Art. 2 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. In sede di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter del
decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  introdotti  dalla
presente legge, la comunicazione di cui all'articolo 37-ter, comma 1,
e' inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata  in  vigore
delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo  37-bis,  comma  7,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  Il  contratto  e'
concluso entro 90  giorni  dall'accertamento  previsto  dall'articolo
37-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.
Non si applicano alle modifiche statutarie propedeutiche e necessarie
all'assunzione del  ruolo  di  banca  capogruppo  e  a  quelle  delle
societa' contraenti l'articolo 2437, primo comma, lettere  a)  e  g),
ne' l'articolo 2497-quater,  primo  comma,  lettera  c),  del  codice
civile. 
  2. Entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro  delle  imprese  di
cui al comma  4  dell'articolo  37-ter  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993,  n.  385,  una  banca  di  credito  cooperativo  puo'
chiedere di aderire a un gruppo  costituito  ai  sensi  dell'articolo
37-bis alle medesime condizioni previste per gli aderenti  originari.
L'organo  amministrativo  della  capogruppo,  sentito   l'organo   di
controllo, comunica alla richiedente la deliberazione  assunta  entro
30 giorni dal ricevimento della  domanda  di  adesione.  In  caso  di
mancata risposta nel termine previsto la domanda si ha  per  accolta.
In caso di diniego dell'adesione, la decisione e le motivazioni,  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 37-bis,  comma  3,  lettera
d), poste a base della delibera,  sono  comunicate  dalla  capogruppo
alla   banca   richiedente   e   alla   Banca   d'Italia   ai    fini
dell'autorizzazione  prevista  dall'articolo  37-bis,  comma  5,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nei  casi  di  cui  al
presente comma,  la  richiesta  di  adesione  a  un  gruppo  bancario
cooperativo si ha per accolta qualora la banca di credito cooperativo
abbia in precedenza fatto parte  di  un  accordo  di  responsabilita'
contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti ed,  in  particolare,
garantisca la loro liquidita' e solvibilita'. 
  3. Le banche  di  credito  cooperativo  autorizzate  alla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni emanate ai  sensi  dell'articolo
37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
che non aderiscono a un  gruppo  bancario  cooperativo,  assumono  le
deliberazioni previste dall'articolo 36 del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 4, del
presente decreto, o  deliberano  la  liquidazione  entro  il  termine
indicato ai commi 1 e 2. Resta fermo  quanto  previsto  dall'articolo
150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
come modificato dal presente decreto. 
  4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca
d'Italia   assume   le   iniziative   necessarie   per   la    revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria. 
  5. Le banche  di  credito  cooperativo  autorizzate  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto previsto
dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, entro 60 mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto.