Art. 5 
 
 
Accesso degli organi delle procedure  concorsuali  alle  informazioni
                     contenute nelle banche dati 
 
  1. All'articolo 155-sexies delle  disposizioni  di  attuazione  del
codice di  procedura  civile  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «Ai fini del recupero  o  della  cessione  dei  crediti,  il
curatore,  il  commissario  e  il  liquidatore   giudiziale   possono
avvalersi delle medesime disposizioni  anche  per  accedere  ai  dati
relativi ai soggetti nei cui confronti la  procedura  ha  ragioni  di
credito, anche in mancanza di titolo esecutivo  nei  loro  confronti.
Quando di tali disposizioni ci si  avvale  nell'ambito  di  procedure
concorsuali   e   di   procedimenti   in   materia    di    famiglia,
l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.».