediti  da  soggetto
          passivo identificato in altro Stato membro della  Comunita'
          europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in  tal
          caso l'acquisto intracomunitario  si  considera  effettuato
          dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni. 
              2-bis. I soggetti esercenti  le  attivita'  di  cui  al
          comma 1, anteriormente all'avvio della  operativita'  quali
          depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane  e  delle
          entrate,     territorialmente     competenti,      apposita
          comunicazione anche al fine della valutazione, qualora  non
          ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto  periodo,
          della congruita' della garanzia prestata in relazione  alla
          movimentazione complessiva delle merci. 
              3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve  essere
          tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi
          la movimentazione dei beni. Il citato registro deve  essere
          conservato ai sensi dell'articolo 39 del  predetto  decreto
          n. 633 del 1972; deve, altresi', essere conservato, a norma
          della medesima disposizione,  un  esemplare  dei  documenti
          presi a base dell'introduzione e dell'estrazione  dei  beni
          dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati  di  cui
          al comma 6, ultimo  periodo,  e  di  quelli  relativi  agli
          scambi eventualmente intervenuti durante  la  giacenza  dei
          beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro  delle
          finanze sono indicate le modalita' relative alla tenuta del
          predetto registro, nonche' quelle relative all'introduzione
          e all'estrazione dei beni dai depositi. 
              4. Sono effettuate  senza  pagamento  dell'imposta  sul
          valore aggiunto le seguenti operazioni: 
                a) gli  acquisti  intracomunitari  di  beni  eseguiti
          mediante introduzione in un deposito IVA; 
                b) le operazioni di immissione in libera  pratica  di
          beni non comunitari destinati ad essere  introdotti  in  un
          deposito  IVA  previa  prestazione   di   idonea   garanzia
          commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia  non
          e' dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo
          14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della  Commissione,
          del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli
          esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia  doganale,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43; 
              c) le cessioni di beni eseguite  mediante  introduzione
          in un deposito I.V.A.; 
                d) (Abrogata). 
                e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA; 
                f) le cessioni intracomunitarie di beni  estratti  da
          un deposito IVA con spedizione in  un  altro  Stato  membro
          della Comunita' europea, salvo che si  tratti  di  cessioni
          intracomunitarie soggette ad imposta nel  territorio  dello
          Stato; 
                g) le cessioni di beni estratti da  un  deposito  IVA
          con trasporto  o  spedizione  fuori  del  territorio  della
          Comunita' europea; 
                h) le prestazioni di servizi, comprese le  operazioni
          di perfezionamento e le manipolazioni  usuali,  relative  a
          beni custoditi in un deposito IVA, anche  se  materialmente
          eseguite non nel deposito stesso, ma nei  locali  limitrofi
          sempreche', in tal caso, le suddette  operazioni  siano  di
          durata non superiore a sessanta giorni; 
                i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA. 
              5. Il controllo sulla  gestione  dei  depositi  IVA  e'
          demandato all'ufficio doganale  o  all'ufficio  tecnico  di
          finanza  che  gia'  esercita  la  vigilanza   sull'impianto
          ovvero, nei casi di  cui  al  comma  2,  all'ufficio  delle
          entrate  indicato  nell'autorizzazione.  Gli  uffici  delle
          entrate ed i comandi del Corpo  della  Guardia  di  finanza
          possono, previa intesa  con  i  predetti  uffici,  eseguire
          comunque controlli inerenti al corretto  adempimento  degli
          obblighi  relativi  alle  operazioni   afferenti   i   beni
          depositati. 
              6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai  fini
          della  loro  utilizzazione  o  in  esecuzione  di  atti  di
          commercializzazione nello Stato puo' essere effettuata solo
          da soggetti passivi d'imposta agli  effetti  dell'I.V.A.  e
          comporta il pagamento dell'imposta; la base  imponibile  e'
          costituita   dal   corrispettivo    o    valore    relativo
          all'operazione non  assoggettata  all'imposta  per  effetto
          dell'introduzione ovvero, qualora  successivamente  i  beni
          abbiano  formato  oggetto  di  una  o  piu'  cessioni,  dal
          corrispettivo  o  valore  relativo   all'ultima   di   tali
          cessioni, in ogni caso aumentato,  se  non  gia'  compreso,
          dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi
          delle quali i beni stessi abbiano formato  oggetto  durante
          la  giacenza   fino   al   momento   dell'estrazione.   Per
          l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai  sensi
          del comma 4, lettera b), l'imposta e' dovuta  dal  soggetto
          che  procede  all'estrazione,  a  norma  dell'articolo  17,
          secondo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
          26 ottobre 1972,  n.  633,  previa  prestazione  di  idonea
          garanzia con i contenuti,  secondo  modalita'  e  nei  casi
          definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per  quelli
          di  cui  al  periodo  precedente,  sino  all'adozione   del
          decreto, l'imposta  e'  dovuta  dal  soggetto  che  procede
          all'estrazione ed e' versata in nome e per  conto  di  tale
          soggetto dal gestore  del  deposito,  che  e'  solidalmente
          responsabile dell'imposta stessa. Il versamento e' eseguito
          ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista,  entro
          il termine di cui all'articolo  18  del  medesimo  decreto,
          riferito al mese successivo alla  data  di  estrazione.  Il
          soggetto che procede all'estrazione annota nel registro  di
          cui  all'articolo  25  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura  emessa  ai
          sensi  dell'articolo  17,  secondo  comma,   del   medesimo
          decreto, e i dati della ricevuta del  versamento  suddetto.
