Art. 7 
 
 
               Riapertura dei termini della procedura 
           di collaborazione volontaria e norme collegate 
 
  1. Dopo l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.
227, e' aggiunto il seguente articolo: 
  «Art. 5-octies. -  (Riapertura  dei  termini  della  collaborazione
volontaria). - 1. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo  sino  al  31  luglio  2017  e'  possibile  avvalersi  della
procedura di  collaborazione  volontaria  di  cui  agli  articoli  da
5-quater a 5-septies  a  condizione  che  il  soggetto  che  presenta
l'istanza non  l'abbia  gia'  presentata  in  precedenza,  anche  per
interposta persona, e  ferme  restando  le  cause  ostative  previste
dall'articolo 5-quater, comma 2. (( Resta impregiudicata la  facolta'
di presentare l'istanza se, in precedenza, e' stata gia'  presentata,
entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1,  commi
da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014,  n.  186  )).  L'integrazione
dell'istanza, i documenti  e  le  informazioni  di  cui  all'articolo
5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il  30
settembre  2017.  Alle  istanze  presentate  secondo   le   modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
si applicano gli  articoli  da  5-quater  a  5-septies  del  presente
decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15  dicembre  2014,
n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2,  lettere
b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n.  187,  in  quanto
compatibili e con le seguenti modificazioni: 
    a) le  violazioni  sanabili  sono  quelle  commesse  fino  al  30
settembre 2016; 
    b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio
2000,  n.  212,  e  successive  modificazioni,  i  termini   di   cui
all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  all'articolo  57
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,  ((
che scadono )) a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono  fissati  al  31
dicembre  2018  per  le  sole  attivita'  oggetto  di  collaborazione
volontaria  ai  sensi  del  presente  articolo,  limitatamente   agli
imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni
e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria
e per tutte le annualita' e le  violazioni  oggetto  della  procedura
stessa, e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate  per  la  prima
volta ai sensi  dell'articolo  5-quater,  comma  5;  non  si  applica
l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-quater; 
    c) per le sole attivita' oggetto di collaborazione volontaria  ai
sensi del presente articolo, gli  interessati  sono  esonerati  dalla
presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del  presente
decreto  per  il  2016  e  per  la  frazione  del  periodo  d'imposta
antecedente la  data  di  presentazione  dell'istanza,  nonche',  per
quelle suscettibili di generare  redditi  soggetti  a  ritenuta  alla
fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle  imposte  sui
redditi, e per i redditi  derivanti  dall'investimento  in  azioni  o
quote di fondi comuni di investimento  non  conformi  alla  direttiva
2009/65/CE (( del Parlamento europeo e del Consiglio, del  13  luglio
2009 )), per i quali e' versata l'IRPEF con l'aliquota massima  oltre
alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei  redditi
nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni
siano analiticamente illustrate nella relazione  di  accompagnamento;
in  tal  caso  provvedono  spontaneamente  al  versamento  in   unica
soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a  titolo  di
imposte,   interessi   e,   ove   applicabili,    sanzioni    ridotte
corrispondenti alle misure stabilite  dall'articolo  13  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per
il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente  la  data
di presentazione dell'istanza; 
    d)  limitatamente  alle  attivita'  oggetto   di   collaborazione
volontaria  di  cui  al  presente  articolo,  le  condotte   previste
dall'articolo 648-ter.1  del  codice  penale  non  sono  punibili  se
commesse in  relazione  ai  delitti  previsti  dal  presente  decreto
all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a),  sino  alla  data  del
versamento della prima o unica rata,  secondo  quanto  previsto  alle
lettere e) e f); 
    e) gli autori delle violazioni possono provvedere  spontaneamente
al versamento in  unica  soluzione  di  quanto  dovuto  a  titolo  di
imposte,  ritenute,  contributi,  interessi  e   sanzioni   in   base
all'istanza, entro  il  30  settembre  2017,  senza  avvalersi  della
compensazione prevista dall'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il  versamento  puo'
essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in  tal  caso
il pagamento della prima rata deve  essere  effettuato  entro  il  30
settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le
modalita' di cui al periodo precedente comporta  i  medesimi  effetti
degli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto anche  per
l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni  dell'obbligo
di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per  le  violazioni
in materia di imposte sui redditi  e  relative  addizionali,  imposte
sostitutive, imposta regionale sulle  attivita'  produttive,  imposta
sul valore  degli  immobili  all'estero,  imposta  sul  valore  delle
attivita' finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche
in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano
