Art. 5 
 
 
       (( Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento )) 
 
  (( 1. Al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 2, i commi 8 e 8-bis sono sostituiti dai seguenti: 
  «8.  Salva  l'applicazione  delle   sanzioni   e   ferma   restando
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n. 472, le dichiarazioni dei  redditi,  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta  possono  essere
integrate per correggere errori od  omissioni,  compresi  quelli  che
abbiano determinato l'indicazione di  un  maggiore  o  di  un  minore
imponibile o,  comunque,  di  un  maggiore  o  di  un  minore  debito
d'imposta ovvero di un maggiore o  di  un  minore  credito,  mediante
successiva dichiarazione da presentare, secondo  le  disposizioni  di
cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a  quelli  approvati
per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre
i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  8-bis.  L'eventuale  credito  derivante  dal  minor  debito  o  dal
maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di  cui  al  comma  8
puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  Ferma  restando  in  ogni
caso l'applicabilita' della disposizione di cui al primo periodo  per
i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel  caso  in
cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia  presentata
oltre il termine prescritto per la presentazione della  dichiarazione
relativa al periodo  d'imposta  successivo,  il  credito  di  cui  al
periodo precedente puo' essere utilizzato in compensazione, ai  sensi
del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del  1997,  per
eseguire il versamento di  debiti  maturati  a  partire  dal  periodo
d'imposta  successivo  a  quello  in  cui  e'  stata  presentata   la
dichiarazione integrativa; in tal caso, nella dichiarazione  relativa
al  periodo  d'imposta  in  cui  e'   presentata   la   dichiarazione
integrativa e' indicato il credito derivante dal minor debito  o  dal
maggiore credito risultante dalla  dichiarazione  integrativa.  Resta
ferma in ogni caso per il contribuente la possibilita' di far valere,
anche in sede di accertamento o di  giudizio,  eventuali  errori,  di
fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione  tributaria,
determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un  maggiore
debito d'imposta o, comunque, di un minore credito»; 
  b) all'articolo 8: 
  1) al comma 6, le parole: «all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis  e  9»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, commi 7 e 9»; 
  2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis.  Salva  l'applicazione  delle  sanzioni  e  ferma  restando
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n. 472,  le  dichiarazioni  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi
quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o  di  un
minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un  minore  debito
d'imposta  ovvero  di  una  maggiore  o  di  una   minore   eccedenza
detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare,  secondo
le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a
quelli approvati  per  il  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
dichiarazione, non oltre i termini  stabiliti  dall'articolo  57  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  6-ter. L'eventuale credito  derivante  dal  minor  debito  o  dalla
maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni  di  cui
al comma  6-bis,  presentate  entro  il  termine  prescritto  per  la
presentazione  della  dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta
successivo, puo' essere portato in detrazione in sede di liquidazione
periodica  o  di  dichiarazione   annuale,   ovvero   utilizzato   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, ovvero, sempreche' ricorrano per l'anno per  cui
e' presentata la dichiarazione integrativa i requisiti  di  cui  agli
articoli  30  e  34,  comma  9,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, chiesto a rimborso. 
  6-quater. L'eventuale credito derivante dal minor  debito  o  dalla
maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni  di  cui
al comma  6-bis,  presentate  oltre  il  termine  prescritto  per  la
presentazione  della  dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta
successivo, puo' essere chiesto a rimborso ove ricorrano, per  l'anno
per cui e' presentata la dichiarazione integrativa,  i  requisiti  di
cui agli articoli 30 e 34, comma 9, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero puo' essere utilizzato  in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, per eseguire il versamento di debiti maturati  a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello  in  cui  e'  stata
presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa
al  periodo  d'imposta  in  cui  e'   presentata   la   dichiarazione
integrativa e' indicato il credito derivante dal minor debito  o  dal
maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. 
  6-quinquies. Resta ferma  in  ogni  caso  per  il  contribuente  la
possibilita' di far valere,  anche  in  sede  di  accertamento  o  di
giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso
sull'obbligazione  tributaria,  determinando  l'indicazione   di   un
maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque,  di
una minore eccedenza detraibile». 
  1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e,
limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter),  ai  tributi  doganali  e
alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli»; 
  b) al comma 1-ter e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva  la  notifica  di
avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche  per  i
tributi doganali e per  le  accise  amministrati  dall'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli». 
  2. All'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  all'alinea,  le  parole:  «degli  articoli  2,  comma  8»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli articoli 2, comma  8,  e  8,  comma
6-bis»; 
  b) alla lettera b), le  parole:  «agli  elementi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ai soli elementi». 
