Art. 4 
 
                Modifica dell'articolo 37 della legge 
                        23 luglio 2009, n. 99 
 
  1. L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99,  e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art.  37  (Istituzione  dell'Agenzia  nazionale   per   le   nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA).  -
1. E' istituita, sotto la  vigilanza  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia  e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). 
  2. L'ENEA e' un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e
all'innovazione tecnologica,  nonche'  alla  prestazione  di  servizi
avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e  ai  cittadini
nei settori dell'energia, dell'ambiente e  dello  sviluppo  economico
sostenibile.  Assolve  alle  specifiche  funzioni  di   agenzia   per
l'efficienza energetica previste dal decreto  legislativo  30  maggio
2008, n. 115, e ad ogni  altra  funzione  ad  essa  attribuita  dalla
legislazione vigente o delegata dal  Ministero  vigilante,  al  quale
fornisce supporto per gli  ambiti  di  competenza  e  altresi'  nella
partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali,
europei ed internazionali. 
  3. L'ENEA  opera  in  piena  autonomia  per  lo  svolgimento  delle
funzioni istituzionali assegnate dal presente articolo e  dagli  atti
indicati  al  comma  7,  nel  limite   delle   risorse   finanziarie,
strumentali  e  di  personale  del  soppresso  Ente  per   le   nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al  decreto  legislativo  3
settembre 2003, n. 257. 
  4. Sono organi dell'ENEA: 
  a) il presidente; 
  b) il consiglio di amministrazione; 
  c) il collegio dei revisori dei conti. 
  5. Il presidente e' il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e
ne e' responsabile. 
  6. Il consiglio di  amministrazione,  formato  da  tre  componenti,
incluso il presidente, e' nominato con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, per quattro anni,  rinnovabili  una
sola volta, ed i componenti sono scelti tra  persone  con  elevata  e
documentata qualificazione  tecnica,  scientifica  o  gestionale  nei
settori di competenza dell'ENEA. 
  7. Entro sei mesi dalla  nomina  il  consiglio  di  amministrazione
propone  al  Ministro  dello  sviluppo  economico,  in  coerenza  con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', lo schema  di
statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita'  e
del  personale,  che  sono  adottati  dal  Ministro  dello   sviluppo
economico sentito  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. Con lo statuto sono altresi'  disciplinate  le
modalita' di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del
collegio dei revisori dei conti, formato da tre  componenti,  di  cui
uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e  uno  dal
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma
7 il Ministro dello  sviluppo  economico  esercita  il  controllo  di
legittimita' e di merito sui predetti atti in conformita' ai principi
e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma  4,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  in  quanto  compatibili  con  la
presente legge, sentiti, per le  parti  di  competenza,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione. 
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare
entro quarantacinque giorni dalla nomina del presidente dell'ENEA, e'
determinata  la  dotazione  delle  risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali necessarie al  funzionamento  dell'ENEA,  attenendosi  al
principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa. 
  10. Alle risorse umane dell'ENEA si applica il contratto di  lavoro
dei dipendenti degli enti di ricerca. 
  11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della
ricerca, sono individuate, con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA, le risorse umane  e
strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attivita'. 
  12. A decorrere dalla scadenza del termine  di  approvazione  degli
atti previsti al comma  7,  e'  abrogato  il  decreto  legislativo  3
settembre 2003, n. 257. 
  13. All'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
si provvede  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica».