IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104  «Attuazione
dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
Governo  per  il  riordino  del  processo   amministrativo»,   e   in
particolare l'articolo 13 dell'Allegato 2 «Norme di attuazione»,  che
reca norme sul processo telematico,  l'articolo  39  dell'Allegato  1
«Codice del processo  amministrativo»,  nonche'  l'articolo  136  del
medesimo  Allegato  1,  in   materia   di   comunicazioni,   depositi
informatici e firma digitale; 
  Vista la legge  21  gennaio  1994,  n.  53,  recante  «Facolta'  di
notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli
avvocati e procuratori legali»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
  Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2, recante «Misure urgenti per il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale»; 
  Visto l'articolo 4 del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24,
recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita'  del  sistema
giudiziario»; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013)»; 
  Visto l'articolo 38  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
recante «Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2001,
n.  123  «Regolamento  recante  disciplina  sull'uso   di   strumenti
informatici  e  telematici  nel   processo   civile,   nel   processo
amministrativo e nel processo dinanzi  alle  sezioni  giurisdizionali
della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68 «Regolamento recante disposizioni per  l'utilizzo  della  posta
elettronica certificata, a norma  dell'articolo  27  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3»; 
  Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le  tecnologie  2
novembre  2005,  recante  «Regole  tecniche  per  la  formazione,  la
trasmissione  e  la  validazione,  anche   temporale,   della   PEC»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri in data 6
maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio  e  di  uso
della  casella  di  posta  elettronica   certificata   assegnata   ai
cittadini»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2013, recante «Regole tecniche per il protocollo informatico
ai sensi degli articoli 40-bis, 41,  47,  57-bis  e  71,  del  Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
novembre 2014, recante «Regole tecniche  in  materia  di  formazione,
trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione
temporale  dei  documenti  informatici  nonche'   di   formazione   e
conservazione   dei    documenti    informatici    delle    pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis,  23-ter,  40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione  digitale
di cui al decreto legislativo  n.  82  del  2005»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2015, n. 8; 
  Rilevata la necessita' di  adottare  le  regole  tecniche  previste
dall'articolo 13 dell'Allegato 2  al  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104; 
  Acquisito  il  parere  espresso  in  data  25  settembre  2015  dal
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa; 
  Acquisito il parere espresso in data 15 ottobre  2015  dall'Agenzia
per l'Italia Digitale; 
  Acquisito il parere espresso in data 9 novembre  2015  dal  Garante
per la protezione dei dati personali; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Prof. Claudio De  Vincenti,  e'
stata conferita la delega  per  talune  funzioni  di  competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
  a) codice del processo amministrativo, di seguito  denominato  CPA:
Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e  successive
modificazioni «Attuazione dell'articolo  44  della  legge  18  giugno
2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino  del  processo
amministrativo»; 
  b) codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD:
decreto  legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   recante   «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
  c) codice in materia di protezione dei dati personali,  di  seguito
denominato «Codice dei dati personali»: decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali» e successive modificazioni; 
  d) sistema informativo della giustizia amministrativa,  di  seguito
denominato  SIGA:  l'insieme  delle  risorse  hardware  e   software,
mediante  le  quali  la  giustizia  amministrativa  tratta   in   via
automatizzata attivita', dati,  servizi,  comunicazioni  e  procedure
relative allo svolgimento dell'attivita' processuale; 
  e)     portale     dei      servizi      telematici:      struttura
tecnologica-organizzativa   che   fornisce   l'accesso   ai   servizi
telematici   resi   disponibili   dal   SIGA,   secondo   le   regole
tecnico-operative riportate nel presente decreto; 
  f) gestore dei servizi telematici: sistema informatico che consente
l'interoperabilita' tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti
abilitati, il portale dei servizi telematici e il  gestore  di  posta
elettronica certificata della giustizia amministrativa; 
  g)  posta  elettronica  certificata,  di  seguito  denominata  PEC:
sistema di  posta  elettronica  nel  quale  e'  fornita  al  mittente
documentazione  elettronica  attestante  l'invio  e  la  consegna  di
documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  g),
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; 
  h) upload: sistema di riversamento informatico diretto su server; 
  i)  firma  digitale:  firma  elettronica  avanzata  basata  su   un
certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al  titolare
tramite la  chiave  privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e  di  verificare  la
provenienza e l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un
insieme di documenti informatici; 
  l)  fascicolo  informatico:  versione  informatica  del   fascicolo
processuale,  di  cui  all'articolo  5  dell'Allegato  2  «Norme   di
attuazione», del CPA; 
  m) documento informatico: la rappresentazione informatica di  atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera p), del CAD; 
  n)  copia  informatica  di  documento   analogico:   il   documento
informatico  avente  contenuto  identico  a  quello   del   documento
analogico da cui e' tratto, di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera
i-bis), del CAD; 
  o)  copia  per  immagine  su  supporto  informatico  del  documento
analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici  a
quelli del documento analogico da cui e' tratto, di cui  all'articolo
1, comma 1, lettera i-ter), del CAD; 
  p)  copia  informatica  di  documento  informatico:  il   documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento  da  cui
e' tratto su supporto informatico  con  diversa  sequenza  di  valori
binari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD; 
  q)  duplicato  informatico:  il  documento   informatico   ottenuto
mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi
diversi, della medesima  sequenza  di  valori  binari  del  documento
originario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies),  del
CAD; 
  r) responsabile del SIGA:  Segretariato  generale  della  giustizia
amministrativa - Servizio Centrale per l'informatica e le  tecnologie
di comunicazione; 
  s) soggetti abilitati: i soggetti pubblici e  privati,  interni  ed
esterni,  abilitati  all'utilizzo  dei   servizi   telematici   della
giustizia  amministrativa  e  ad  interagire  con  il  S.I.G.A.   con
modalita'  telematiche;  in  particolare  si  intende:  per  soggetti
abilitati  interni,  i  magistrati  e  il  personale   degli   uffici
giudiziari;  per  soggetti  abilitati  esterni,  gli  esperti  e  gli
ausiliari del giudice, i difensori e le parti pubbliche e private; 
  t) spam: messaggi indesiderati; 
  u) software antispam: programma studiato e progettato per  rilevare
ed eliminare lo spam; 
  v)  log:  documento   informatico   contenente   la   registrazione
cronologica  di  una  o  piu'   operazioni   informatiche,   generato
automaticamente dal sistema informatico. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1-2 (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4-4-ter (Omissis).». 
