Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea; b) «sentenza»: una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale penale di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale viene comminata nei confronti di una persona fisica una pena detentiva o comunque restrittiva della liberta' personale con sospensione condizionale oppure una sanzione sostitutiva; c) «sospensione condizionale della pena»: una pena detentiva o una misura restrittiva della liberta' personale, la cui esecuzione e' sospesa condizionalmente al momento della condanna, con l'imposizione di obblighi e prescrizioni; d) «condanna condizionale»: una sentenza in cui l'irrogazione della pena sia condizionalmente differita con l'imposizione di uno o piu' obblighi e prescrizioni o in cui detti obblighi e prescrizioni siano disposti in luogo della pena detentiva o della misura restrittiva della liberta' personale; e) «sanzione sostitutiva»: una sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della liberta' personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni; f) «liberazione condizionale»: una decisione che prevede la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che questa abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso l'imposizione di obblighi e prescrizioni; g) «misure di sospensione condizionale»: gli obblighi e le prescrizioni imposti da un'autorita' nei confronti di una persona fisica in relazione a una sospensione condizionale della pena o a una liberazione condizionale; h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa una sentenza o una decisione di liberazione condizionale; i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale e' trasmessa la sentenza di condanna, che prevede la sospensione condizionale della pena o sanzioni sostitutive, ovvero la decisione di liberazione condizionale, ai fini del riconoscimento in vista della sorveglianza della osservanza dei relativi obblighi e prescrizioni.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti alla decisone quadro 2008/947/GAI, si veda nelle note alle premesse.