(( Art. 5 bis Definizione delle controversie in materia di accise e di IVA afferente 1. Al fine di agevolare la soluzione del contenzioso pendente in materia di accise e di IVA afferente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche, alle seguenti condizioni: a) le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010; b) al soggetto passivo d'imposta e' data facolta' di estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di stipula della transazione, di un importo almeno pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto per cui e' causa, senza corresponsione di interessi, indennita' di mora e sanzioni. 2. E' consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 1 mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista al comma 1, lettera b); sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato. 3. I contenziosi di cui al comma 1, alinea, sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato, per il quale ricorrano le condizioni di cui al medesimo comma, che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instaurato per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo vigente dell'art. 1284 del codice civile: «Art. 1284. (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari allo 0,2 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui e' proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali e' pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».