Art. 6 
 
 
          Accertamento delle competenze e superamento esami 
 
  1.  L'accertamento  delle  competenze  per  il  conseguimento   dei
certificati di competenza e di addestramento di cui  all'art.  1  del
presente decreto e' effettuato secondo le seguenti modalita': 
  a) prova scritta di inglese tecnico (ove prescritta): il  candidato
deve tradurre in modo corretto 20 frasi, di cui 10 frasi dall'inglese
tecnico all'italiano e 10 frasi dall'italiano all'inglese tecnico. Il
giudizio di valutazione e'  espresso  secondo  la  scala  tassonomica
riportata nell'allegato A al presente decreto e la prova e'  superata
se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica
6); 
  b) prova pratica: il giudizio di valutazione e' espresso secondo la
scala tassonomica riportata nell'allegato B al presente decreto e  la
prova e' superata se si raggiunge il giudizio  di  sufficiente  (voto
nella scala numerica 6); 
  c) prova orale: il giudizio di valutazione e' espresso  secondo  la
scala tassonomica riportata nell'allegato C al presente decreto e  la
prova e' superata se si raggiunge il giudizio  di  sufficiente  (voto
nella scala numerica 6). 
  2. L'esame e' superato se tutte le prove previste hanno avuto esito
favorevole. La Direzione marittima, o la Capitaneria di porto, che ha
emanato il bando di esame, trasmette alla  Capitaneria  di  porto  di
iscrizione del candidato  la  comunicazione  degli  esiti  dell'esame
sostenuto e, per conoscenza, al candidato stesso. 
  3.  Qualora  il  candidato  non  abbia  superato  una  delle  prove
previste, puo' ripeterla entro 12 mesi dalla  data  di  effettuazione
della stessa. Nel caso in cui il candidato non ripeta la prova oppure
consegua nuovamente un esito negativo, deve ripetere tutte  le  prove
di esame previste per il certificato di competenza, o  addestramento,
da conseguire.