              - Il testo  dell'art.  13  dell'allegato  2  (Norme  di
          attuazione) al decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104
          (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
          recante delega al Governo  per  il  riordino  del  processo
          amministrativo) e' il seguente: 
              «Art. 13 (Processo telematico). - 1.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio
          di presidenza della giustizia amministrativa e il  DigitPA,
          sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali
          e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole
          tecnico-operative  per  la  sperimentazione,  la   graduale
          applicazione, l'aggiornamento del  processo  amministrativo
          telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilita' e
          di continuo  adeguamento  delle  regole  informatiche  alle
          peculiarita'  del  processo   amministrativo,   della   sua
          organizzazione   e   alla   tipologia   di    provvedimenti
          giurisdizionali. 
              1-bis.  In  attuazione   del   criterio   di   graduale
          introduzione del processo  telematico,  a  decorrere  dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma  1  e
          fino  alla  data  del  30  giugno  2016  si  procede   alla
          sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali
          amministrativi  regionali  ed  il   Consiglio   di   Stato.
          L'individuazione delle concrete modalita'  attuative  della
          sperimentazione e' demandata agli  Organi  della  Giustizia
          Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto
          decreto.». 
              - Il testo degli articoli  39  e  136  dell'Allegato  1
          (Codice del  processo  amministrativo)  al  citato  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' il seguente: 
              «Art.  39  (Rinvio  esterno).  -  1.  Per  quanto   non
          disciplinato  dal   presente   codice   si   applicano   le
          disposizioni del codice  di  procedura  civile,  in  quanto
          compatibili o espressione di principi generali. 
              2.   Le   notificazioni   degli   atti   del   processo
          amministrativo sono comunque  disciplinate  dal  codice  di
          procedura civile e  dalle  leggi  speciali  concernenti  la
          notificazione degli atti giudiziari in materia civile.». 
              «Art.  136  (Disposizioni  sulle  comunicazioni  e  sui
          depositi  informatici).  -  1.  I  difensori  indicano  nel
          ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax,  che
          puo' essere anche diverso da quello del domiciliatario.  La
          comunicazione  a  mezzo  fax  e'  eseguita   esclusivamente
          qualora  sia  impossibile   effettuare   la   comunicazione
          all'indirizzo di posta elettronica  certificata  risultante
          da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del  sistema
          informatico della giustizia amministrativa.  E'  onere  dei
          difensori  comunicare  alla   segreteria   e   alle   parti
          costituite ogni variazione del recapito di fax. 
              2. I difensori costituiti, le parti  nei  casi  in  cui
          stiano  in  giudizio  personalmente  e  gli  ausiliari  del
          giudice  depositano  tutti  gli  atti  e  i  documenti  con
          modalita' telematiche. In casi eccezionali,  il  presidente
          puo' dispensare  dall'osservanza  di  quanto  previsto  dal
          presente  comma,  secondo  quanto  previsto  dalle   regole
          tecniche di cui all'art. 13 delle norme di attuazione. 
              2-bis. Tutti gli atti e i  provvedimenti  del  giudice,
          dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e
          delle  parti  possono   essere   sottoscritti   con   firma
          digitale.». 
              -  La  legge  21  gennaio  1994,  n.  53  (Facolta'  di
          notificazioni   di   atti    civili,    amministrativi    e
          stragiudiziali per gli avvocati e  procuratori  legali)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1994, n. 20. 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              -  Il  testo  dell'art.  16  e  dell'art.  16-bis   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale) e' il seguente: 
              «Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi  a  carico
          delle imprese). - 1. All'art. 21 della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) alla fine  del  comma  9  e'  aggiunto  il  seguente
          periodo: «La mancata  comunicazione  del  parere  da  parte
          dell'Agenzia  delle  entrate  entro  120  giorni   e   dopo
          ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
          contribuente equivale a silenzio assenso.»; 
              b) il comma 10 e' soppresso. 
              2. All'art. 37, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati. 
              3. All'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  i
          commi da 30 a 32 sono abrogati. 
              4. All'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  i
          commi da 363 a 366 sono abrogati. 
              5. Nell'art. 13 del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 1, lettera a), le parole «un  ottavo»  sono
          sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»; 
              b) al comma 1, lettera b), le parole «un  quinto»  sono
          sostituite dalle seguenti: «un decimo»; 
              c) al comma 1, lettera  c),  le  parole:  «un  ottavo»,
          ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un
          dodicesimo». 
              5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'art.  50-bis  del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  si
          interpreta nel senso che  le  prestazioni  di  servizi  ivi
          indicate,  relative  a  beni  consegnati  al   depositario,
          costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
          senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di  scarico  dal
          mezzo di trasporto. L'introduzione  si  intende  realizzata
          anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che  sia
          necessaria  la  preventiva  introduzione  della  merce  nel
          deposito.  Si  devono  ritenere  assolte  le  funzioni   di
          stoccaggio e  di  custodia,  e  la  condizione  posta  agli
          articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano
          il contratto di deposito. All'estrazione  della  merce  dal
          deposito  IVA  per  la  sua  immissione  in   consumo   nel
          territorio dello  Stato,  qualora  risultino  correttamente
          poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato art.
          50-bis del decreto-legge n. 331  del  1993,  l'imposta  sul
          valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta. 
              6. Le  imprese  costituite  in  forma  societaria  sono
          tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
          certificata nella domanda di iscrizione al  registro  delle
          imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato  su
          tecnologie che certifichino data e ora dell'invio  e  della
          ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del  contenuto
          delle stesse, garantendo l'interoperabilita'  con  analoghi
          sistemi  internazionali.  Entro  tre  anni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  tutte  le  imprese,
          gia' costituite in forma societaria alla medesima  data  di
          entrata in vigore, comunicano  al  registro  delle  imprese
          l'indirizzo di posta elettronica certificata.  L'iscrizione
          dell'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   nel
          registro  delle  imprese  e  le  sue  successive  eventuali
          variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai  diritti
          di segreteria. 
              6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che  riceve
          una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
          in  forma  societaria  che  non  ha  iscritto  il   proprio
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  in   luogo
          dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del
          codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in  attesa
          che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica
          certificata. 
              7.  I  professionisti  iscritti  in  albi  ed   elenchi
          istituiti con legge dello Stato  comunicano  ai  rispettivi
          ordini o collegi il proprio indirizzo di posta  elettronica
          certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
          al comma 6 entro un anno dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano  in
          un  elenco  riservato,  consultabile  in   via   telematica
          esclusivamente  dalle  pubbliche  amministrazioni,  i  dati
          identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo  di
          posta elettronica certificata. 
              7-bis.  L'omessa  pubblicazione  dell'elenco  riservato
          previsto dal  comma  7,  ovvero  il  rifiuto  reiterato  di
          comunicare alle pubbliche amministrazioni i  dati  previsti
          dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento  e
          di   commissariamento   del    collegio    o    dell'ordine
          inadempiente. 