  2-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente: 
  «c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui  redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo e su  quelli  tassati
separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a  quello  di
competenza dei  redditi  e  anteriormente  alla  presentazione  della
dichiarazione dei  redditi  possono  essere  scomputate  dall'imposta
relativa  al  periodo  d'imposta  di  competenza   dei   redditi   o,
alternativamente, dall'imposta  relativa  al  periodo  d'imposta  nel
quale sono state operate. Le ritenute operate dopo  la  presentazione
della dichiarazione dei redditi si scomputano  dall'imposta  relativa
al periodo d'imposta  nel  quale  sono  state  operate.  Le  ritenute
operate sui redditi delle societa', associazioni e  imprese  indicate
nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle
imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti». 
  2-ter. Al primo periodo del terzo comma  dell'articolo  25-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
dopo le parole: «purche' gia' operata al momento della  presentazione
della  dichiarazione  annuale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  o,
alternativamente, dall'imposta relativa al  periodo  di  imposta  nel
quale e' stata operata». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 2  del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  322  del  1998,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  2.   (Termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di
          I.R.A.P.). - 1. Le persone  fisiche  e  le  societa'  o  le
          associazioni  di  cui  all'articolo  6  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di  cui
          all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio
          della Poste italiane S.p.a. tra  il  1°  maggio  ed  il  30
          giugno ovvero in  via  telematica  entro  il  30  settembre
          dell'anno successivo a quello di chiusura  del  periodo  di
          imposta. 
              2. I soggetti all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche,  presentano   la   dichiarazione   secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro
          l'ultimo giorno  del  nono  mese  successivo  a  quello  di
          chiusura del periodo d'imposta. 
              3. I  soggetti  non  tenuti  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi presentano  la  dichiarazione  ai
          fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
          entro  i  termini  previsti  dal  comma  2  e  secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo 3. 
              3-bis.  I  modelli  di   dichiarazione,   le   relative
          istruzioni e le specifiche  tecniche  per  la  trasmissione
          telematica  dei  dati  sono  resi  disponibili  in  formato
          elettronico  dall'Agenzia  delle  entrate   entro   il   15
          febbraio. 
              4. 
              4-bis. 
              5. 
              6. Per gli interessi e gli altri  proventi  di  cui  ai
          commi da  1  a  3-bis  dell'articolo  26  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai
          sensi   dell'ultimo   comma   dello   stesso   articolo   e
          dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge  20  giugno
          1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per  le  vincite
          di cui all'articolo 30, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,   n.   600,   i   soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano
          la dichiarazione  contestualmente  alla  dichiarazione  dei
          redditi propri. 
              7. Sono considerate valide le dichiarazioni  presentate
          entro novanta giorni  dalla  scadenza  del  termine,  salva
          restando l'applicazione delle sanzioni  amministrative  per
          il  ritardo.  Le  dichiarazioni  presentate   con   ritardo
          superiore  a  novanta  giorni  si  considerano  omesse,  ma
          costituiscono, comunque, titolo per  la  riscossione  delle
          imposte dovute in base agli imponibili in esse  indicati  e
          delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. 
              8. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
          l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre  1997,  n.  472,  le  dichiarazioni  dei  redditi,
          dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  dei
          sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere
          errori  od   omissioni,   compresi   quelli   che   abbiano
          determinato l'indicazione di un maggiore  o  di  un  minore
          imponibile o, comunque, di  un  maggiore  o  di  un  minore
          debito d'imposta ovvero di  un  maggiore  o  di  un  minore
          credito, mediante successiva dichiarazione  da  presentare,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,  utilizzando
          modelli  conformi  a  quelli  approvati  per   il   periodo
          d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,  non  oltre  i
          termini  stabiliti  dall'articolo  43   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito o
          dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di  cui
          al comma 8 puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. Ferma restando in  ogni  caso  l'applicabilita'  della
          disposizione  di  cui  al  primo  periodo  per  i  casi  di
          correzione di errori contabili di competenza, nel  caso  in
          cui la dichiarazione oggetto di integrazione a  favore  sia
          presentata oltre il termine prescritto per la presentazione
          della   dichiarazione   relativa   al   periodo   d'imposta
          successivo, il credito di cui al  periodo  precedente  puo'
          essere utilizzato in compensazione,  ai  sensi  del  citato
          articolo 17 del decreto legislativo n. 241  del  1997,  per
          eseguire il versamento di debiti  maturati  a  partire  dal
          periodo d'imposta successivo  a  quello  in  cui  e'  stata
          presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella
          dichiarazione relativa  al  periodo  d'imposta  in  cui  e'
          presentata la  dichiarazione  integrativa  e'  indicato  il
          credito derivante dal minor debito o dal  maggiore  credito
          risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma  in
          ogni caso  per  il  contribuente  la  possibilita'  di  far
          valere, anche  in  sede  di  accertamento  o  di  giudizio,
          eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso
          sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di
          un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta  o,
          comunque, di un minore credito. 
              8-ter. Le  dichiarazioni  dei  redditi  e  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'   produttive   possono   essere
          integrate dai contribuenti  per  modificare  la  originaria
          richiesta    di    rimborso    dell'eccedenza     d'imposta
          esclusivamente   per   la   scelta   della   compensazione,
          sempreche' il rimborso stesso non sia  stato  gia'  erogato
          anche in parte, mediante dichiarazione da presentare  entro
          120  giorni  dalla  scadenza  del  termine   ordinario   di
          presentazione, secondo le disposizioni di cui  all'articolo
          3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati  per  il
          periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. 
