Art. 3 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
  1. Il responsabile del procedimento e'  il  dirigente  responsabile
dell'Ufficio  competente  dell'istruttoria  per  l'irrogazione  delle
sanzioni di cui  al  presente  regolamento.  Egli  puo'  individuare,
all'interno  dell'Ufficio,  un   funzionario   per   lo   svolgimento
dell'istruttoria relativa ai singoli procedimenti. 
  2.  Il  responsabile  del  procedimento  assicura   il   legittimo,
adeguato,  completo  e   tempestivo   svolgimento   dell'istruttoria,
garantendo il contraddittorio e l'effettivita' del diritto di  difesa
dei soggetto/i  obbligato/i  destinatario/i  della  comunicazione  di
avvio del procedimento.