Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente decreto, si intende per: 
  a) «Stato di emissione»: lo Stato membro dell'Unione europea la cui
autorita'  giudiziaria,  secondo  il  diritto  interno,  ha   emesso,
convalidato o comunque confermato un provvedimento  di  blocco  o  di
sequestro nell'ambito di un procedimento penale; 
  b) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro dell'Unione  europea  nel
cui territorio si trova il bene o la prova; 
  c)  «provvedimento   di   blocco   o   di   sequestro»:   qualsiasi
provvedimento adottato dalla competente autorita'  giudiziaria  dello
Stato  di  emissione  al  fine  di  impedire  provvisoriamente   ogni
operazione volta a distruggere, trasformare, spostare,  trasferire  o
alienare beni previsti come corpo  di  reato  o  cose  pertinenti  al
reato, che potrebbero essere oggetto  di  confisca  nei  casi  e  nei
limiti previsti dall'articolo 240 del codice penale; 
  d) «bene»: ogni bene materiale o immateriale,  mobile  o  immobile,
nonche' ogni atto giuridico o documento attestante  un  titolo  o  un
diritto su tale bene, che secondo la competente autorita' giudiziaria
dello Stato di emissione costituisca il prodotto di uno dei reati  di
cui all'articolo 3, ovvero rappresenti l'equivalente  del  valore  di
tale prodotto, ovvero sia stato lo strumento o l'oggetto di  uno  dei
predetti reati; 
  e) «prova»: gli oggetti, i documenti o i dati utilizzabili  a  fini
probatori  nei  procedimenti  penali  per  uno  dei  reati   di   cui
all'articolo 3. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo dell'articolo  240  del  codice  penale  cosi'
          recita: 
              "Art. 240. (Confisca) 
              Nel caso di  condanna,  il  giudice  puo'  ordinare  la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere il reato, e delle cose, che ne sono il  prodotto
          o il profitto. 
              E' sempre ordinata la confisca: 
              1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 
              1-bis.  dei  beni  e  degli  strumenti  informatici   o
          telematici che risultino essere stati in tutto o  in  parte
          utilizzati  per  la  commissione  dei  reati  di  cui  agli
          articoli  615-ter,  615-quater,   615-quinquies,   617-bis,
          617-ter, 617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,
          635-ter,    635-quater,    635-quinquies,     640-ter     e
          640-quinquies; 
              2. delle cose, la fabbricazione, l'uso,  il  porto,  la
          detenzione o l'alienazione delle quali  costituisce  reato,
          anche se non e' stata pronunciata condanna. 
              Le disposizioni della prima parte  e  dei  numeri  1  e
          1-bis del capoverso precedente non si applicano se la  cosa
          o  il  bene  o  lo  strumento  informatico   o   telematico
          appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del
          numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche  nel
          caso di applicazione della pena su richiesta delle parti  a
          norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 
              La disposizione del n. 2 non  si  applica  se  la  cosa
          appartiene a persona estranea al reato e la  fabbricazione,
          l'uso, il porto,  la  detenzione  o  l'alienazione  possono
          essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.".