IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  avviare  il
processo di riforma del settore  bancario  cooperativo,  al  fine  di
rafforzare la stabilita' del sistema nel suo complesso  e  consentire
il rafforzamento patrimoniale delle banche di credito cooperativo; 
  Ritenuta l'urgenza di concedere, a  titolo  oneroso,  una  garanzia
dello Stato sulle passivita'  emesse  nell'ambito  di  operazioni  di
cartolarizzazione; 
  Ritenuta la necessita' ed urgenza di  definire  il  regime  fiscale
della  cessione  di  diritti,  attivita'  e  passivita'  di  un  ente
sottoposto a risoluzione a un ente ponte; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      "1-bis.  L'adesione  a  un  gruppo  bancario   cooperativo   e'
condizione  per   il   rilascio   dell'autorizzazione   all'esercizio
dell'attivita' bancaria in forma di banca di credito cooperativo. 
      1-ter. Non si puo' dare corso al procedimento per  l'iscrizione
nell'albo  delle  societa'  cooperative  di  cui  all'articolo  2512,
secondo comma, del  codice  civile  se  non  consti  l'autorizzazione
prevista dal comma 1-bis."; 
    b) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. La nomina dei membri  degli  organi  di  amministrazione  e
controllo  spetta  ai  competenti  organi  sociali  fatte  salve   le
previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.". 
  2. All'articolo 34 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  la  parola:  "duecento"  e'  sostituita  dalla
seguente: "cinquecento"; 
    b) al comma 4, la parola:  "cinquantamila"  e'  sostituita  dalla
seguente: "centomila"; 
    c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      "4-bis.  Lo  statuto  puo'  prevedere,  tra  i  requisiti   per
l'ammissione a socio, la sottoscrizione o  l'acquisto  di  un  numero
minimo di azioni.". 
  3. Al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n.  385,  dopo  le  parole:  "competenza  territoriale,",  sono
introdotte le seguenti: "nonche' ai poteri attribuiti alla capogruppo
ai sensi dell'articolo 37-bis,". 
  4. All'articolo 36 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   "Fusioni   e
trasformazioni"; 
    b) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "banche popolari
o"; 
    c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      "1-bis.  In  caso  di  esclusione   da   un   gruppo   bancario
cooperativo, la  banca  di  credito  cooperativo,  entro  il  termine
stabilito con le disposizioni  di  cui  all'articolo  37-bis,  previa
autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo  riguardo  alla
sana e prudente gestione della  banca,  puo'  deliberare  la  propria
trasformazione in societa'  per  azioni.  In  mancanza,  la  societa'
delibera la propria liquidazione."; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2,  3  e
4.". 
  5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, sono introdotti i seguenti: 
 
                            "Art. 37-bis 
                     Gruppo Bancario Cooperativo 
 
    1. Il gruppo bancario cooperativo e' composto da: 
      a) una societa' capogruppo costituita in forma di societa'  per
azioni e autorizzata all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  il  cui
capitale e' detenuto in misura maggioritaria dalle banche di  credito
cooperativo  appartenenti  al  gruppo,  che  esercita  attivita'   di
direzione e coordinamento sulle societa' del gruppo sulla base di  un
contratto conforme  a  quanto  previsto  dal  comma  3  del  presente
articolo.  Il  medesimo  contratto  assicura   l'esistenza   di   una
situazione  di  controllo  come  definito  dai   principi   contabili
internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito  minimo  di
patrimonio netto della societa' capogruppo e' di un miliardo di euro; 
      b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto
e hanno adottato le connesse clausole statutarie; 
      c) le societa' bancarie, finanziarie e strumentali  controllate
dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59. 
    2. Lo statuto della capogruppo indica  il  numero  massimo  delle
azioni con diritto di voto che possono  essere  detenute  da  ciascun
socio, direttamente o  indirettamente,  ai  sensi  dell'articolo  22,
comma 1. 
    3. Il contratto di coesione che  disciplina  la  direzione  e  il
coordinamento della capogruppo sul gruppo indica: 
      a) la banca capogruppo, cui e' attribuita  la  direzione  e  il
coordinamento del gruppo; 
      b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle  finalita'
mutualistiche, includono: 
        1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici
ed obiettivi operativi del gruppo nonche' gli altri poteri  necessari
per l'attivita' di  direzione  e  coordinamento,  proporzionati  alla
rischiosita' delle banche aderenti, ivi compresi  i  controlli  ed  i
poteri di influenza sulle banche  aderenti  volti  ad  assicurare  il
rispetto dei requisiti prudenziali  e  delle  altre  disposizioni  in
materia bancaria e  finanziaria  applicabili  al  gruppo  e  ai  suoi
componenti; 
        2) i casi,  comunque  motivati  ed  eccezionali,  in  cui  la
capogruppo puo', rispettivamente, nominare,  opporsi  alla  nomina  o
revocare uno o piu' componenti, fino a concorrenza della maggioranza,
degli organi di amministrazione e controllo delle  societa'  aderenti
al gruppo e le modalita' di esercizio di tali poteri; 
        3) l'esclusione di una banca dal  gruppo  in  caso  di  gravi
violazioni degli obblighi previsti dal contratto e  le  altre  misure
sanzionatorie graduate in relazione alla gravita' della violazione; 
      c)  i   criteri   di   compensazione   e   l'equilibrio   nella
distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune; 
      d)  i  criteri  e  le  condizioni  di  adesione,   di   diniego
all'adesione nonche' di esclusione dal gruppo,  secondo  criteri  non
discriminatori in linea con  il  principio  di  solidarieta'  tra  le
banche cooperative a mutualita'  prevalente.  Non  e'  in  ogni  caso
ammesso il recesso. 
    4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia  in  solido
delle obbligazioni assunte dalla  capogruppo  e  dalle  altre  banche
aderenti,  nel  rispetto  della  disciplina  prudenziale  dei  gruppi
bancari e delle singole banche aderenti. 
    5.  L'adesione,  il  rigetto  delle  richieste  di   adesione   e
l'esclusione di una banca di  credito  cooperativo  sono  autorizzati
dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana  e  prudente  gestione
del gruppo e della singola banca. 
    6. Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo non si
applicano   gli   articoli   2359-bis,   2359-ter,   2359-quater    e
2359-quinquies del codice civile. 
    7. Il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Banca
d'Italia, con proprio decreto stabilisce: 
      a) le caratteristiche della garanzia di  cui  al  comma  4,  il
procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo; 
      b)  i  requisiti  minimi  organizzativi   e   operativi   della
capogruppo, tali da  assicurare  la  sana  e  prudente  gestione,  la
competitivita' e l'efficienza del gruppo bancario nel rispetto  delle
finalita' mutualistiche; 
      c) il numero minimo di banche  di  credito  cooperativo  di  un
gruppo bancario cooperativo, necessario ad assicurare il rispetto dei
requisiti prudenziali, la diversificazione  e  il  frazionamento  dei
rischi. 
    8.  Al  gruppo  bancario  cooperativo  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II. 
 