              9. I termini di presentazione della  dichiarazione  che
          scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo  giorno
          feriale successivo.». 
              - Per il testo  dell'art.  8  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 322 del  1998  vedasi  nelle
          Note all'art. 4. 
              - Si riporta il testo dei commi 1-bis e 1-ter dell'art.
          13 del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
          come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 13. (Ravvedimento). - 1. (Omissis). 
              1-bis. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1,  lettere
          b-bis),  b-ter)  e  b-quater)  si  applicano   ai   tributi
          amministrati dall'Agenzia delle  entrate  e,  limitatamente
          alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi  doganali  e  alle
          accise  amministrati  dall'Agenzia  delle  dogane   e   dei
          monopoli. 
              1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di
          cui  al  presente  articolo,  per  i  tributi  amministrati
          dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di  cui
          al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti  di
          liquidazione e di accertamento, comprese  le  comunicazioni
          recanti le somme dovute ai sensi degli  articoli  36-bis  e
          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  e
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni.  La
          preclusione di cui al comma  1,  primo  periodo,  salva  la
          notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
          opera neanche per  i  tributi  doganali  e  per  le  accise
          amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 640 dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «640. Nelle ipotesi di presentazione  di  dichiarazione
          integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, e 8,  comma
          6-bis del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  e  successive
          modificazioni, e 13 del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472, e successive  modificazioni,  ovvero,  quando
          non  e'  prevista  dichiarazione  periodica,  nei  casi  di
          regolarizzazione dell'omissione o dell'errore: 
                a) i  termini  per  la  notifica  delle  cartelle  di
          pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b),
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  602,  e  successive   modificazioni,   relativi,
          rispettivamente,  all'attivita'   di   liquidazione   delle
          imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in
          base  alle  dichiarazioni  e  di  controllo  formale  delle
          dichiarazioni,  concernenti  le  dichiarazioni  integrative
          presentate per la correzione degli errori e delle omissioni
          incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo,
          decorrono  dalla  presentazione  di   tali   dichiarazioni,
          limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione; 
                b) i termini per l'accertamento di cui agli  articoli
          43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni, e 57 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive  modificazioni,  decorrono  dalla  presentazione
          della  dichiarazione  integrativa,  limitatamente  ai  soli
          elementi oggetto dell'integrazione; 
                c) i termini di cui all'articolo 76 del  testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1986,  n.  131,  e  successive  modificazioni,  concernenti
          l'imposta di  registro,  decorrono  dalla  regolarizzazione
          spontanea degli errori od omissioni; 
                d) i termini di cui all'articolo 27 del  testo  unico
          di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n.  346,  e
          successive  modificazioni,  concernente   le   imposte   di
          successione e donazione, decorrono  dalla  regolarizzazione
          spontanea degli errori od omissioni.». 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  22  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 22. (Scomputo degli acconti). -  1.  Dall'imposta
          determinata a norma dei precedenti articoli  si  scomputano
          nell'ordine: 
                a) l'ammontare dei  crediti  per  le  imposte  pagate
          all'estero secondo le modalita' di cui all'articolo 165; 
                b) i versamenti eseguiti dal contribuente in  acconto
          dell'imposta; 
                c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate
          sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo
          e su quelli  tassati  separatamente.  Le  ritenute  operate
          nell'anno successivo a quello di competenza dei  redditi  e
          anteriormente alla presentazione  della  dichiarazione  dei
          redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa  al
          periodo   d'imposta   di   competenza   dei   redditi    o,
          alternativamente,   dall'imposta   relativa   al    periodo
          d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate
          dopo la presentazione della dichiarazione  dei  redditi  si
          scomputano dall'imposta relativa al periodo  d'imposta  nel
          quale sono state operate. Le ritenute operate  sui  redditi
          delle   societa',   associazioni   e    imprese    indicate
          nell'articolo  5  si  scomputano,  nella  proporzione   ivi
          stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati
          o partecipanti.». 
              - Si riporta il testo del terzo comma dell'art.  25-bis
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600   (Disposizioni   comuni   in   materia   di
          accertamento delle imposte sui  redditi),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 25-bis. (Ritenuta sulle  provvigioni  inerenti  a
          rapporti di commissione,  di  agenzia,  di  mediazione,  di
          rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari).
          - (Omissis). 
              3. La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata
          dall'imposta relativa al periodo di imposta di  competenza,
          purche' gia' operata al momento della  presentazione  della
          dichiarazione annuale,  o,  alternativamente,  dall'imposta
          relativa al periodo di imposta nel quale e' stata  operata.
          Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la  stessa
          e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in
          cui e' stata effettuata. 
              (Omissis).».