Art. 4 Obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale 1. Il presente decreto si applica ai seguenti obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale: a) obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro all'autorita' indicata nel provvedimento impositivo; b) divieto di frequentare determinati locali, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione; c) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione; d) prescrizioni che impongono determinate condotte o che attengono alla residenza, all'istruzione e alla formazione, alle attivita' ricreative, o, ancora, che limitano o prescrivono modalita' di esercizio di un'attivita' professionale; e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate all'autorita' indicata nel provvedimento impositivo; f) obbligo di evitare contatti con determinate persone; g) obbligo di non utilizzare determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati a fini di reato; h) obbligo di risarcire i danni causati dal reato e di darne conseguentemente prova; i) obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile; l) obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza o con un rappresentante di un servizio sociale; m) obbligo di assoggettarsi a un trattamento terapeutico o di disintossicazione.