          E' effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione  da
          parte di soggetti che si avvalgono della  facolta'  di  cui
          alla  lettera  c)  del  primo  comma  e  al  secondo  comma
          dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la  dichiarazione  di
          cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del  decreto-legge
          29 dicembre 1983, n. 746,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere  trasmessa
          telematicamente all'Agenzia  delle  entrate,  che  rilascia
          apposita ricevuta telematica.  Per  il  mancato  versamento
          dell'imposta dovuta ai sensi  dei  precedenti  periodi,  si
          applica la sanzione di cui all'articolo 13,  comma  1,  del
          decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  al  cui
          pagamento e'  tenuto  solidalmente  anche  il  gestore  del
          deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia  stata
          effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto  che
          abbia presentato la dichiarazione di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, lettera c), del predetto decreto n. 746  del  1983
          in mancanza dei presupposti richiesti  dalla  legge,  trova
          applicazione la sanzione di cui all'articolo  7,  comma  4,
          del predetto decreto n. 471 e al pagamento  dell'imposta  e
          di tale sanzione e' tenuto esclusivamente il  soggetto  che
          procede  all'estrazione.  Per  i  beni  introdotti  in   un
          deposito I.V.A. in forza di un  acquisto  intracomunitario,
          il soggetto che procede  all'estrazione  assolve  l'imposta
          provvedendo alla integrazione della relativa  fattura,  con
          la   indicazione   dei   servizi   eventualmente   resi   e
          dell'imposta,  ed  alla  annotazione  della  variazione  in
          aumento nel registro di  cui  all'articolo  23  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  633  del  1972
          entro quindici giorni  dall'estrazione  e  con  riferimento
          alla relativa data; la variazione  deve,  altresi',  essere
          annotata nel registro di cui all'articolo 25  del  medesimo
          decreto entro il mese successivo a quello  dell'estrazione.
          Fino   all'integrazione   delle   pertinenti   informazioni
          residenti nelle  banche  dati  delle  Agenzie  fiscali,  il
          soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti  in
          un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b),  comunica
          al  gestore  del  deposito  IVA  i   dati   relativi   alla
          liquidazione dell'imposta, anche  ai  fini  dello  svincolo
          della garanzia ivi prevista. Le modalita'  di  integrazione
          telematica sono stabilite con determinazione del  direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di  concerto  con
          il direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3,  secondo
          periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di
          rappresentanti  fiscali  ai  fini  dell'adempimento   degli
          obblighi tributari afferenti le  operazioni  concernenti  i
          beni introdotti negli stessi depositi, qualora  i  soggetti
          non residenti, parti di operazioni di cui al comma  4,  non
          abbiano gia' nominato un rappresentante fiscale ovvero  non
          abbiano provveduto ad identificarsi direttamente  ai  sensi
          dell'articolo  35-ter  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633.  In  relazione  alle
          operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi
          possono richiedere l'attribuzione di un numero  di  partita
          I.V.A. unico per tutti i  soggetti  passivi  d'imposta  non
          residenti da essi rappresentati. 
              8. Il gestore del deposito  IVA  risponde  solidalmente
          con  il  soggetto  passivo  della  mancata   o   irregolare
          applicazione dell'imposta relativa all'estrazione,  qualora
          non risultino osservate le prescrizioni  stabilite  con  il
          decreto di cui al comma 3. La violazione degli obblighi  di
          cui al comma 6 del presente articolo da parte  del  gestore
          del  deposito  IVA  e'  valutata  ai  fini   della   revoca
          dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero
          ai fini dell'esclusione dall'abilitazione  a  gestire  come
          deposito IVA i magazzini generali e i depositi  di  cui  ai
          periodi secondo e terzo del comma 1.». 
              - Si riporta il testo del comma 12-bis dell'art. 1  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148
          (Ulteriori   misure   urgenti   per   la    stabilizzazione
          finanziaria e  per  lo  sviluppo),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 1. (Disposizioni per  la  riduzione  della  spesa
          pubblica). - (Omissis). 
              12-bis. Al fine di incentivare  la  partecipazione  dei
          comuni all'attivita' di accertamento  tributario,  per  gli
          anni dal 2012 al 2019, la  quota  di  cui  all'articolo  2,
          comma 10, lettera b),  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento. 
              (Omissis).».