Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il  presente  decreto  stabilisce  le  regole  tecnico-operative
previste dall'articolo 13 delle disposizioni di  attuazione  del  CPA
per la realizzazione del processo amministrativo telematico, mediante
l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, si  procede  al  trattamento
dei dati con  modalita'  informatiche  automatiche,  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del Codice dei dati personali. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo del citato art. 13  dell'Allegato  2  al
          decreto legislativo n. 104 del 2010, si vedano le note alle
          premesse. 
              - Il testo degli articoli 46 e 47  del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' il seguente: 
              «Art. 46 (Titolari dei trattamenti). -  1.  Gli  uffici
          giudiziari di ogni ordine e grado, il  Consiglio  superiore
          della magistratura, gli altri organi di  autogoverno  e  il
          Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti  di
          dati  personali  relativi  alle   rispettive   attribuzioni
          conferite per legge o regolamento. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia  sono
          individuati,  nell'allegato  C)  al  presente   codice,   i
          trattamenti non occasionali di cui al  comma  1  effettuati
          con strumenti elettronici, relativamente a banche  di  dati
          centrali od oggetto di interconnessione tra piu'  uffici  o
          titolari. I provvedimenti con cui  il  Consiglio  superiore
          della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui
          al comma 1  individuano  i  medesimi  trattamenti  da  essi
          effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto  del
          Ministro della giustizia.». 
              «Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia).  -  1.
          In caso di trattamento di dati personali effettuato  presso
          uffici  giudiziari  di  ogni  ordine  e  grado,  presso  il
          Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
          autogoverno  e  il  Ministero  della  giustizia,   non   si
          applicano, se il trattamento e' effettuato per  ragioni  di
          giustizia, le seguenti disposizioni del codice: 
              a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18  a  22,  37,  38,
          commi da 1 a 5, e da 39 a 45; 
              b) articoli da 145 a 151. 
              2.  Agli  effetti  del  presente  codice  si  intendono
          effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti  di  dati
          personali   direttamente   correlati    alla    trattazione
          giudiziaria di affari e di controversie, o che, in  materia
          di trattamento giuridico  ed  economico  del  personale  di
          magistratura, hanno una diretta  incidenza  sulla  funzione
          giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive  su  uffici
          giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non  ricorrono
          per  l'ordinaria  attivita'  amministrativo-gestionale   di
          personale, mezzi o strutture, quando non e' pregiudicata la
          segretezza di  atti  direttamente  connessi  alla  predetta
          trattazione.».