Art. 5 Disposizioni in materia di personale 1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti. 3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennita' di missione di cui al comma 2 e' calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse: a) missioni Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat, missione UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, personale impiegato in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi, missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman; b) nell'ambito della missione Resolute Support: 1) per il personale impiegato a Molesworth: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna; 2) per il personale impiegato a Eindhoven: diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi; c) nell'ambito della missione di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, per il personale impiegato a Ramstein: diaria prevista con riferimento alla Repubblica federale di Germania; d) nell'ambito della missione Active Endeavour, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; e) nell'ambito della missione Atalanta: 1) per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; 2) per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unita' navale della Repubblica federale di Germania: diaria prevista con riferimento alla Repubblica federale di Germania; 3) per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unita' navale dei Paesi Bassi: diaria prevista con riferimento ai Paesi Bassi; f) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, personale impiegato in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti, Police Advisor presso l'Uganda Police Force: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo; g) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles; h) nell'ambito della missione EUNAVFOR MED operazione SOPHIA: 1) per il personale impiegato a Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles; 2) per il personale impiegato a Tunisi: diaria prevista con riferimento alla Repubblica tunisina. 4. Al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA e Atalanta e nelle attivita' di cui all'articolo 4, commi 7 e 10, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007. 5. Il personale militare impiegato nelle missioni internazionali, se collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi degli articoli 906 o 2209-septies del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previo consenso, puo' essere trattenuto in servizio fino al termine del previsto periodo di impiego nella missione e comunque non oltre sei mesi. Il trattenimento e' disposto con il decreto di cui all'articolo 986, comma 3, lettera a) del medesimo codice.