              8. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
          sensi  dell'art.  47,  comma  3,  lettera  a),  del  Codice
          dell'Amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono  una  casella
          di  posta  certificata  o  analogo   indirizzo   di   posta
          elettronica di cui al  comma  6  per  ciascun  registro  di
          protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
          l'informatica nella pubblica amministrazione, che  provvede
          alla  pubblicazione  di   tali   caselle   in   un   elenco
          consultabile  per  via  telematica.   Dall'attuazione   del
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica e si deve  provvedere
          nell'ambito delle risorse disponibili. 
              9. Salvo quanto stabilito dall'art. 47, commi  1  e  2,
          del codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  le  comunicazioni  tra  i
          soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8  del  presente  articolo,
          che  abbiano  provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti,
          possono essere  inviate  attraverso  la  posta  elettronica
          certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
          al comma 6, senza che il destinatario debba  dichiarare  la
          propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo. 
              10. La consultazione per  via  telematica  dei  singoli
          indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  o  analoghi
          indirizzi di posta  elettronica  di  cui  al  comma  6  nel
          registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
          sensi del presente articolo  avviene  liberamente  e  senza
          oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi  e'  consentita
          alle sole pubbliche amministrazioni  per  le  comunicazioni
          relative   agli   adempimenti   amministrativi   di    loro
          competenza. 
              10-bis. Gli intermediari abilitati ai  sensi  dell'art.
          31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000,  n.  340,
          sono  obbligati  a  richiedere  per   via   telematica   la
          registrazione   degli   atti   di    trasferimento    delle
          partecipazioni  di  cui  all'art.  36,  comma  1-bis,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  nonche'
          al  contestuale  pagamento  telematico  dell'imposta  dagli
          stessi liquidata e  sono  altresi'  responsabili  ai  sensi
          dell'art.  57,  commi  1  e  2,  del  testo   unico   delle
          disposizioni concernenti l'imposta di registro, di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
          131. In  materia  di  imposta  di  bollo  si  applicano  le
          disposizioni previste dall'art. 1,  comma  1-bis.1,  numero
          3), della tariffa, parte prima, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  come  sostituita
          dal decreto del Ministro  delle  finanze  20  agosto  1992,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          ufficiale  n.  196  del  21  agosto  1992,   e   successive
          modificazioni. 
              10-ter. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono stabiliti i termini e  le  modalita'  di
          esecuzione per via telematica degli adempimenti di  cui  al
          comma 10-bis. 
              11. Il comma 4 dell'art. 4 del regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio  2005,
          n. 68, e' abrogato. 
              12. I commi 4 e 5 dell'art. 23 del decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, recante  «Codice  dell'amministrazione
          digitale», sono sostituiti dai seguenti: 
              «4. Le  copie  su  supporto  informatico  di  qualsiasi
          tipologia di  documenti  analogici  originali,  formati  in
          origine su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto  non
          informatico, sostituiscono ad ogni  effetto  di  legge  gli
          originali  da  cui  sono  tratte  se  la  loro  conformita'
          all'originale e' assicurata  da  chi  lo  detiene  mediante
          l'utilizzo della propria  firma  digitale  e  nel  rispetto
          delle regole tecniche di cui all'art. 71. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri possono essere individuate  particolari  tipologie
          di documenti analogici originali unici  per  le  quali,  in
          ragione  di  esigenze  di  natura  pubblicistica,   permane
          l'obbligo  della  conservazione  dell'originale   analogico
          oppure, in caso di  conservazione  ottica  sostitutiva,  la
          loro conformita' all'originale deve essere  autenticata  da
          un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'  autorizzato
          con  dichiarazione  da  questi  firmata   digitalmente   ed
          allegata al documento informatico.». 
              12-bis. Dopo l'art. 2215 del codice civile e'  inserito
          il seguente: 
              «Art. 2215-bis (Documentazione informatica). - I libri,
          i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta
          e' obbligatoria per disposizione di legge o di  regolamento
          o che  sono  richiesti  dalla  natura  o  dalle  dimensioni
          dell'impresa possono essere formati e tenuti con  strumenti
          informatici. Le registrazioni contenute  nei  documenti  di
          cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni
          momento con i  mezzi  messi  a  disposizione  dal  soggetto
          tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
          da  cui  e'  possibile  effettuare,  su  diversi  tipi   di
          supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
          legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione
          e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o
          di  regolamento  per  la  tenuta  dei  libri,  repertori  e
          scritture, ivi  compreso  quello  di  regolare  tenuta  dei
          medesimi, sono assolti, in caso  di  tenuta  con  strumenti
          informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
          dalla messa in opera, della  marcatura  temporale  e  della
          firma digitale dell'imprenditore, o di altro  soggetto  dal
          medesimo delegato,  inerenti  al  documento  contenente  le
          registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora  per
          tre mesi non siano state eseguite registrazioni,  la  firma
          digitale e la marcatura  temporale  devono  essere  apposte
          all'atto di una nuova registrazione, e da tale  apposizione
          decorre il periodo trimestrale di cui  al  terzo  comma.  I
          libri, i repertori e  le  scritture  tenuti  con  strumenti
          informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo,
          hanno l'efficacia probatoria di cui agli  articoli  2709  e
          2710 del codice civile.». 
              12-ter. L'obbligo di bollatura  dei  documenti  di  cui
          all'art. 2215-bis del codice civile, introdotto  dal  comma
          12-bis  del  presente  articolo,  in  caso  di  tenuta  con
          strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
          all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  23  gennaio  2004,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004. 
              12-quater.  All'art.  2470  del  codice   civile   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al primo  comma,  le  parole:  «dell'iscrizione  nel
          libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite
          dalle seguenti: «del deposito di cui al»; 
              b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e,
          al  terzo  periodo,  le  parole:   «e   l'iscrizione   sono
          effettuati»   sono   sostituite   dalle    seguenti:    «e'
          effettuato»; 
              c) il settimo comma e' sostituito dal seguente: 
              «Le dichiarazioni  degli  amministratori  previste  dai
          commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
          giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale». 
              12-quinquies. Al primo comma dell'art. 2471 del  codice
          civile, le  parole:  «Gli  amministratori  procedono  senza
          indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse. 
              12-sexies. Al primo comma  dell'art.  2472  del  codice
          civile, le parole: «libro dei soci» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «registro delle imprese». 
              12-septies.  All'art.  2478  del  codice  civile   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il numero 1) del primo comma e' abrogato; 
              b) al secondo comma, le parole:  «I  primi  tre  libri»
          sono sostituite  dalle  seguenti:  «I  libri  indicati  nei
          numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il  quarto»
          sono sostituite dalle seguenti: «; il  libro  indicato  nel
          numero 4) del primo comma deve essere tenuto». 
              12-octies. Al  secondo  comma  dell'art.  2478-bis  del
          codice civile, le parole: «devono essere  depositati»  sono
          sostituite dalle seguenti: «deve essere  depositata»  e  le
          parole: «e l'elenco dei soci  e  degli  altri  titolari  di
          diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse. 