                             Art. 37-ter 
            Costituzione del gruppo bancario cooperativo 
 
    1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai  sensi
dell'articolo 37-bis, comma  1,  lettera  a),  trasmette  alla  Banca
d'Italia: 
      a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi
dell'articolo 37-bis; 
      b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle  altre
societa' che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo. 
    2. La Banca d'Italia  accerta  la  sussistenza  delle  condizioni
previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di
adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e  l'idoneita'  del
contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo. 
    3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di
credito stipulano con la capogruppo il contratto di cui  all'articolo
37-bis e provvedono alle necessarie modifiche  statutarie,  che  sono
approvate con le maggioranze previste dall'articolo 31, comma 1. 
    4. Il contratto e' trasmesso alla Banca  d'Italia,  che  provvede
all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi.  Successivamente,  si
da'  corso  all'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  ai   sensi
dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.". 
  6. All'articolo 150-bis del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Alle banche di credito  cooperativo  non  si  applicano  le
seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo  comma,  2513,
2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo,  secondo,
terzo e quarto comma, 2527, secondo e  terzo  comma,  2528,  terzo  e
quarto comma, 2530 secondo,  terzo,  quarto  e  quinto  comma,  2538,
secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma,  2540,  secondo
comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis,
2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies,
terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies."; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      "5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo
36, nonche' di cessione di rapporti giuridici in blocco  e  scissione
da cui risulti una banca costituita in forma di societa' per  azioni,
restano fermi gli effetti di  devoluzione  del  patrimonio  stabiliti
dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  Tali  effetti
non si producono se la banca di credito cooperativo che  effettua  le
operazioni di cui  al  periodo  precedente  ha  un  patrimonio  netto
superiore a duecento milioni di euro. In tal caso,  le  riserve  sono
affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al
venti per cento della loro consistenza.". 
  7. All'articolo 150-ter del decreto legislativo 1° settembre  1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) prima del comma 1, e' inserito il seguente: 
      "01. Le  banche  di  credito  cooperativo  emettono  le  azioni
previste dall'articolo 2526 del codice civile nei  casi  e  nei  modi
previsti dal presente articolo."; 
    b) al comma 1 le parole: ", ai sensi dell'articolo 70,  comma  1,
lettera b)," e le parole:  "ed  in  deroga  alle  previsioni  di  cui
all'articolo 150-bis, comma 1," sono soppresse; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. L'emissione delle azioni di cui  al  comma  1  deve  essere
autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto  previsto  dal
comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei  sistemi  di
garanzia istituiti tra banche di  credito  cooperativo  e  dei  fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della  cooperazione,  di
cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga  ai  limiti  di  cui
all'articolo 34, commi 2 e 4."; 
    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai  soci
finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo  2526,
secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e  all'articolo  34,
comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo  statuto,  ma  ad
essi spetta comunque il diritto di designare uno  o  piu'  componenti
dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la
funzione di controllo."; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "4. I sottoscrittori  delle  azioni  di  finanziamento  possono
chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato,
del  sovrapprezzo.  L'organo  amministrativo,  sentito  l'organo  che
svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso
avendo  riguardo  alla  situazione  di  liquidita',   finanziaria   e
patrimoniale  attuale  e   prospettica   della   banca   di   credito
cooperativo.  L'efficacia  della  delibera   e'   condizionata   alla
preventiva autorizzazione della Banca d'Italia."; 
    f) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
      "4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere  sottoscritte
altresi' dalla capogruppo  del  gruppo  bancario  cooperativo  a  cui
appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione e' consentita  anche
fuori dei casi indicati al comma 1, si applicano i  commi  3  e  4  e
l'autorizzazione della  Banca  d'Italia  ai  sensi  del  comma  4  ha
riguardo alla situazione di liquidita',  finanziaria  e  patrimoniale
attuale e prospettica della  singola  banca  di  credito  cooperativo
emittente e del gruppo nel suo complesso. 
      4-ter. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere
cedute  con  effetto  verso  la  societa',  se  la  cessione  non  e'
autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542,
secondo comma e terzo comma,  secondo  periodo,  2543,  terzo  comma,
2544, secondo  comma,  primo  periodo,  e  terzo  comma,  del  codice
civile.".