Art. 4 
 
 
           Disposizioni in materia espropriazione forzata 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 492, terzo comma, e' aggiunto in fine  il  seguente
periodo: «Il pignoramento deve contenere l'avvertimento che, a  norma
dell'articolo 615, secondo comma,  terzo  periodo,  l'opposizione  e'
inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita  o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo  che  sia
fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di  non
aver  potuto  proporla  tempestivamente   per   causa   a   lui   non
imputabile.»; 
  b) all'articolo 503, secondo comma, dopo le  parole  «dell'articolo
568» sono aggiunte le seguenti: «nonche', nel caso  di  beni  mobili,
degli articoli 518 e 540-bis»; 
  c) all'articolo 532, secondo comma, il secondo e il  terzo  periodo
sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa  altresi'  il  numero
complessivo, non superiore a tre, degli  esperimenti  di  vendita,  i
criteri per determinare i relativi ribassi, le modalita' di  deposito
della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non  superiore
a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto  incaricato  della  vendita
deve restituire  gli  atti  in  cancelleria.  Quando  gli  atti  sono
restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono
istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata
del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti  di
cui  all'articolo  164-bis  delle  disposizioni  di  attuazione   del
presente codice.»; 
  d) all'articolo 560: 
  1) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il provvedimento e'
attuato   dal   custode   secondo   le   disposizioni   del   giudice
dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle  formalita'  di
cui  agli  articoli  605  e  seguenti,  anche  successivamente   alla
pronuncia    del    decreto    di    trasferimento     nell'interesse
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi  non  lo  esentano.
Per l'attuazione dell'ordine il giudice puo'  avvalersi  della  forza
pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.»; 
  2) al quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
interessati a presentare  l'offerta  di  acquisto  hanno  diritto  di
esaminare i beni in vendita entro sette giorni  dalla  richiesta.  La
richiesta e' formulata mediante il portale delle vendite pubbliche  e
non puo' essere resa nota a persona diversa dal custode. La  disamina
dei beni si svolge con modalita' idonee a garantire  la  riservatezza
dell'identita' degli interessati  e  ad  impedire  che  essi  abbiano
contatti tra loro.»; 
    e) all'articolo 569, quarto comma,  le  parole  «puo'  stabilire»
sono  sostituite  dalle  seguenti:   «stabilisce,   salvo   che   sia
pregiudizievole per gli interessi dei creditori o  per  il  sollecito
svolgimento  della  procedura,»  e  dopo  le  parole  «con  modalita'
telematiche»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nel  rispetto  della
normativa   regolamentare   di   cui   all'articolo   161-ter   delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice»; 
  f) all'articolo 588, dopo le parole «istanza di assegnazione»  sono
aggiunte le seguenti: «, per se' o a favore di un terzo,»; 
  g) dopo l'articolo 590, e' inserito il seguente: 
  «Art. 590-bis (Assegnazione a favore di un terzo). - «Il  creditore
che e' rimasto assegnatario a favore di un terzo deve  dichiarare  in
cancelleria,  nei  cinque  giorni  dalla  pronuncia  in  udienza  del
provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del
terzo  a  favore  del  quale  deve  essere   trasferito   l'immobile,
depositando la dichiarazione del  terzo  di  volerne  profittare.  In
mancanza, il trasferimento e' fatto a favore del creditore.  In  ogni
caso, gli obblighi  derivanti  dalla  presentazione  dell'istanza  di
assegnazione a norma del  presente  articolo  sono  esclusivamente  a
carico del creditore.»; 
    h) all'articolo 591, secondo  comma,  dopo  le  parole  «fino  al
limite di un quarto» sono aggiunte le seguenti:  «e,  dopo  il  terzo
tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della meta'»; 
    i) all'articolo 596, primo comma: 
  1)  dopo  le  parole:  «provvede   a   formare   un   progetto   di
distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»; 
  2) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il  progetto  di
distribuzione parziale non puo' superare il novanta per  cento  delle
somme da ripartire.». 
    l) all'articolo 615, secondo comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nell'esecuzione per  espropriazione  l'opposizione
e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita
o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che  sia
fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver
potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»; 
    m)  all'articolo  648,  primo  comma,  la  parola  «concede»   e'
sostituita dalle seguenti: «deve concedere». 
  2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre  2012  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 9-sexies e'  sostituito  dal  seguente:  «9-sexies.  Il
professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del  codice  di
procedura civile, entro dieci giorni dalla  pronuncia  dell'ordinanza
di  vendita,  deposita  un  rapporto  riepilogativo  iniziale   delle
attivita' svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo
iniziale, il professionista  deposita,  con  cadenza  semestrale,  un
rapporto riepilogativo periodico delle attivita' svolte. Entro  dieci
giorni  dall'approvazione   del   progetto   di   distribuzione,   il
professionista delegato deposita  un  rapporto  riepilogativo  finale
delle attivita' svolte successivamente al deposito  del  rapporto  di
cui al periodo precedente.»; 
  b) al comma 9-septies,  primo  periodo,  le  parole:  «il  rapporto
riepilogativo  finale  previsto  per  i  procedimenti  di  esecuzione
forzata» sono sostituite dalle seguenti:  «i  rapporti  riepilogativi
previsti per i procedimenti di esecuzione forzata». 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e l), si applicano
ai procedimenti di esecuzione  forzata  per  espropriazione  iniziati
successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto. 
  4. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), n. 1), si applica
agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti  di  esecuzione
forzata per espropriazione immobiliare,  successivamente  al  decorso
del termine di trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  5. La disposizione di cui alla lettera e) si applica  alle  vendite
forzate di beni immobili disposte dopo il sessantesimo  giorno  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g), si applicano
alle  istanze  di  assegnazione  presentate,  nei   procedimenti   di
esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al
decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  7. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettera
h), si tiene conto, per il computo del numero  degli  esperimenti  di
vendita anche di quelli  svolti  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto.