Art. 2 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n.  1398,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  l'articolo  488  e'  sostituito  dal  seguente:  «488.  Altre
falsita'  in  foglio  firmato   in   bianco.   Applicabilita'   delle
disposizioni sulle falsita' materiali. - Ai casi di  falsita'  su  un
foglio firmato in bianco diversi da  quelli  preveduti  dall'articolo
487 si applicano le disposizioni sulle  falsita'  materiali  in  atti
pubblici.»; 
    b) all'articolo 489, il secondo comma e' abrogato; 
    c) all'articolo 490: 
      1) il primo comma e' sostituito  dal  seguente:  «Chiunque,  in
tutto o in parte, distrugge, sopprime od  occulta  un  atto  pubblico
vero o, al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o  di  recare
ad altri un danno,  distrugge,  sopprime  od  occulta  un  testamento
olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per
girata o  al  portatore  veri,  soggiace  rispettivamente  alle  pene
stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo  le  distinzioni  in
essi contenute.»; 
      2) il secondo comma e' abrogato; 
    d) l'articolo 491 e' sostituito dal seguente: «491.  Falsita'  in
testamento olografo, cambiale o titoli di credito. - Se alcuna  delle
falsita' prevedute dagli articoli precedenti riguarda  un  testamento
olografo,  ovvero  una  cambiale  o  un  altro  titolo   di   credito
trasmissibile per girata o al portatore e il  fatto  e'  commesso  al
fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri  un
danno, si applicano le pene  rispettivamente  stabilite  nella  prima
parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482. 
  Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo
comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita',  soggiace
alla pena stabilita nell'articolo 489  per  l'uso  di  atto  pubblico
falso.»; 
    e) l'articolo  491-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «491-bis.
Documenti informatici.  -  Se  alcuna  delle  falsita'  previste  dal
presente capo  riguarda  un  documento  informatico  pubblico  avente
efficacia probatoria, si applicano le disposizioni  del  capo  stesso
concernenti gli atti pubblici.»; 
    f) l'articolo 493-bis e' sostituito dal seguente: «493-bis.  Casi
di perseguibilita' a querela. - I delitti previsti dagli articoli 490
e 491,  quando  concernono  una  cambiale  o  un  titolo  di  credito
trasmissibile per girata o al  portatore,  sono  punibili  a  querela
della persona offesa. 
  Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui  al
precedente comma riguardano un testamento olografo.»; 
    g) all'articolo 596: 
      1) al comma primo, le parole «dei  delitti  preveduti  dai  due
articoli precedenti» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dal  delitto
previsto dall'articolo precedente»; 
      2) al comma quarto,  le  parole  «applicabili  le  disposizioni
dell'articolo 594,  primo  comma,  ovvero  dell'articolo  595,  primo
comma» sono sostituite dalle seguenti: «applicabile  la  disposizione
dell'articolo 595, primo comma»; 
    h) all'articolo 597, comma primo, le parole «I delitti  preveduti
dagli articoli  594  e  595  sono  punibili»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Il delitto previsto dall'articolo 595 e' punibile»; 
    i) all'articolo 599: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Provocazione.»; 
      2) i commi primo e terzo sono abrogati; 
      3) nel secondo comma, le parole «dagli  articoli  594  e»  sono
sostituite dalle seguenti: «dall'articolo»; 
    l)   l'articolo   635   e'   sostituito   dal   seguente:   «635.
Danneggiamento. - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili  cose  mobili  o  immobili  altrui  con
violenza  alla  persona  o  con  minaccia  ovvero  in  occasione   di
manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico
o del delitto previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni. 
  Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o
rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 
    1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di
un culto o cose  di  interesse  storico  o  artistico  ovunque  siano
ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici,  ovvero
immobili  i  cui  lavori  di  costruzione,  di  ristrutturazione,  di
recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o  altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 
    2. opere destinate all'irrigazione; 
    3. piantate di viti, di alberi o arbusti  fruttiferi,  o  boschi,
selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 
    4. attrezzature  e  impianti  sportivi  al  fine  di  impedire  o
interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. 
  Per i reati di cui al primo e  al  secondo  comma,  la  sospensione
condizionale  della  pena  e'  subordinata   all'eliminazione   delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il  condannato
non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a  favore
della collettivita' per un tempo determinato, comunque non  superiore
alla durata della pena sospesa, secondo  le  modalita'  indicate  dal
giudice nella sentenza di condanna.»; 
    m) l'articolo 635-bis, secondo comma, e' sostituito dal seguente:
«Se il fatto e' commesso con violenza alla  persona  o  con  minaccia
ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena  e'
della reclusione da uno a quattro anni.»; 
    n) l'articolo 635-ter, terzo comma, e' sostituito  dal  seguente:
«Se il fatto e' commesso con violenza alla  persona  o  con  minaccia
ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena  e'
aumentata.»; 
    o)  l'articolo  635-quater,  secondo  comma,  e'  sostituito  dal
seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla  persona  o  con
minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la
pena e' aumentata.»; 
    p) l'articolo  635-quinquies,  terzo  comma,  e'  sostituito  dal
seguente: «Se il fatto e' commesso con violenza alla  persona  o  con
minaccia ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la
pena e' aumentata.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  489,  490,  596,
          597, 599, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies  del
          citato regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398,  cosi'  come
          modificati dal presente decreto legislativo: 
              "Art. 489. Uso di atto falso. 