le  disposizioni  dell'articolo  12,  commi  1  e  5,   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997,  n.  472,  per  le  violazioni  di  cui
all'articolo 4, comma 1,  del  presente  decreto  e  le  disposizioni
dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo,  per  le
violazioni in materia di imposte, nonche' le riduzioni  delle  misure
sanzionatorie previste dall'articolo  5,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla  data  del
30  dicembre  2014,  e  dall'articolo  16,  comma  3,   del   decreto
legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti (( di cui agli  articoli  ))
5-quater e 5-quinquies del presente decreto decorrono dal momento del
versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in
tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento
della procedura di collaborazione  volontaria  con  le  modalita'  di
notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo
1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    f) se gli autori delle violazioni non  provvedono  spontaneamente
al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera
e) o qualora il versamento delle somme dovute risulti  insufficiente,
l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione  volontaria
di cui al presente articolo e  limitatamente  agli  imponibili,  alle
imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi
relativi alla procedura e per tutte le  annualita'  e  le  violazioni
oggetto della stessa, puo' applicare, fino al 31  dicembre  2018,  le
disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel  testo  vigente  alla
data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione puo' versare le
somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma  1,  del
decreto  legislativo  19  giugno   1997,   n.   218,   e   successive
modificazioni, entro  il  quindicesimo  giorno  antecedente  la  data
fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalita'  indicate
nel comma 1-bis del medesimo articolo  per  l'adesione  ai  contenuti
dell'invito, ovvero le somme  dovute  in  base  all'accertamento  con
adesione entro venti giorni dalla  redazione  dell'atto,  oltre  alle
somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento  di
irrogazione delle  sanzioni  per  la  violazione  degli  obblighi  di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1,  del  presente  decreto
entro  il  termine  per  la  proposizione  del  ricorso,   ai   sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  e
successive  modificazioni,  senza   avvalersi   della   compensazione
prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.
241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento  di  una  delle
rate comporta il venir meno degli effetti della  procedura.  Ai  soli
fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al  presente
articolo, per tutti gli atti che per legge devono  essere  notificati
al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di
legge, le modalita' di notifica tramite posta elettronica certificata
previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n.
208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite  posta  elettronica
certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, e' esclusa la
ripetizione delle spese di  notifica  prevista  ((  dall'articolo  4,
secondo comma, della legge 10  maggio  1976,  n.  249,  e  successive
modificazioni )); 
    g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma: 
      1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente
al versamento delle somme dovute entro il termine  del  30  settembre
2017, in deroga all'articolo 5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui
all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari  al  60  per
cento del minimo edittale qualora ricorrano le  ipotesi  previste  ((
dalle  lettere  a),  b)  o  c)  del  citato  comma  4   dell'articolo
5-quinquies )) e sono determinate in misura pari all'85 per cento del
minimo edittale negli altri casi;  la  medesima  misura  dell'85  per
cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia
di  imposte  sui  redditi  e   relative   addizionali,   di   imposte
sostitutive, di imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  di
imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta  sul  valore
delle  attivita'  finanziarie  all'estero,  di  imposta  sul   valore
aggiunto e di ritenute; 
      2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente  al
versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1)  per  una
frazione superiore al 10 per cento delle somme  da  versare  se  tali
somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
alle  sanzioni,  incluse  quelle  sulle  attivita'  suscettibili   di
generare tali redditi, o 1.2) per una frazione superiore  al  30  per
cento delle somme da versare negli  altri  casi,  fermo  restando  il
versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla
lettera f) del presente  comma,  provvede  al  recupero  delle  somme
ancora dovute, calcolate ai sensi del (( numero 1) )) della  presente
lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento; 
      3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente  al
versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1)  per  una
frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se
tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti  a  ritenuta  alla
fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle  imposte  sui
redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita'  suscettibili
di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione inferiore o  uguale
al 30 per cento delle  somme  da  versare  negli  altri  casi,  fermo