              12-novies.  All'art.  2479-bis,  primo  comma,  secondo
          periodo, del codice civile, le  parole:  «libro  dei  soci»
          sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese». 
              12-decies.   Al   comma   1-bis   dell'art.   36    del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  il
          secondo periodo e' soppresso. 
              12-undecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   da
          12-quater a 12-decies entrano  in  vigore  il  sessantesimo
          giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della
          legge di  conversione  del  presente  decreto.  Entro  tale
          termine,    gli    amministratori    delle    societa'    a
          responsabilita' limitata depositano, con esenzione da  ogni
          imposta e tassa, apposita dichiarazione  per  integrare  le
          risultanze del registro delle imprese con quelle del  libro
          dei soci.». 
              «Art. 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie
          e per le imprese). - 1. A decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore del decreto di  cui  al  comma  3  e  secondo  le
          modalita'  ivi  previste,   i   cittadini   comunicano   il
          trasferimento della propria residenza e  gli  altri  eventi
          anagrafici e di stato civile all'ufficio competente.  Entro
          ventiquattro  ore  dalla   conclusione   del   procedimento
          amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe  trasmette
          le variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi,  di  cui
          all'art. 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954,  n.
          1228, e successive modificazioni, che provvede  a  renderle
          accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.  In  caso
          di ritardo nella trasmissione  all'Indice  nazionale  delle
          anagrafi, il responsabile del procedimento  ne  risponde  a
          titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio,  anche  a
          titolo di danno erariale. 
              2. La richiesta al cittadino di produrre  dichiarazioni
          o documenti al di fuori di  quelli  indispensabili  per  la
          formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di
          anagrafe costituisce violazione dei  doveri  d'ufficio,  ai
          fini della responsabilita' disciplinare. 
              3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la  pubblica
          amministrazione   e   l'innovazione    e    del    Ministro
          dell'interno,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' per
          l'attuazione del comma 1. 
              4. Dall'attuazione del  comma  1  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              5. 
              6. 
              7. 
              8. 
              9. All'art. 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'alinea  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: «, in conformita' a quanto previsto dagli  standard
          del Sistema pubblico di connettivita' (SPC)»; 
              b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
              «g-bis)  le  regole   tecniche   idonee   a   garantire
          l'attestazione della data,  l'autenticita'  dell'origine  e
          l'integrita' del contenuto della  fattura  elettronica,  di
          cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, per ogni fine di legge». 
              10. In attuazione dei principi stabiliti dall'art.  18,
          comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive
          modificazioni, e dall'art. 43, comma  5,  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  le
          stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche
          attraverso strumenti informatici,  il  documento  unico  di
          regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti
          abilitati al rilascio in tutti i casi in cui  e'  richiesto
          dalla legge. 
              11. In deroga alla normativa vigente, per i  datori  di
          lavoro domestico gli obblighi di  cui  all'art.  9-bis  del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e
          successive  modificazioni,  si  intendono  assolti  con  la
          presentazione  all'Istituto  nazionale   della   previdenza
          sociale (INPS), attraverso  modalita'  semplificate,  della
          comunicazione di assunzione, cessazione,  trasformazione  e
          proroga del rapporto di lavoro. 
              12.  L'INPS   trasmette,   in   via   informatica,   le
          comunicazioni semplificate di cui al comma  11  ai  servizi
          competenti, al Ministero del lavoro, della salute  e  delle
          politiche    sociali,    all'Istituto     nazionale     per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          nonche' alla prefettura-ufficio territoriale  del  Governo,
          nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita'  (SPC)  e
          nel rispetto delle regole tecniche  di  sicurezza,  di  cui
          all'art. 71, comma 1-bis, del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai  fini  di  quanto
          previsto dall'art. 4-bis, comma 6, del decreto  legislativo
          21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.». 
              - Il testo dell'art. 4 del  decreto-legge  29  dicembre
          2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          febbraio 2010, n. 24  (Interventi  urgenti  in  materia  di
          funzionalita' del sistema giudiziario) e' il seguente: 
              «Art. 4 (Misure urgenti per la  digitalizzazione  della
          giustizia). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro  della
          giustizia, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e   l'innovazione,   sentito   il   Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          e  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati   personali,
          adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione
          nel processo civile e nel processo penale delle  tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei
          principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
          82, e successive modificazioni. Le vigenti regole  tecniche
          del processo civile  telematico  continuano  ad  applicarsi
          fino alla data di entrata in vigore dei decreti di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
              2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte  le
          comunicazioni  e  notificazioni  per  via   telematica   si
          effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive
          modificazioni, del decreto del Presidente della  Repubblica
          11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche  stabilite
          con i decreti previsti dal  comma  1.  Fino  alla  data  di
          entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni  e
          le comunicazioni sono effettuate nei  modi  e  nelle  forme
          previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto. 
              3. All'art. 51, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
              «1. A decorrere dal quindicesimo  giorno  successivo  a
          quello della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana dei decreti di cui al  comma  2,  negli
          uffici  giudiziari  indicati  negli  stessi   decreti,   le
          notificazioni e le comunicazioni  di  cui  al  primo  comma
          dell'art.  170  del  codice   di   procedura   civile,   la
          notificazione di cui  al  primo  comma  dell'art.  192  del
          codice di procedura civile e ogni  altra  comunicazione  al
          consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo
          di posta elettronica certificata di  cui  all'art.  16  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2.  Allo
          stesso  modo  si  procede  per  le   notificazioni   e   le
          comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942,  n.
          267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato
          a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,  150  e  151,
          comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o
          comunicazione che contiene  dati  sensibili  e'  effettuata
          solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul
          sito internet individuato  dall'amministrazione,  dell'atto
          integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti
          di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
          82. 
              2.  Con  uno  o  piu'   decreti   aventi   natura   non
          regolamentare, da adottarsi entro  il  1°  settembre  2010,
          sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio
          nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli  avvocati
          interessati, il Ministro della giustizia, previa  verifica,
          accerta la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione,
          individuando  gli  uffici  giudiziari  nei  quali   trovano
          applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 
              3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
          le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
          alle  parti  che  non  hanno  provveduto  ad  istituire   e
          comunicare  l'indirizzo  elettronico  di  cui  al  medesimo
          comma,  sono  fatte  presso  la  cancelleria  o  segreteria
          dell'ufficio giudiziario.»; 
                b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
              «5.  Il  secondo   comma   dell'art.   16   del   regio
          decreto-legge 27 novembre 1933, n.  1578,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  22  gennaio  1934,  n.  36,  e'
          sostituito dal seguente: "Nell'albo e' indicato,  oltre  al
          codice   fiscale,   l'indirizzo   di   posta    elettronica
          certificata  comunicato  ai   sensi   dell'art.   16,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Gli
          indirizzi di posta  elettronica  certificata  ed  i  codici
          fiscali, aggiornati  con  cadenza  giornaliera,  sono  resi
          disponibili  per  via  telematica  al  Consiglio  nazionale
          forense  ed  al  Ministero  della  giustizia  nelle   forme
          previste dalle regole tecniche per l'adozione nel  processo
          civile   e   nel   processo   penale    delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione."». 
