Art. 6 Accertamento delle competenze e superamento esami 1. L'accertamento delle competenze per il conseguimento dei certificati di competenza e di addestramento di cui all'art. 1 del presente decreto e' effettuato secondo le seguenti modalita': a) prova scritta di inglese tecnico (ove prescritta): il candidato deve tradurre in modo corretto 20 frasi, di cui 10 frasi dall'inglese tecnico all'italiano e 10 frasi dall'italiano all'inglese tecnico. Il giudizio di valutazione e' espresso secondo la scala tassonomica riportata nell'allegato A al presente decreto e la prova e' superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6); b) prova pratica: il giudizio di valutazione e' espresso secondo la scala tassonomica riportata nell'allegato B al presente decreto e la prova e' superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6); c) prova orale: il giudizio di valutazione e' espresso secondo la scala tassonomica riportata nell'allegato C al presente decreto e la prova e' superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). 2. L'esame e' superato se tutte le prove previste hanno avuto esito favorevole. La Direzione marittima, o la Capitaneria di porto, che ha emanato il bando di esame, trasmette alla Capitaneria di porto di iscrizione del candidato la comunicazione degli esiti dell'esame sostenuto e, per conoscenza, al candidato stesso. 3. Qualora il candidato non abbia superato una delle prove previste, puo' ripeterla entro 12 mesi dalla data di effettuazione della stessa. Nel caso in cui il candidato non ripeta la prova oppure consegua nuovamente un esito negativo, deve ripetere tutte le prove di esame previste per il certificato di competenza, o addestramento, da conseguire.