restando il versamento effettuato, l'Agenzia,  secondo  le  procedure
previste dalla lettera f) del presente comma,  provvede  al  recupero
delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del  ((  numero  1)  ))
della presente lettera, maggiorando le somme da  versare  del  3  per
cento; 
      4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente  al
versamento delle somme dovute  in  misura  superiore  alle  somme  da
versare, l'eccedenza puo' essere richiesta a rimborso o utilizzata in
compensazione; 
    h)  la  misura  della  sanzione  minima   fissata   dall'articolo
5-quinquies, comma 7, prevista  per  le  violazioni  dell'obbligo  di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata  nell'articolo
5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione  di  investimenti
all'estero ovvero di attivita' estere  di  natura  finanziaria  negli
Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle  finanze  4  maggio  1999,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera  altresi'
se e' entrato in vigore prima del presente articolo  un  accordo  che
consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi  dell'articolo
26  del  modello  di  convenzione  contro   le   doppie   imposizioni
predisposto dall'Organizzazione per la  cooperazione  e  lo  sviluppo
economico (OCSE), ovvero se e' entrato in vigore prima  del  presente
articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio  di
informazioni  elaborato  nel  2002   dall'OCSE   e   denominato   Tax
Information Exchange Agreement (TIEA); 
    i) chiunque fraudolentemente si avvale  della  procedura  di  cui
agli articoli da  5-quater  a  5-septies  al  fine  di  far  emergere
attivita'  finanziarie  e  patrimoniali  ((  o  denaro  contante  )),
provenienti  da  reati  diversi  da  quelli   di   cui   all'articolo
5-quinquies, comma 1, (( lettera )) a), e'  punito  con  la  medesima
sanzione prevista per il reato di cui all'articolo  5-septies.  Resta
ferma l'applicabilita' degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del
codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni. 
  2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non
si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12,  comma
2,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102  e,
se   ricorrono   congiuntamente   anche   le   condizioni    previste
dall'articolo 5-quinquies, commi 4 e 5,  del  presente  decreto,  non
opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis  e
2-ter, del decreto-legge 1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  3. Possono avvalersi della procedura di  collaborazione  volontaria
prevista dalle disposizioni di cui ai commi  1  e  2  per  sanare  le
violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte  sui
redditi e  relative  addizionali,  delle  imposte  sostitutive  delle
imposte  sui  redditi,   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' le  violazioni
relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al
30 settembre 2016, anche  contribuenti  diversi  da  quelli  indicati
nell'articolo 4, comma 1,  del  presente  decreto  e  i  contribuenti
destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che  vi  abbiano
adempiuto  correttamente.  Si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186  del  2014.
(( Resta impregiudicata la facolta' di presentare  l'istanza  se,  in
precedenza, e' stata gia' presentata, entro il 30 novembre  2015,  ai
soli fini di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies  del  presente
decreto )). Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti  o
valori al portatore, (( si presume, salva prova contraria,  che  essi
siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di
violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte  sui
redditi e  relative  addizionali,  delle  imposte  sostitutive  delle
imposte  sui  redditi,   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di  violazioni
relative  alla  dichiarazione  dei  sostituti  di  imposta,  commesse
nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta  precedenti,  e  ))  i
contribuenti: 
    a) rilasciano  unitamente  alla  presentazione  dell'istanza  una
dichiarazione in cui attestano  che  l'origine  di  tali  valori  non
deriva da condotte  costituenti  reati  diversi  da  quelli  previsti
dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b); 
    b) provvedono, entro la data di presentazione della  relazione  e
dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza  di
un notaio, che ne accerti il contenuto  all'interno  di  un  apposito
verbale, di eventuali cassette di  sicurezza  ((  nelle  quali  ))  i
valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi; 
    (( c) provvedono, entro la data di presentazione della  relazione
e dei documenti allegati, al versamento dei contanti  e  al  deposito
dei valori )) al portatore presso  intermediari  finanziari,  a  cio'
abilitati, (( in un rapporto vincolato )) fino alla conclusione della
procedura. Per  i  professionisti  e  intermediari  che  assistono  i
contribuenti   nell'ambito   della   procedura   di    collaborazione
volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti  per  finalita'  di
prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di  cui
al  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231  e  successive
modificazioni. A tal fine, in occasione  degli  adempimenti  previsti
per l'adeguata verifica della clientela,  i  contribuenti  dichiarano
modalita' e circostanze di acquisizione  dei  contanti  e  valori  al
portatore oggetto della procedura». 
  2. Il provvedimento di cui all'articolo 5-octies del  decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
agosto 1990, n. 227, (( introdotto dal comma 1 del presente  articolo
)), e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.   ((   Per   i
contribuenti che si sono  avvalsi  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167  del  1990,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  227   del   1990,
introdotti dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n.
186, non  si  applicano  le  sanzioni  in  caso  di  omissione  degli
adempimenti  previsti  dall'articolo  4,  comma   1,   del   medesimo
decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 227 del 1990, per i periodi d'imposta  successivi  a  quelli
per i quali  si  sono  perfezionati  gli  adempimenti  connessi  alle
disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014,  a  condizione
che gli adempimenti medesimi siano  eseguiti  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. )) 
  3. Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi: 
  «17-bis. I comuni, fermi restando  gli  obblighi  di  comunicazione
all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16,  inviano  entro  i  sei
mesi successivi alla  richiesta  di  iscrizione  nell'anagrafe  degli
italiani residenti all'estero i dati dei  richiedenti  alla  predetta
agenzia al fine della (( formazione  ))  di  liste  selettive  per  i
controlli  relativi   ad   attivita'   finanziarie   e   investimenti
patrimoniali esteri non dichiarati; le modalita' di comunicazione e i
criteri  per  la  formazione  delle  liste  sono   disciplinati   con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  da  adottarsi
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. 
  17-ter. In fase di prima attuazione delle  disposizioni  del  comma
17-bis, le attivita' ivi previste da parte dei comuni e  dell'Agenzia
delle entrate vengono esercitate anche nei  confronti  delle  persone
fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe  degli  italiani
residenti all'estero a decorrere dal 1º gennaio 2010 e ai fini  della
formazione delle liste selettive  si  terra'  conto  della  eventuale
mancata presentazione delle istanze di collaborazione  volontaria  di
cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28  giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
1990, n. 227.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  degli  articoli  da
          5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.
          167, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          1990,  n.  227  (Rilevazione  a  fini  fiscali  di   taluni
          trasferimenti  da  e  per  l'estero  di  denaro,  titoli  e
          valori), introdotti dall'articolo 1, comma 1,  della  legge
          15 dicembre 2014, n. 186: 
              «Art.  5-quater.  (Collaborazione  volontaria).  -   1.
          L'autore della violazione degli obblighi  di  dichiarazione
          di cui  all'articolo  4,  comma  1,  commessa  fino  al  30
          settembre  2014,  puo'   avvalersi   della   procedura   di
          collaborazione volontaria di cui al presente  articolo  per
          l'emersione  delle  attivita'  finanziarie  e  patrimoniali
          costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per
          la definizione delle sanzioni per le  eventuali  violazioni
          di tali obblighi e  per  la  definizione  dell'accertamento
          mediante   adesione    ai    contenuti    dell'invito    al
          contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in
          materia di imposte sui redditi e relative  addizionali,  di
          imposte sostitutive, di imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le
          eventuali  violazioni  relative  alla   dichiarazione   dei
          sostituti d'imposta. A tal fine deve: 
                a)   indicare   spontaneamente    all'Amministrazione
          finanziaria,  mediante   la   presentazione   di   apposita
          richiesta, tutti gli investimenti e tutte le  attivita'  di
          natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero,  anche
          indirettamente  o  per  interposta  persona,   fornendo   i
          relativi documenti e le informazioni per la  determinazione
          dei redditi che servirono per  costituirli  o  acquistarli,
          nonche' dei redditi che derivano dalla loro  dismissione  o
          utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e
          alle informazioni per  la  determinazione  degli  eventuali
          maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui  redditi
          e  relative   addizionali,   delle   imposte   sostitutive,
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  dei
          contributi previdenziali, dell'imposta sul valore  aggiunto
          e delle ritenute, non connessi con le attivita'  costituite
          o detenute all'estero,  relativamente  a  tutti  i  periodi
          d'imposta per i quali, alla  data  di  presentazione  della
          richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento  o
          la  contestazione  della  violazione  degli   obblighi   di
          dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1; 
                b) versare le somme dovute in base all'invito di  cui
          all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19  giugno
          1997,  n.  218,  e  successive  modificazioni,   entro   il
          quindicesimo giorno antecedente  la  data  fissata  per  la
          comparizione e secondo le ulteriori modalita' indicate  nel
          comma  1-bis  del  medesimo  articolo  per  l'adesione   ai
          contenuti dell'invito,  ovvero  le  somme  dovute  in  base
          all'accertamento con  adesione  entro  venti  giorni  dalla
          redazione  dell'atto,  oltre  alle  somme  dovute  in  base
          all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
          delle  sanzioni  per  la  violazione  degli   obblighi   di
          dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del  presente
          decreto entro il termine per la proposizione  del  ricorso,
          ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, e  successive  modificazioni,  senza
          avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  successive
          modificazioni. Il versamento puo' essere eseguito in  unica
          soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore
          della violazione, in tre rate mensili di pari  importo.  Il
          pagamento della  prima  rata  deve  essere  effettuato  nei
          termini e con le modalita' di cui alla presente lettera. Il
          mancato pagamento di una delle rate comporta il venir  meno
          degli effetti della procedura. 
              2. La collaborazione volontaria non e'  ammessa  se  la
          richiesta e' presentata dopo che l'autore della  violazione
          degli obblighi di  dichiarazione  di  cui  all'articolo  4,
          comma  1,  abbia  avuto  formale  conoscenza  di   accessi,
          ispezioni, verifiche o dell'inizio di  qualunque  attivita'
          di accertamento amministrativo o  di  procedimenti  penali,
          per violazione di  norme  tributarie,  relativi  all'ambito
          oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione
          volontaria indicato al comma 1 del  presente  articolo.  La
          preclusione opera anche nelle ipotesi  in  cui  la  formale
          conoscenza delle circostanze di cui  al  primo  periodo  e'
          stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati  in  via
          tributaria  o  da  soggetti  concorrenti  nel   reato.   La
          richiesta di accesso alla collaborazione volontaria  rimane
          irrevocabile e non  puo'  essere  presentata  piu'  di  una
          volta, anche indirettamente o per interposta persona. 
              3. Entro trenta giorni dalla  data  di  esecuzione  dei
          versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle
          entrate comunica all'autorita'  giudiziaria  competente  la
          conclusione della procedura di  collaborazione  volontaria,
          per  l'utilizzo  dell'informazione  ai   fini   di   quanto
          stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere  a)  e
          b). 
              4. Ai  soli  fini  della  procedura  di  collaborazione
          volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per
          i quali non sono scaduti i  termini  di  accertamento  e  i
          termini di cui all'articolo 20 del decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,  non  si
          applica il raddoppio dei termini di  cui  all'articolo  12,
          commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1º luglio  2009,  n.
          78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2009,  n.  102,   qualora   ricorrano   congiuntamente   le
          condizioni previste  dall'articolo  5-quinquies,  commi  4,
          primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto. 