              3-bis.  Il  secondo  comma  dell'art.  16   del   regio
          decreto-legge 27 novembre 1933, n.  1578,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  gennaio  1934,   n.   36,
          introdotto dal comma 5 dell' art. 51 del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente: 
              «Nell'albo  e'  indicato,  oltre  al  codice   fiscale,
          l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato  ai
          sensi dell'art. 16, comma 7, del decreto-legge 29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2.  Gli  indirizzi  di  posta  elettronica
          certificata e i  codici  fiscali,  aggiornati  con  cadenza
          giornaliera, sono resi disponibili per  via  telematica  al
          Consiglio nazionale forense e al Ministero della  giustizia
          nelle forme previste dalle regole tecniche  per  l'adozione
          nel processo civile e nel processo penale delle  tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione». 
              4. All'art.  40  del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia,  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
          seguente comma: 
              «1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del
          diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato
          in misura superiore di almeno il  cinquanta  per  cento  di
          quello  previsto  per  il  rilascio  di  copia  in  formato
          elettronico.». 
              5. Fino all'emanazione del regolamento di cui  all'art.
          40 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          maggio 2002, n.  115,  i  diritti  di  copia  di  cui  agli
          Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo  decreto  sono  aumentati
          del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in
          formato  elettronico  di   atti   esistenti   nell'archivio
          informatico dell'ufficio giudiziario sono  determinati,  in
          ragione del numero delle pagine memorizzate,  nella  misura
          precedentemente   fissata   per    le    copie    cartacee.
          Conseguentemente,  fino  alla  stessa  data,   e'   sospesa
          l'applicazione  dell'Allegato  n.  8  al  medesimo  decreto
          limitatamente ai supporti che contengono  dati  informatici
          per i quali e' possibile calcolare le pagine memorizzate. 
              6.  Il  maggior  gettito  derivante  dall'aumento   dei
          diritti di cui ai commi 4 e 5 e'  versato  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnato, per  la  quota
          parte eccedente rispetto a  quanto  previsto  dall'art.  2,
          comma 2, lettera b), ad appositi capitoli  dello  stato  di
          previsione   del   Ministero   della   giustizia   per   il
          funzionamento e lo sviluppo del  sistema  informatico,  con
          esclusione delle spese di personale. 
              7. Il  Ministero  della  giustizia  puo'  avvalersi  di
          Consip S.p.a., anche in qualita' di centrale di committenza
          ai sensi dell'art. 33 del  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema  di
          digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per
          le ulteriori attivita' di  natura  informatica  individuate
          con decreto del Ministero  della  giustizia.  Il  Ministero
          della  giustizia  e  Consip   S.p.a.   stipulano   apposite
          convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla
          realizzazione delle attivita' di  cui  al  presente  comma,
          d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze  ai
          fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello  Stato.  Le
          disposizioni    del    presente    comma    si    applicano
          subordinatamente   all'autorizzazione   della   Commissione
          europea, previa  notifica  da  parte  del  Ministero  della
          giustizia. 
              8. Al codice di  procedura  civile  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 125, primo comma, sono aggiunte,  in  fine,
          le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»; 
              b) all'art. 163, terzo comma, n.  2),  le  parole:  «il
          cognome e la residenza dell'attore» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «il cognome, la residenza  e  il  codice  fiscale
          dell'attore»  e  le  parole:  «il  nome,  il  cognome,   la
          residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e  delle
          persone  che  rispettivamente   li   rappresentano   o   li
          assistono» sono sostituite dalle  seguenti:  «il  nome,  il
          cognome, il codice fiscale, la residenza o il  domicilio  o
          la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente
          li rappresentano o li assistono»; 
              c) all'art. 167, primo comma, dopo  le  parole:  «Nella
          comparsa di risposta il convenuto deve  proporre  tutte  le
          sue difese prendendo posizione sui fatti posti  dall'attore
          a fondamento della  domanda,  indicare»  sono  inserite  le
          seguenti: «le proprie generalita' e il codice fiscale,»; 
              d) dopo l'art. 149 e' inserito il seguente: 
              «Art.   149-bis   (Notificazione    a    mezzo    posta
          elettronica). - Se non  e'  fatto  espresso  divieto  dalla
          legge,  la  notificazione  puo'  eseguirsi  a  mezzo  posta
          elettronica certificata, anche previa estrazione  di  copia
          informatica del documento cartaceo. 
              Se  procede  ai  sensi  del  primo  comma,  l'ufficiale
          giudiziario   trasmette   copia    informatica    dell'atto
          sottoscritta con  firma  digitale  all'indirizzo  di  posta
          elettronica  certificata  del  destinatario  risultante  da
          pubblici elenchi. 
              La notifica si intende perfezionata nel momento in  cui
          il gestore rende disponibile il documento informatico nella
          casella di posta elettronica certificata del destinatario. 
              L'ufficiale giudiziario  redige  la  relazione  di  cui
          all'art.  148,  primo  comma,  su   documento   informatico
          separato,  sottoscritto  con  firma  digitale  e  congiunto
          all'atto cui si riferisce mediante  strumenti  informatici,
          individuati  con  apposito  decreto  del  Ministero   della
          giustizia. La relazione contiene  le  informazioni  di  cui
          all'art. 148, secondo  comma,  sostituito  il  luogo  della
          consegna con l'indirizzo di  posta  elettronica  presso  il
          quale l'atto e' stato inviato. 
              Al  documento  informatico  originale  o   alla   copia
          informatica del documento cartaceo sono  allegate,  con  le
          modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e
          di consegna previste dalla normativa, anche  regolamentare,
          concernente la trasmissione e la  ricezione  dei  documenti
          informatici trasmessi in via telematica. 
              Eseguita  la  notificazione,  l'ufficiale   giudiziario
          restituisce all'istante o al  richiedente,  anche  per  via
          telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di
          notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.»; 
                d-bis)  all'art.  530  sono  aggiunti,  in  fine,   i
          seguenti commi: 
              «Il  giudice  dell'esecuzione  puo'  stabilire  che  il
          versamento della cauzione, la presentazione delle  offerte,
          lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai
          sensi  degli  articoli  532,  534  e  534-bis,  nonche'  il
          pagamento  del  prezzo,  siano  effettuati  con   modalita'
          telematiche. 