              Chiunque senza essere concorso nella falsita',  fa  uso
          di  un  atto  falso  soggiace  alle  pene  stabilite  negli
          articoli precedenti, ridotte di un terzo. " 
              "Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento  di
          atti veri. 
              Chiunque, in tutto o in parte, distrugge,  sopprime  od
          occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a se'  o
          ad altri un vantaggio  o  di  recare  ad  altri  un  danno,
          distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo,  una
          cambiale o un altro titolo  di  credito  trasmissibile  per
          girata o al portatore veri, soggiace  rispettivamente  alle
          pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482 ,  secondo  le
          distinzioni in essi contenute." 
              "Art. 596. Esclusione della prova liberatoria. 
              Il  colpevole  del   delitto   previsto   dall'articolo
          precedente non e' ammesso a provare,  a  sua  discolpa,  la
          verita' o la notorieta' del fatto attribuito  alla  persona
          offesa. 
              Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di
          un fatto  determinato,  la  persona  offesa  e  l'offensore
          possono, d'accordo,  prima  che  sia  pronunciata  sentenza
          irrevocabile, deferire ad un  giuri'  d'onore  il  giudizio
          sulla verita' del fatto medesimo. 
              Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un  fatto
          determinato, la prova della verita' del fatto  medesimo  e'
          pero' sempre ammessa nel procedimento penale: 
              1. se la persona offesa e' un pubblico ufficiale ed  il
          fatto ad esso attribuito si riferisce  all'esercizio  delle
          sue funzioni; 
              2. se per il fatto attribuito alla  persona  offesa  e'
          tuttora aperto o si inizia contro di essa  un  procedimento
          penale; 
              3. se il querelante domanda formalmente che il giudizio
          si estenda ad accertare la verita' o la falsita' del  fatto
          ad esso attribuito. 
              Se la verita' del fatto e' provata o  se  per  esso  la
          persona, a cui il fatto e'  attribuito,  e'  per  esso  (6)
          condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore
          dell'imputazione non e' punibile, salvo che  i  modi  usati
          non rendano  per  se  stessi  applicabile  la  disposizione
          dell'articolo 595, primo comma." 
              "Art. 597. Querela della persona offesa  ed  estinzione
          del reato. 
              Il delitto previsto dall'articolo  595  e'  punibile  a
          querela della persona offesa. 
              Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato  la
          facolta' indicata nel capoverso  dell'articolo  precedente,
          la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa. 
              Se la persona offesa muore prima  che  sia  decorso  il
          termine per proporre la querela, o se si tratta  di  offesa
          alla memoria di un  defunto,  possono  proporre  querela  i
          prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi,
          e altresi' in quello in cui la persona  offesa  muoia  dopo
          avere  proposta  la  querela,  la  facolta'  indicata   nel
          capoverso  dell'articolo  precedente  spetta  ai   prossimi
          congiunti, all'adottante e all'adottato." 
              "Art. 599. Provocazione. 
              Non e'  punibile  chi  ha  commesso  alcuno  dei  fatti
          preveduti dall'articolo 595 nello stato  d'ira  determinato
          da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso." 
              "Art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni,  dati  e
          programmi informatici. 
              Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o  sopprime
          informazioni,  dati  o  programmi  informatici  altrui   e'
          punito, a querela della persona offesa, con  la  reclusione
          da sei mesi a tre anni. 
              Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con
          minaccia ovvero con abuso della qualita' di  operatore  del
          sistema, la pena e'  della  reclusione  da  uno  a  quattro
          anni." 
              "Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni,  dati  e
          programmi informatici utilizzati dallo  Stato  o  da  altro
          ente pubblico o comunque di pubblica utilita'. 
              Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque  commette  un   fatto   diretto   a   distruggere,
          deteriorare,    cancellare,    alterare    o     sopprimere
          informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo
          Stato o da altro ente pubblico  o  ad  essi  pertinenti,  o
          comunque di pubblica utilita', e' punito con la  reclusione
          da uno a quattro anni. 
              Se dal fatto deriva la distruzione, il  deterioramento,
          la cancellazione, l'alterazione  o  la  soppressione  delle
          informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena
          e' della reclusione da tre a otto anni. 
              Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con
          minaccia ovvero con abuso della qualita' di  operatore  del
          sistema, la pena e' aumentata." 
              "Art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici
          o telematici. 
              Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis,
          ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati,
          informazioni o programmi, distrugge, danneggia,  rende,  in
          tutto  o  in  parte,  inservibili  sistemi  informatici   o
          telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento
          e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
              Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con
          minaccia ovvero con abuso della qualita' di  operatore  del
          sistema, la pena e' aumentata." 
              "Art.   635-quinquies.   Danneggiamento   di    sistemi
          informatici o telematici di pubblica utilita'. 
              Se il fatto di cui all'articolo 635-quater e' diretto a
          distruggere, danneggiare, rendere, in  tutto  o  in  parte,
          inservibili sistemi informatici o  telematici  di  pubblica
          utilita' o ad ostacolarne gravemente il  funzionamento,  la
          pena e' della reclusione da uno a quattro anni. 
              Se dal fatto deriva la distruzione o il  danneggiamento
          del sistema informatico o telematico di  pubblica  utilita'
          ovvero se questo e' reso, in tutto o in parte, inservibile,
          la pena e' della reclusione da tre a otto anni. 
              Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con
          minaccia ovvero con abuso della qualita' di  operatore  del
          sistema, la pena e' aumentata.".