              5.  La  procedura  di  collaborazione  volontaria  puo'
          essere attivata fino al 30  novembre  2015.  L'integrazione
          dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma
          1, lettera  a),  possono  essere  presentati  entro  il  30
          dicembre 2015. In deroga all'articolo 31  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione  delle
          istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal  10
          novembre 2015 e all'emissione dei relativi  atti,  compresi
          quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni,
          per  tutte  le  annualita'  oggetto  della   procedura   di
          collaborazione volontaria, e' attribuita  all'articolazione
          dell'Agenzia delle entrate  individuata  con  provvedimento
          del direttore dell'Agenzia medesima, da  emanare  entro  la
          data di entrata in vigore della presente disposizione.  Per
          gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi
          del decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  si
          applicano le disposizioni  in  materia  di  competenza  per
          territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e in materia  di
          legittimazione   processuale   dinanzi   alle   commissioni
          tributarie di cui all'articolo 10, comma  1,  dello  stesso
          decreto  legislativo  n.  546  del   1992,   e   successive
          modificazioni, previste per le  articolazioni  dell'Agenzia
          delle entrate  ivi  indicate.  Al  fine  di  assicurare  la
          trattazione unitaria delle istanze e la data certa  per  la
          conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza
          per l'accertamento di cui all'articolo 43 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per
          la   notifica   dell'atto   di   contestazione   ai   sensi
          dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472, che scadono  a  decorrere  dal  31  dicembre  2015,
          limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute,
          ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla
          procedura di  collaborazione  volontaria  e  per  tutte  le
          annualita' e le violazioni oggetto della procedura  stessa,
          sono fissati, anche in deroga  a  quelli  ordinari,  al  31
          dicembre 2016. 
              6. Per i residenti nel  comune  di  Campione  d'Italia,
          gia'  esonerati  dalla  compilazione  del  modulo   RW   in
          relazione  alle  disponibilita'  detenute  presso  istituti
          elvetici derivanti da redditi  di  lavoro,  da  trattamenti
          pensionistici nonche' da altre attivita' lavorative  svolte
          direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto
          comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con
          proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  disposizione,  specifiche
          disposizioni  relative  agli  imponibili  riferibili   alle
          attivita'   costituite   o   detenute   in   Svizzera    in
          considerazione della  particolare  collocazione  geografica
          del comune medesimo. 
              Art.   5-quinquies.   Effetti   della   procedura    di
          collaborazione volontaria 
              1. Nei confronti di colui che presta la  collaborazione
          volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater: 
                a) e' esclusa la punibilita' per  i  delitti  di  cui
          agli articoli 2, 3, 4,  5,  10-bis  e  10-ter  del  decreto
          legislativo  10   marzo   2000,   n.   74,   e   successive
          modificazioni; 
                b) e' altresi' esclusa la punibilita' delle  condotte
          previste  dagli  articoli  648-bis  e  648-ter  del  codice
          penale, commesse  in  relazione  ai  delitti  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma; 
                b-bis) si applicano le  disposizioni  in  materia  di
          prevenzione  del  riciclaggio  e   di   finanziamento   del
          terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre  2007,
          n. 231, ad eccezione di quanto previsto  dall'articolo  58,
          comma 6, del medesimo decreto. 
              2.  Le  disposizioni   del   comma   1   si   applicano
          limitatamente alle condotte relative agli imponibili,  alle
          imposte  e  alle  ritenute  oggetto  della   collaborazione
          volontaria. 
              3.   Limitatamente   alle    attivita'    oggetto    di
          collaborazione    volontaria,    le    condotte    previste
          dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili
          se commesse in relazione ai delitti  di  cui  al  comma  1,
          lettera a), del presente articolo sino  alla  data  del  30
          novembre 2015, entro  la  quale  puo'  essere  attivata  la
          procedura di collaborazione volontaria, o  sino  alla  data
          del  30  dicembre  2015   in   presenza   di   integrazione
          dell'istanza o  di  presentazione  dei  documenti  e  delle
          informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera
          a). 
              4. Le sanzioni di cui  all'articolo  5,  comma  2,  del
          presente decreto sono determinate, ai  sensi  dell'articolo
          7, comma 4, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          472, in misura pari alla meta' del minimo edittale: 
                a) se le attivita' vengono trasferite in Italia o  in
          Stati  membri  dell'Unione  europea  o  in  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo Spazio economico europeo  che  consentono
          un effettivo scambio di informazioni con l'Italia,  inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze  4
          settembre  1996,  e  successive  modificazioni,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996; 
                ovvero b) se le attivita' trasferite in Italia o  nei
          predetti Stati erano o sono ivi detenute; 
                ovvero  c)  se  l'autore  delle  violazioni  di   cui
          all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di
          eseguire   gli   adempimenti   ivi    previsti,    rilascia
          all'intermediario  finanziario   estero   presso   cui   le
          attivita' sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle
          autorita' finanziarie italiane  richiedenti  tutti  i  dati
          concernenti  le   attivita'   oggetto   di   collaborazione
          volontaria  e  allega   copia   di   tale   autorizzazione,
          controfirmata dall'intermediario finanziario  estero,  alla
          richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da
          quelli di cui al primo periodo, la sanzione e'  determinata
          nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto. Nei
          confronti del contribuente che si avvale della procedura di
          collaborazione volontaria, la misura minima delle  sanzioni
          per le violazioni in  materia  di  imposte  sui  redditi  e
          relative addizionali, di imposte  sostitutive,  di  imposta
          regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore
          aggiunto e di  ritenute  e'  fissata  al  minimo  edittale,
          ridotto di un quarto. 
