(( Art. 7 quinquies 
 
 
Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di
               lavoratori in trasferta e trasfertisti 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, si  interpreta  nel  senso  che  i  lavoratori
rientranti nella disciplina ivi stabilita sono  quelli  per  i  quali
sussistono contestualmente le seguenti condizioni: 
  a) la  mancata  indicazione,  nel  contratto  o  nella  lettera  di
assunzione, della sede di lavoro; 
  b) lo  svolgimento  di  un'attivita'  lavorativa  che  richiede  la
continua mobilita' del dipendente; 
  c) la corresponsione al dipendente, in relazione  allo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa in luoghi sempre variabili  e  diversi,  di
un'indennita'  o  maggiorazione  di  retribuzione  in  misura  fissa,
attribuite senza distinguere se il dipendente  si  e'  effettivamente
recato in trasferta e dove la stessa si e' svolta. 
  2. Ai lavoratori ai quali,  a  seguito  della  mancata  contestuale
esistenza delle condizioni di cui al comma 1 del  presente  articolo,
non e' applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51
del testo unico  di  cui  al  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del 1986 e' riconosciuto  il  trattamento  previsto
per le indennita' di  trasferta  di  cui  al  comma  5  del  medesimo
articolo 51. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dei commi 5 e 6 dell'art.
          51 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          917 del 1986: 
              «Art.  51.  (Determinazione  del  reddito   di   lavoro
          dipendente). - (Omissis). 
              5. Le  indennita'  percepite  per  le  trasferte  o  le
          missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
          il reddito per la parte eccedente lire  90.000  al  giorno,
          elevate a lire 150.000  per  le  trasferte  all'estero,  al
          netto delle spese di viaggio e di  trasporto;  in  caso  di
          rimborso delle spese  di  alloggio,  ovvero  di  quelle  di
          vitto, o di  alloggio  o  vitto  fornito  gratuitamente  il
          limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di  due
          terzi in caso di rimborso sia delle spese di  alloggio  che
          di quelle di vitto. In caso  di  rimborso  analitico  delle
          spese  per  trasferte  o  missioni  fuori  del   territorio
          comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi  di
          spese  documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al
          viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre  spese,
          anche  non  documentabili,  eventualmente   sostenute   dal
          dipendente,  sempre  in  occasione  di  dette  trasferte  o
          missioni, fino  all'importo  massimo  giornaliero  di  lire
          30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte  all'estero.
          Le indennita' o  i  rimborsi  di  spese  per  le  trasferte
          nell'ambito del territorio comunale, tranne i  rimborsi  di
          spese di trasporto comprovate da documenti provenienti  dal
          vettore, concorrono a formare il reddito. 
              6. Le indennita' e  le  maggiorazioni  di  retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento  delle  attivita'  lavorative  in   luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo previste dalla legge o  dal  contratto  collettivo,  i
          premi agli ufficiali piloti dell'Esercito  italiano,  della
          Marina  militare  e  dell'Aeronautica   militare   di   cui
          all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento  militare,  i
          premi agli ufficiali piloti  del  Corpo  della  Guardia  di
          finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche'
          le indennita' di  cui  all'articolo  133  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  15  dicembre  1959,  n.  1229
          concorrono a formare il reddito nella  misura  del  50  per
          cento del loro ammontare . Con decreto del  Ministro  delle
          finanze, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
          lavoratori e condizioni di  applicabilita'  della  presente
          disposizione. 
              (Omissis).».