Art. 2 
 
 
Finanziamento  alle  imprese  garantito  da  trasferimento  di   bene
                immobile sospensivamente condizionato 
 
  1.  Al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   dopo
l'articolo 48 e' aggiunto il seguente articolo: 
  «Art. 48-bis (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento
di bene immobile sospensivamente condizionato). - 1. Il contratto  di
finanziamento concluso tra  un  imprenditore  e  una  banca  o  altro
soggetto autorizzato a  concedere  finanziamenti  nei  confronti  del
pubblico puo' essere  garantito  dal  trasferimento,  in  favore  del
creditore o di una societa' dallo stesso controllata  o  al  medesimo
collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e  autorizzata
ad  acquistare,  detenere,  gestire  e   trasferire   diritti   reali
immobiliari, della proprieta' di un immobile o di  un  altro  diritto
immobiliare  dell'imprenditore  o  di   un   terzo,   sospensivamente
condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5. 
  2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto  di  avvalersi
degli effetti del patto di cui al comma 1,  purche'  al  proprietario
sia corrisposta l'eventuale differenza tra il  valore  di  stima  del
diritto e  l'ammontare  del  debito  inadempiuto  e  delle  spese  di
trasferimento. 
  3. Il trasferimento  non  puo'  essere  convenuto  in  relazione  a
immobili adibiti  ad  abitazione  principale  del  proprietario,  del
coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado. 
  4. Il patto di cui al comma 1  puo'  essere  stipulato  al  momento
della conclusione del contratto  di  finanziamento  o,  anche  per  i
contratti in corso al momento dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per atto notarile, in sede di successiva modificazione delle
condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia gia'  garantito
da   ipoteca,   il   trasferimento    sospensivamente    condizionato
all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e
iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria. 
  5. Per gli effetti  del  presente  articolo,  si  ha  inadempimento
quando il mancato pagamento si  protrae  per  oltre  sei  mesi  dalla
scadenza di almeno tre rate,  anche  non  consecutive,  nel  caso  di
obbligo di rimborso a rate  mensili;  o  per  oltre  sei  mesi  dalla
scadenza anche di una sola rata, quando  il  debitore  e'  tenuto  al
rimborso rateale secondo termini di  scadenza  superiori  al  periodo
mensile; ovvero, per oltre  sei  mesi,  quando  non  e'  prevista  la
restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale,  dalla
scadenza del rimborso previsto nel  contratto  di  finanziamento.  Al
verificarsi dei presupposti di cui al presente comma, il creditore e'
tenuto a notificare al  debitore  e,  se  diverso,  al  titolare  del
diritto  reale  immobiliare,  nonche'  a  coloro  che  hanno  diritti
derivanti   da   titolo   iscritto   o    trascritto    sull'immobile
successivamente alla trascrizione del patto di cui  al  comma  1  una
dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di  cui  al
medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo. 
  6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della  dichiarazione
di cui al comma 5, il creditore chiede al  presidente  del  tribunale
del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la
stima, con relazione giurata, del diritto reale  immobiliare  oggetto
del patto di cui al comma 1. Si applica l'articolo 1349, primo comma,
del codice civile. Il perito comunica il valore di stima al debitore,
e,  se  diverso,  al  titolare  del  diritto  reale  immobiliare,  al
creditore nonche' a coloro che  hanno  diritti  derivanti  da  titolo
iscritto o trascritto sull'immobile successivamente alla trascrizione
del patto di cui al comma 1. 
  7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha  comunque
diritto di avvalersi degli effetti del patto di  cui  al  comma  1  e
l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da
versare al titolare del diritto reale immobiliare. 
  8.  La  condizione  sospensiva  di  inadempimento,  verificatisi  i
presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della
comunicazione al creditore del valore di stima  di  cui  al  comma  6
ovvero al momento  dell'avvenuto  versamento  all'imprenditore  della
predetta  differenza,  qualora  il  valore  di  stima  sia  superiore
all'ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte  le  spese
ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento  contiene
l'espressa previsione di un conto  corrente  bancario,  intestato  al
titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il  creditore  deve
accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di  stima  e
l'ammontare del debito inadempiuto. 
  9. Ai fini pubblicitari connessi all'annotazione  di  cancellazione
della condizione sospensiva,  il  creditore,  anche  unilateralmente,
rende  nell'atto  notarile  di  avveramento  della   condizione   una
dichiarazione, a norma dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con   cui   attesta
l'inadempimento del debitore a norma del comma 5, producendo altresi'
estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214
del codice civile. 
  10. Puo' farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo
anche quando il diritto reale immobiliare gia' oggetto del  patto  di
cui  al  comma  1  sia   sottoposto   ad   esecuzione   forzata   per
espropriazione. In tal  caso  l'accertamento  dell'inadempimento  del
debitore  e'  compiuto,  su  istanza  del  creditore,   dal   giudice
dell'esecuzione e il valore  di  stima  e'  determinato  dall'esperto
nominato dallo stesso giudice. Il  giudice  dell'esecuzione  provvede
all'accertamento  dell'inadempimento  con  ordinanza,   fissando   il
termine entro il quale  il  creditore  deve  versare  una  somma  non
inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi
diritto di prelazione anteriore a  quello  dell'istante  ovvero  pari
all'eventuale  differenza  tra  il  valore  di  stima  del   bene   e
l'ammontare  del  debito  inadempiuto.  Avvenuto  il  versamento,  il
giudice dell'esecuzione, con decreto, da' atto dell'avveramento della
condizione. Il decreto e' annotato ai fini della cancellazione  della
condizione, a  norma  dell'articolo  2668  del  codice  civile.  Alla
distribuzione della somma ricavata si provvede  in  conformita'  alle
disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice  di
procedura civile. 
  11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando  il
diritto reale immobiliare e' sottoposto ad esecuzione a  norma  delle
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. 
  12. Quando, dopo la trascrizione del  patto  di  cui  al  comma  1,
sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare,
il creditore, se e' stato ammesso al passivo, puo'  fare  istanza  al
giudice delegato perche', sentiti  il  curatore  e  il  comitato  dei
creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile. 
  13. Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita
il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicita' nei
registri  immobiliari  del  mancato  definitivo   avveramento   della
condizione sospensiva.».