              5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c)  del  primo
          periodo del comma  4,  qualora  l'autore  della  violazione
          trasferisca,  successivamente  alla   presentazione   della
          richiesta,   le   attivita'   oggetto   di   collaborazione
          volontaria presso un altro intermediario localizzato  fuori
          dell'Italia o di uno degli Stati di cui alla citata lettera
          a), l'autore della violazione e'  obbligato  a  rilasciare,
          entro trenta giorni  dalla  data  del  trasferimento  delle
          attivita', l'autorizzazione di  cui  alla  lettera  c)  del
          primo periodo del comma 4 all'intermediario presso  cui  le
          attivita' sono state  trasferite  e  a  trasmettere,  entro
          sessanta  giorni  dalla  data   del   trasferimento   delle
          attivita', tale autorizzazione alle  autorita'  finanziarie
          italiane, pena l'applicazione di  una  sanzione  pari  alla
          meta' della sanzione prevista dal primo periodo  del  comma
          4. 
              6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la
          violazione  degli  obblighi   di   dichiarazione   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, del presente decreto  e'  definito
          ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997,  n.  472,  e  successive  modificazioni.  Il
          confronto previsto all'articolo 16, comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, e'
          operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il
          terzo della somma  dei  minimi  edittali  previsti  per  le
          violazioni piu' gravi o, se piu' favorevole, il terzo della
          somma delle sanzioni piu' gravi determinate  ai  sensi  del
          comma 4, primo e secondo periodo, del presente articolo. 
              7. Ai  soli  fini  della  procedura  di  collaborazione
          volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le
          violazioni   dell'obbligo   di   dichiarazione    di    cui
          all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2,
          secondo periodo, nei casi  di  detenzione  di  investimenti
          all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria
          negli Stati o territori a regime  fiscale  privilegiato  di
          cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
          maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
          10 maggio 1999, e al decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, e' fissata al 3  per
          cento dell'ammontare degli importi  non  dichiarati  se  le
          attivita' oggetto della collaborazione volontaria  erano  o
          sono detenute in Stati che stipulino  con  l'Italia,  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, accordi che consentano un  effettivo
          scambio di  informazioni  ai  sensi  dell'articolo  26  del
          modello  di  Convenzione  contro  le   doppie   imposizioni
          predisposto dall'Organizzazione per la  cooperazione  e  lo
          sviluppo economico,  anche  su  elementi  riconducibili  al
          periodo intercorrente tra  la  data  della  stipulazione  e
          quella di entrata  in  vigore  dell'accordo.  Al  ricorrere
          della condizione di cui al primo periodo non si applica  il
          raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12,  comma  2,
          secondo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,
          n. 102. 
              8. Su istanza  del  contribuente,  da  formulare  nella
          richiesta di cui all'articolo 5-quater,  comma  1,  lettera
          a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica  dei
          rendimenti,  calcola  gli  stessi  applicando   la   misura
          percentuale del 5 per cento  al  valore  complessivo  della
          loro  consistenza   alla   fine   dell'anno   e   determina
          l'ammontare   corrispondente   all'imposta    da    versare
          utilizzando l'aliquota del 27 per cento. Tale istanza  puo'
          essere presentata solo nei  casi  in  cui  la  media  delle
          consistenze di tali  attivita'  finanziarie  risultanti  al
          termine  di  ciascun  periodo   d'imposta   oggetto   della
          collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni
          di euro. 
