Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «decisione  quadro»:  la  decisione  quadro  2008/947/GAI  del
Consiglio,  del  27  novembre  2008,  relativa  all'applicazione  del
principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni
di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle  misure
di sospensione condizionale e delle  sanzioni  sostitutive,  ai  fini
della loro esecuzione nell'Unione europea; 
    b) «sentenza»: una  decisione  definitiva  emessa  da  un  organo
giurisdizionale penale di uno Stato membro dell'Unione europea con la
quale viene comminata nei confronti di una persona  fisica  una  pena
detentiva  o  comunque  restrittiva  della  liberta'  personale   con
sospensione condizionale oppure una sanzione sostitutiva; 
    c) «sospensione condizionale della pena»: una  pena  detentiva  o
una misura restrittiva della liberta' personale, la cui esecuzione e'
sospesa condizionalmente al momento della condanna, con l'imposizione
di obblighi e prescrizioni; 
    d) «condanna condizionale»: una  sentenza  in  cui  l'irrogazione
della pena sia condizionalmente differita con l'imposizione di uno  o
piu' obblighi e prescrizioni o in cui detti obblighi  e  prescrizioni
siano  disposti  in  luogo  della  pena  detentiva  o  della   misura
restrittiva della liberta' personale; 
    e) «sanzione  sostitutiva»:  una  sanzione,  diversa  dalla  pena
detentiva o da una misura  restrittiva  della  liberta'  personale  o
dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni; 
    f) «liberazione  condizionale»:  una  decisione  che  prevede  la
liberazione anticipata di una  persona  condannata  dopo  che  questa
abbia  scontato  parte  della  pena   detentiva,   anche   attraverso
l'imposizione di obblighi e prescrizioni; 
    g) «misure  di  sospensione  condizionale»:  gli  obblighi  e  le
prescrizioni imposti da un'autorita' nei  confronti  di  una  persona
fisica in relazione a una sospensione condizionale della pena o a una
liberazione condizionale; 
    h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa  una
sentenza o una decisione di liberazione condizionale; 
    i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale  e'  trasmessa
la sentenza di condanna,  che  prevede  la  sospensione  condizionale
della pena o sanzioni sostitutive, ovvero la decisione di liberazione
condizionale, ai fini del riconoscimento in vista della  sorveglianza
della osservanza dei relativi obblighi e prescrizioni. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti alla decisone quadro  2008/947/GAI,
          si veda nelle note alle premesse.