              In ogni caso il giudice dell'esecuzione  puo'  disporre
          che sia effettuata la pubblicita' prevista  dall'art.  490,
          secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del
          termine per la presentazione delle  offerte  o  della  data
          dell'incanto»; 
              d-ter) all'art. 533, primo comma, il primo  periodo  e'
          sostituito dal seguente: «Il commissionario  assicura  agli
          interessati  la  possibilita'  di  esaminare,   anche   con
          modalita' telematiche, le cose poste in vendita almeno  tre
          giorni  prima  della  data  fissata  per  l'esperimento  di
          vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente  prima
          del pagamento integrale del prezzo»; 
              d-quater) il primo comma dell'art. 540 e' abrogato; 
              d-quinquies) all'art.  569,  dopo  il  terzo  comma  e'
          inserito il seguente: 
              «Con la stessa ordinanza, il giudice puo' stabilire che
          il  versamento  della  cauzione,  la  presentazione   delle
          offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei
          casi previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del  prezzo,
          siano effettuati con modalita' telematiche»; 
                d-sexies) all'art. 591-bis, primo comma, e' aggiunto,
          in fine, il  seguente  periodo:  «Si  applica  l'art.  569,
          quarto comma». 
              8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di
          procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
          regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) dopo l'art. 161-bis e' inserito il seguente: 
              «Art. 161-ter (Vendite con modalita' telematiche). - Il
          Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto  le
          regole tecnico-operative per lo svolgimento  della  vendita
          di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi
          previsti  dal  codice,  nel  rispetto   dei   principi   di
          competitivita',  trasparenza,  semplificazione,  efficacia,
          sicurezza,  esattezza   e   regolarita'   delle   procedure
          telematiche.   Con    successivi    decreti    le    regole
          tecnico-operative di  cui  al  primo  comma  sono  adeguate
          all'evoluzione scientifica e tecnologica»; 
                b) nel titolo IV, capo II, dopo l'art.  169-ter  sono
          aggiunti i seguenti: 
              «Art. 169-quater (Ulteriori modalita' del pagamento del
          prezzo di acquisto). - Il prezzo di  acquisto  puo'  essere
          versato con sistemi  telematici  di  pagamento  ovvero  con
          carte di debito, di credito o prepagate o con  altri  mezzi
          di  pagamento  con  moneta  elettronica   disponibili   nei
          circuiti bancario e postale. 
              Art. 169-quinquies (Prospetto riepilogativo delle stime
          e delle vendite). - I  soggetti  nominati  commissionari  a
          norma dell'art. 532 del codice, o ai quali sono affidate le
          vendite con incanto a  norma  dell'art.  534  del  medesimo
          codice, al  termine  di  ciascun  semestre  trasmettono  al
          giudice dell'esecuzione,  al  presidente  del  tribunale  e
          all'ufficiale   giudiziario    dirigente    un    prospetto
          informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo
          di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione,
          per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei  beni
          pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'art.
          518  del  codice,  della  stima   effettuata   dall'esperto
          nominato e del prezzo di vendita»; 
                c) l'art. 173-quinquies e' sostituito dal seguente: 
              «Art.    173-quinquies    (Ulteriori    modalita'    di
          presentazione  delle  offerte  d'acquisto,  di  prestazione
          della cauzione e di versamento del prezzo). -  Il  giudice,
          con l'ordinanza di  vendita  di  cui  all'art.  569,  terzo
          comma, del  codice,  puo'  disporre  che  la  presentazione
          dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione  ai
          sensi degli articoli 571,  579,  580  e  584  del  medesimo
          codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento
          ovvero con carte di debito, di credito o  prepagate  o  con
          altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili
          nei   circuiti   bancario   e   postale   e   mediante   la
          comunicazione, a mezzo di telefax o posta  elettronica,  di
          una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte  dai
          predetti articoli,  nel  rispetto  della  normativa,  anche
          regolamentare,   concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione  e  la  ricezione  dei  documenti  informatici
          teletrasmessi. 
              Il versamento del prezzo puo' essere effettuato con  le
          stesse modalita' di cui al primo comma». 
              8-ter. Il decreto  del  Ministro  della  giustizia  che
          stabilisce le regole tecnico-operative per  lo  svolgimento
          delle vendite con modalita' telematiche, previsto dall'art.
          161-ter delle disposizioni per l'attuazione del  codice  di
          procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
          regio decreto 18 dicembre 1941,  n.  1368,  introdotto  dal
          comma 8-bis, lettera a), del presente articolo, e' adottato
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto. 
              9. Per consentire il pagamento, da parte  dei  privati,
          con sistemi telematici di pagamento  ovvero  con  carte  di
          debito, di  credito  o  prepagate  o  con  altri  mezzi  di
          pagamento con moneta elettronica disponibili  nei  circuiti
          bancario e postale, del contributo unificato,  del  diritto
          di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli
          ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione
          ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a
          spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese  di
          mantenimento,  delle  pene   pecuniarie,   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie e delle  sanzioni  pecuniarie  il
          Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello  Stato,  di  intermediari
          abilitati che,  ricevuto  il  versamento  delle  somme,  ne
          effettuano il  riversamento  alla  Tesoreria  dello  Stato,
          registrando in apposito sistema informatico a  disposizione
          dell'amministrazione i pagamenti  eseguiti  e  la  relativa
          causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli
          e gli articoli d'entrata. Entro 60  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  il  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, determina con proprio  decreto,  sentito  il
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento,
          la rendicontazione  e  l'interconnessione  dei  sistemi  di
          pagamento,  nonche'   il   modello   di   convenzione   che
          l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare
          servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze,  stipula  apposite
          convenzioni a seguito di  procedura  di  gara  ad  evidenza
          pubblica   per   la   fornitura   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato. Le convenzioni  di  cui  al  presente
          articolo    prevedono    che    gli     oneri     derivanti
          dall'allestimento   e   dal   funzionamento   del   sistema
          informatico sono a carico degli intermediari abilitati. 
              10. Il  Ministro  della  giustizia  e'  autorizzato  ad
          adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare
          la tipologia e  le  modalita'  di  estrazione,  raccolta  e
          trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della
          giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente,
          senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
          Stato. 
              11. Si considerano in ogni caso  necessarie,  ai  sensi
          dell' art. 34, comma 4, della legge 31  dicembre  2009,  n.
          196, le  spese  continuative  relative  alla  gestione  dei
          sistemi  informatici   del   Ministero   della   giustizia,
          derivanti dall'adesione a contratti  quadro  stipulati  dal
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione.». 
              - Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221
          (Ulteriori misure urgenti per la  crescita  del  Paese)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  19  ottobre  2012,  n.
          245, S.O. 
