Art. 4 
 
Obblighi e prescrizioni impartiti  con  la  sospensione  condizionale
  della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale 
 
  1.  Il  presente  decreto  si  applica  ai  seguenti   obblighi   e
prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le
sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale: 
    a) obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto
di lavoro all'autorita' indicata nel provvedimento impositivo; 
    b) divieto di frequentare determinati locali, posti  o  zone  del
territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione; 
    c) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello  Stato
di esecuzione; 
    d)  prescrizioni  che  impongono  determinate  condotte   o   che
attengono alla residenza,  all'istruzione  e  alla  formazione,  alle
attivita' ricreative, o, ancora, che limitano o prescrivono modalita'
di esercizio di un'attivita' professionale; 
    e)  obbligo  di  presentarsi  nelle  ore  fissate   all'autorita'
indicata nel provvedimento impositivo; 
    f) obbligo di evitare contatti con determinate persone; 
    g) obbligo di non utilizzare determinati oggetti che  sono  stati
usati o che potrebbero essere usati a fini di reato; 
    h) obbligo di risarcire i danni causati  dal  reato  e  di  darne
conseguentemente prova; 
    i) obbligo di svolgere un lavoro o  una  prestazione  socialmente
utile; 
    l) obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza o con un
rappresentante di un servizio sociale; 
    m) obbligo di assoggettarsi a un  trattamento  terapeutico  o  di
disintossicazione.