              9. Ai  soli  fini  della  procedura  di  collaborazione
          volontaria, la disponibilita' delle attivita' finanziarie e
          patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova
          contraria, ripartita, per  ciascun  periodo  d'imposta,  in
          quote eguali tra tutti coloro che al termine  degli  stessi
          ne avevano la disponibilita'. 
              10. Se il contribuente destinatario dell'invito di  cui
          all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19  giugno
          1997, n. 218,  e  successive  modificazioni,  o  che  abbia
          sottoscritto l'accertamento  con  adesione  e  destinatario
          dell'atto di contestazione non versa le  somme  dovute  nei
          termini previsti dall'articolo 5-quater, comma  1,  lettera
          b),  la  procedura  di  collaborazione  volontaria  non  si
          perfeziona e non si producono gli effetti di cui  ai  commi
          1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle  entrate
          notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni,  all'articolo  57
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e successive  modificazioni,  e  all'articolo
          20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          472, e successive modificazioni, un avviso di  accertamento
          e un nuovo atto di contestazione  con  la  rideterminazione
          della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo  a
          quello di notificazione  dell'invito  di  cui  al  predetto
          articolo 5, comma 1, del decreto  legislativo  n.  218  del
          1997, e successive modificazioni, o a quello  di  redazione
          dell'atto di  adesione  o  di  notificazione  dell'atto  di
          contestazione. 
              Art. 5-sexies. (Ulteriori disposizioni  in  materia  di
          collaborazione  volontaria).   -   1.   Le   modalita'   di
          presentazione dell'istanza di collaborazione  volontaria  e
          di pagamento dei relativi debiti  tributari,  nonche'  ogni
          altra modalita' applicativa della relativa procedura,  sono
          disciplinate con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della  presente  disposizione.  L'Agenzia
          delle  entrate  e  gli  altri  organi  dell'Amministrazione
          finanziaria  concordano  condizioni  e  modalita'  per   lo
          scambio  dei  dati  relativi  alle  procedure   avviate   e
          concluse. 
              Art.   5-septies.   (Esibizione   di   atti   falsi   e
          comunicazione di  dati  non  rispondenti  al  vero).  -  1.
          L'autore della violazione di cui all'articolo 4,  comma  1,
          che,  nell'ambito   della   procedura   di   collaborazione
          volontaria  di  cui  all'articolo  5-quater,   esibisce   o
          trasmette atti o documenti falsi,  in  tutto  o  in  parte,
          ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al  vero  e'
          punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 
              2. L'autore della violazione  di  cui  all'articolo  4,
          comma 1, deve rilasciare al professionista che  lo  assiste
          nell'ambito della procedura  di  collaborazione  volontaria
          una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con  la
          quale attesta che  gli  atti  o  documenti  consegnati  per
          l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati  e
          notizie forniti sono rispondenti al vero.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  4
          del citato decreto-legge n. 167 del 1990: 
              «Art. 4. (Dichiarazione annuale per gli investimenti  e
          le attivita'). -  1.  Le  persone  fisiche,  gli  enti  non
          commerciali e le societa' semplici ed equiparate  ai  sensi
          dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo
          d'imposta,   detengono   investimenti   all'estero   ovvero
          attivita' estere di  natura  finanziaria,  suscettibili  di
          produrre redditi imponibili  in  Italia,  devono  indicarli
          nella dichiarazione  annuale  dei  redditi.  Sono  altresi'
          tenuti agli obblighi di dichiarazione i  soggetti  indicati
          nel precedente periodo  che,  pur  non  essendo  possessori
          diretti degli investimenti esteri e delle attivita'  estere
          di   natura   finanziaria,   siano    titolari    effettivi
          dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo  1,
          comma 2, lettera u), e dall'allegato  tecnico  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
              (Omissis).». 
              - La legge 15 dicembre 2014, n.  186  (Disposizioni  in
          materia  di  emersione  e  rientro  di  capitali   detenuti
          all'estero  nonche'  per  il  potenziamento   della   lotta
          all'evasione   fiscale.   Disposizioni   in   materia    di
          autoriciclaggio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  17
          dicembre 2014, n. 292.