Art. 2 Disposizioni attuative 1. In sede di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dalla presente legge, la comunicazione di cui all'articolo 37-ter, comma 1, e' inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il contratto e' concluso entro 90 giorni dall'accertamento previsto dall'articolo 37-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Non si applicano alle modifiche statutarie propedeutiche e necessarie all'assunzione del ruolo di banca capogruppo e a quelle delle societa' contraenti l'articolo 2437, primo comma, lettere a) e g), ne' l'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), del codice civile. 2. Entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 4 dell'articolo 37-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, una banca di credito cooperativo puo' chiedere di aderire a un gruppo costituito ai sensi dell'articolo 37-bis alle medesime condizioni previste per gli aderenti originari. L'organo amministrativo della capogruppo, sentito l'organo di controllo, comunica alla richiedente la deliberazione assunta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione. In caso di mancata risposta nel termine previsto la domanda si ha per accolta. In caso di diniego dell'adesione, la decisione e le motivazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3, lettera d), poste a base della delibera, sono comunicate dalla capogruppo alla banca richiedente e alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nei casi di cui al presente comma, la richiesta di adesione a un gruppo bancario cooperativo si ha per accolta qualora la banca di credito cooperativo abbia in precedenza fatto parte di un accordo di responsabilita' contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti ed, in particolare, garantisca la loro liquidita' e solvibilita'. 3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. 4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria. 5. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, entro 60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.