IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe  al  Governo
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del  sistema
sanzionatorio.   Disposizioni   in   materia   di   sospensione   del
procedimento  con  messa   alla   prova   e   nei   confronti   degli
irreperibili», e in particolare l'articolo 2, comma 3; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 gennaio 2016; 
  Su proposta del  Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Abrogazione di reati 
 
  1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale: 
    a) 485; 
    b) 486; 
    c) 594; 
    d) 627; 
    e) 647. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il testo degli  articoli  76  e  87  della
          Costituzione della Repubblica italiana: 
              " Art. 76. 
              L'esercizio della funzione legislativa non puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. " 
              "Art. 87. 
              Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e
          rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma  3,  della
          legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in  materia
          di pene detentive non carcerarie e di riforma  del  sistema
          sanzionatorio. Disposizioni in materia di  sospensione  del
          procedimento con messa alla prova  e  nei  confronti  degli
          irreperibili): 
              "Art.  2.  Delega  al  Governo  per  la  riforma  della
          disciplina sanzionatoria 
              In vigore dal 17 maggio 2014 
              1. - 2. (omissis) 
              3. La  riforma  della  disciplina  sanzionatoria  nelle
          fattispecie  di  cui  al  presente  comma  e'  ispirata  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)   abrogare   i   reati   previsti   dalle   seguenti
          disposizioni del codice penale: 
              1) delitti di cui al libro secondo,  titolo  VII,  capo
          III,  limitatamente  alle  condotte  relative  a  scritture
          private,   ad   esclusione   delle   fattispecie   previste
          all'articolo 491; 
              2) articolo 594; 
              3) articolo 627; 
              4) articoli 631, 632 e 633,  primo  comma,  escluse  le
          ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 
              5) articolo 635, primo comma; 
              6) articolo 647; 
              b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo,
          il reato previsto  dall'articolo  10-bis  del  testo  unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          conservando rilievo penale alle condotte di violazione  dei
          provvedimenti amministrativi adottati in materia; 
              c)  fermo  il  diritto  al  risarcimento   del   danno,
          istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in  relazione
          ai reati di cui alla lettera a); 
              d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che,  fermo
          restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al
          risarcimento del danno dell'offeso, indichi tassativamente: 
              1) le condotte alle quali si applica; 
              2) l'importo minimo e massimo della sanzione; 
              3) l'autorita' competente ad irrogarla; 
              e) prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative
          alle condotte di cui alla lettera  a)  siano  proporzionate
          alla   gravita'   della   violazione,   alla   reiterazione
          dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile,
          all'opera   svolta   dall'agente   per   l'eliminazione   o
          attenuazione   delle   sue   conseguenze,   nonche'    alla
          personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche. 
              4. - 5. (omissis)." 
              Il  regio  decreto   19/10/1930,   n.   1398,   recante
          (Approvazione del testo definitivo del Codice penale) e' 
              pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre  1930,  n.  251,
          Suppl. Straord. 
              La legge 24/11/1981,  n.  689,  recante  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30  novembre
          1981, n. 329, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 14. Decreti legislativi. 
              1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai  sensi
          dell'articolo  76  della  Costituzione  sono  emanati   dal
          Presidente  della  Repubblica  con  la   denominazione   di
          «decreto legislativo» e con l'indicazione,  nel  preambolo,
          della  legge  di  delegazione,  della   deliberazione   del
          Consiglio  dei  ministri  e  degli  altri  adempimenti  del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni." 
 
          Note all'art. 1: 
              Gli articoli 485,  486,  594,  627  e  647  del  codice
          penale,  abrogati   dal   presente   decreto   legislativo,
          recavano: 
              " art. 485. Falsita' in scrittura privata" 
              " art. 486. Falsita' in foglio firmato in bianco.  Atto
          privato." 
              " art. 594. Ingiuria." 
              "art. 627. Sottrazione di cose comuni." 
          "art. 647. Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di
          cose avute per errore o caso fortuito."