              - La legge 24 dicembre 2012, n. 228  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato - Legge  di  stabilita'  2013)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O. 
              - Il testo dell'art. 38  del  decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la  semplificazione
          e la trasparenza amministrativa e  per  l'efficienza  degli
          uffici giudiziari) e' il seguente: 
              «Art. 38 (Processo amministrativo digitale).  -  1.  Il
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio
          2010, n. 104, e' adottato entro sessanta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto.  Il  Consiglio   di   Presidenza   della
          giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia  digitale
          rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta,
          decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso. 
              1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2016, il  comma  2-bis
          dell'art. 136 del codice del  processo  amministrativo,  di
          cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
          104, e' sostituito dal seguente: 
              "2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti  del  giudice,
          dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e
          delle  parti  sono   sottoscritti   con   firma   digitale.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   13
          febbraio  2001,  n.  123  (Regolamento  recante  disciplina
          sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo
          civile, nel processo amministrativo e nel processo  dinanzi
          alle sezioni giurisdizionali  della  Corte  dei  conti)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 2001, n. 89. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   11
          febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni  per
          l'utilizzo della posta  elettronica  certificata,  a  norma
          dell'art.  27  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97. 
              - Il  decreto  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie  2  novembre  2005  (Regole  tecniche   per   la
          formazione,  la  trasmissione  e  la   validazione,   anche
          temporale,  della   posta   elettronica   certificata)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15  novembre  2005,  n.
          266. 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
          data 6 maggio 2009 (Disposizioni in materia di  rilascio  e
          di uso  della  casella  di  posta  elettronica  certificata
          assegnata  ai  cittadini)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          3  dicembre  2013  (Regole  tecniche  per   il   protocollo
          informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47,  57-bis
          e 71, del Codice dell'amministrazione digitale  di  cui  al
          decreto legislativo n. 82 del  2005)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione,
          trasmissione,   copia,   duplicazione,    riproduzione    e
          validazione temporale dei documenti informatici nonche'  di
          formazione e conservazione dei documenti informatici  delle
          pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli  20,  22,
          23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del  Codice
          dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
          n. 82 del 2005) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  12
          gennaio 2015, n. 8. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          in  data  23   aprile   2015   (Delega   di   funzioni   al
          Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri prof. Claudio De  Vincenti)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2015, n. 102. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  luglio  2010,  n.
          156, S.O. 
              - Il citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
          S.O. 
              - Il citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio  2003,  n.
          174, S.O. 
              -  Il  testo  dell'art.  1  del  citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e'  il
          seguente: 
              «Art. 1 (Oggetto  e  definizioni).  -  1.  Il  presente
          regolamento stabilisce le caratteristiche  e  le  modalita'
          per l'erogazione e la fruizione di servizi di  trasmissione
          di  documenti  informatici   mediante   posta   elettronica
          certificata. 
              2. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
              a) busta di trasporto,  il  documento  informatico  che
          contiene il messaggio di posta elettronica certificata; 
              b) Centro nazionale per  l'informatica  nella  pubblica
          amministrazione,   di    seguito    denominato:    «CNIPA»,
          l'organismo  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  come  modificato
          dall'art. 176, comma 3, del decreto legislativo  30  giugno
          2003, n. 196; 
              c)  dati  di  certificazione,  i  dati  inseriti  nelle
          ricevute indicate dal presente regolamento,  relativi  alla
          trasmissione   del   messaggio   di    posta    elettronica
          certificata; 
              d) dominio di posta elettronica certificata,  l'insieme
          di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata
          il cui indirizzo fa riferimento,  nell'estensione,  ad  uno
          stesso dominio della rete Internet,  definito  secondo  gli
          standard propri di tale rete; 
              e) log dei  messaggi,  il  registro  informatico  delle
          operazioni relative alle trasmissioni  effettuate  mediante
          posta elettronica certificata tenuto dal gestore; 
              f)  messaggio  di  posta  elettronica  certificata,  un
          documento informatico composto dal testo del messaggio, dai
          dati  di  certificazione  e   dagli   eventuali   documenti
          informatici allegati; 
              g) posta elettronica certificata, ogni sistema di posta
          elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione
          elettronica attestante l'invio e la consegna  di  documenti
          informatici; 
              h)  posta  elettronica,  un  sistema   elettronico   di
          trasmissione di documenti informatici; 
              i) riferimento temporale, l'informazione contenente  la
          data e l'ora che viene associata ad un messaggio  di  posta
          elettronica certificata; 
              l) utente di posta elettronica certificata, la  persona
          fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
          qualsiasi ente, associazione o organismo, nonche' eventuali
          unita' organizzative interne ove presenti, che sia mittente
          o destinatario di posta elettronica certificata; 
              m) virus informatico, un programma  informatico  avente
          per scopo o per effetto il  danneggiamento  di  un  sistema
          informatico o telematico, dei dati o dei programmi in  esso
          contenuti o  ad  esso  pertinenti,  ovvero  l'interruzione,
          totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.». 
              - Il  testo  dell'art.  5  dell'Allegato  2  al  citato
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' il seguente: 
              «Art. 5 (Formazione e tenuta dei fascicoli di  parte  e
          d'ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti  e
          ricostituzione di atti).  -  1.  Ciascuna  parte,  all'atto
          della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio
          fascicolo,  contenente  gli  originali  degli  atti  ed   i
          documenti di cui  intende  avvalersi  nonche'  il  relativo
          indice. 
              2. 
              3. Allorche' riceve il deposito dell'atto  introduttivo
          del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in
          formato digitale, corredato  di  indice  cronologico  degli
          atti e documenti delle parti, dei verbali  di  udienza  per
          estratto, di ogni atto e  provvedimento  del  giudice,  dei
          suoi ausiliari e della segreteria. 
              4. Il segretario, dopo aver controllato la  regolarita'
          anche fiscale degli atti  e  dei  documenti  depositati  da
          ciascuna parte, data e sottoscrive l'indice  del  fascicolo
          ogni  qualvolta  viene  inserito  in  esso  un  atto  o  un
          documento. 
              5. In caso di  smarrimento,  furto  o  distruzione  del
          fascicolo d'ufficio o di singoli  atti  il  presidente  del
          tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in
          udienza, il collegio, ne da' comunicazione al segretario  e
          alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o  deposito
          di copia autentica, che tiene luogo dell'originale. Qualora
          non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto,
          fissa una camera di consiglio, di cui e' dato  avviso  alle
          parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo.  Il
          collegio, con ordinanza,  accerta  il  contenuto  dell'atto
          mancante e stabilisce se, e in  quale  tenore,  esso  debba
          essere ricostituito;  se  non  e'  possibile  accertare  il
          contenuto dell'atto il collegio ne ordina la  rinnovazione,
          se necessario e possibile, prescrivendone il modo.». 
              - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 7
          marzo 2005, n. 82, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
              a) allineamento dei dati: il processo di  coordinamento
          dei dati presenti in piu' archivi finalizzato alla verifica
          della corrispondenza delle informazioni in essi contenute; 
              b)  autenticazione  del   documento   informatico:   la
          validazione   del    documento    informatico    attraverso
          l'associazione di dati informatici  relativi  all'autore  o
          alle circostanze, anche temporali, della redazione; 
              c)  carta   d'identita'   elettronica:   il   documento
          d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica
          del  titolare  rilasciato  su  supporto  informatico  dalle
          amministrazioni comunali con  la  prevalente  finalita'  di
          dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare; 
              d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato
          su supporto informatico per consentire  l'accesso  per  via
          telematica   ai    servizi    erogati    dalle    pubbliche
          amministrazioni; 
              e) certificati elettronici: gli  attestati  elettronici
          che collegano all'identita' del titolare i dati  utilizzati
          per verificare le firme elettroniche; 
              f) certificato qualificato: il certificato  elettronico
          conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva
          1999/93/CE, rilasciati da certificatori che  rispondono  ai
          requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva; 
              g) certificatore: il soggetto  che  presta  servizi  di
          certificazione delle  firme  elettroniche  o  che  fornisce
          altri servizi connessi con queste ultime; 
              h) chiave privata: l'elemento della  coppia  di  chiavi
          asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
          quale  si  appone   la   firma   digitale   sul   documento
          informatico; 
              i) chiave pubblica: l'elemento della coppia  di  chiavi
          asimmetriche destinato ad  essere  reso  pubblico,  con  il
          quale si verifica la firma digitale apposta  sul  documento
          informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche; 
              i-bis) copia informatica  di  documento  analogico:  il
          documento informatico avente contenuto  identico  a  quello
          del documento analogico da cui e' tratto; 
              i-ter) copia per immagine su  supporto  informatico  di
          documento  analogico:  il  documento   informatico   avente
          contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
          da cui e' tratto; 
              i-quater) copia informatica di  documento  informatico:
          il documento informatico avente contenuto identico a quello
          del documento da cui e' tratto su supporto informatico  con
          diversa sequenza di valori binari; 
              i-quinquies)  duplicato   informatico:   il   documento
          informatico  ottenuto  mediante  la  memorizzazione,  sullo
          stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
          sequenza di valori binari del documento originario; 
              l) dato a  conoscibilita'  limitata:  il  dato  la  cui
          conoscibilita' e'  riservata  per  legge  o  regolamento  a
          specifici soggetti o categorie di soggetti; 
              m)  dato  delle  pubbliche  amministrazioni:  il   dato
          formato,   o   comunque   trattato    da    una    pubblica
          amministrazione; 
              n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; 
              n-bis) riutilizzo: uso del  dato  di  cui  all'art.  2,
          comma 1, lettera e), del  decreto  legislativo  24  gennaio
          2006, n. 36; 
              o) disponibilita': la possibilita' di accedere ai  dati
          senza restrizioni non riconducibili a  esplicite  norme  di
          legge; 
              p)   documento   informatico:    la    rappresentazione
          informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
              p-bis) documento  analogico:  la  rappresentazione  non
          informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
              q) firma  elettronica:  l'insieme  dei  dati  in  forma
          elettronica, allegati oppure connessi tramite  associazione
          logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
          identificazione informatica; 
              q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di  dati  in
          forma elettronica allegati oppure connessi a  un  documento
          informatico che consentono l'identificazione del firmatario
          del documento e  garantiscono  la  connessione  univoca  al
          firmatario, creati con mezzi sui quali il  firmatario  puo'
          conservare un controllo esclusivo,  collegati  ai  dati  ai
          quali detta firma si riferisce in  modo  da  consentire  di
          rilevare se  i  dati  stessi  siano  stati  successivamente
          modificati; 
              r) firma elettronica qualificata: un  particolare  tipo
          di  firma  elettronica  avanzata  che  sia  basata  su   un
          certificato   qualificato   e   realizzata   mediante    un
          dispositivo sicuro per la creazione della firma; 
              s)  firma  digitale:  un  particolare  tipo  di   firma
          elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e
          su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e  una
          privata, correlate  tra  loro,  che  consente  al  titolare
          tramite la chiave privata  e  al  destinatario  tramite  la
          chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
          verificare la provenienza e l'integrita'  di  un  documento
          informatico o di un insieme di documenti informatici; 
              t)  fruibilita'  di  un  dato:   la   possibilita'   di
          utilizzare  il  dato  anche   trasferendolo   nei   sistemi
          informativi automatizzati di un'altra amministrazione; 
              u) gestione informatica dei documenti: l'insieme  delle
          attivita' finalizzate alla  registrazione  e  segnatura  di
          protocollo, nonche' alla  classificazione,  organizzazione,
          assegnazione, reperimento  e  conservazione  dei  documenti
          amministrativi formati o acquisiti  dalle  amministrazioni,
          nell'ambito  del  sistema  di  classificazione   d'archivio
          adottato, effettuate mediante sistemi informatici; 
              u-bis) gestore di  posta  elettronica  certificata:  il
          soggetto che presta servizi di trasmissione  dei  documenti
          informatici mediante la posta elettronica certificata; 
              u-ter)  identificazione  informatica:  la   validazione
          dell'insieme  di  dati  attribuiti  in  modo  esclusivo  ed
          univoco ad un soggetto, che ne consentono  l'individuazione
          nei sistemi informativi,  effettuata  attraverso  opportune
          tecnologie  anche  al  fine  di  garantire   la   sicurezza
          dell'accesso; 
              v) originali non unici: i documenti  per  i  quali  sia
          possibile  risalire  al  loro  contenuto  attraverso  altre
          scritture  o  documenti  di   cui   sia   obbligatoria   la
          conservazione, anche se in possesso di terzi; 
              v-bis)  posta  elettronica  certificata:   sistema   di
          comunicazione in grado di attestare  l'invio  e  l'avvenuta
          consegna di un messaggio di posta elettronica e di  fornire
          ricevute opponibili ai terzi; 
              z)    pubbliche    amministrazioni     centrali:     le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le istituzioni universitarie, gli  enti  pubblici
          non economici nazionali, l'Agenzia  per  la  rappresentanza
          negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni   (ARAN),   le
          agenzie di cui al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
          300; 
              aa) titolare: la persona fisica cui  e'  attribuita  la
          firma elettronica e che ha accesso ai  dispositivi  per  la
          creazione della firma elettronica; 
              bb) validazione temporale: il risultato della procedura
          informatica  con  cui  si  attribuiscono,  ad  uno  o  piu'
          documenti informatici, una data ed un orario opponibili  ai
          terzi.».