Art. 5 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea,  a
5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6,
del  decreto-legge  4  novembre  2009,  n.   152,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
  2. L'indennita' di  missione,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
alinea, della legge 3 agosto  2009,  n.  108,  e'  corrisposta  nella
misura del 98 per cento o nella misura intera,  incrementata  del  30
per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di  vitto
e alloggio gratuiti. 
  3.  Per  il  personale  che  partecipa  alle  missioni  di  seguito
elencate, l'indennita' di missione di cui al  comma  2  e'  calcolata
sulle diarie indicate a fianco delle stesse: 
  a)  missioni  Resolute  Support  ed  EUPOL  Afghanistan,  personale
impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa  e
in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di  Kabul  e  di
Herat, missione UNIFIL, compreso il  personale  facente  parte  della
struttura attivata presso le Nazioni Unite,  personale  impiegato  in
attivita' di addestramento delle forze armate libanesi,  missione  di
contrasto alla minaccia terroristica del Daesh: diaria  prevista  con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman; 
  b) nell'ambito della missione Resolute Support: 
  1) per il personale impiegato a  Molesworth:  diaria  prevista  con
riferimento alla Gran Bretagna; 
  2) per il personale impiegato  a  Eindhoven:  diaria  prevista  con
riferimento ai Paesi Bassi; 
  c)  nell'ambito  della  missione   di   contrasto   alla   minaccia
terroristica del Daesh, per il personale impiegato a Ramstein: diaria
prevista con riferimento alla Repubblica federale di Germania; 
  d) nell'ambito della missione Active Endeavour,  per  il  personale
impiegato presso l'Head Quarter di  Northwood:  diaria  prevista  con
riferimento alla Gran Bretagna-Londra; 
  e) nell'ambito della missione Atalanta: 
  1) per il personale impiegato presso l'Head Quarter  di  Northwood:
diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; 
  2) per il personale impiegato come ufficiale di staff  a  bordo  di
unita' navale della Repubblica federale di Germania: diaria  prevista
con riferimento alla Repubblica federale di Germania; 
  3) per il personale impiegato come ufficiale di staff  a  bordo  di
unita' navale dei Paesi Bassi: diaria  prevista  con  riferimento  ai
Paesi Bassi; 
  f) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA,
EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative dell'Unione europea
per la Regional maritime  capacity  building  nel  Corno  d'Africa  e
nell'Oceano   indiano,   personale   impiegato   in   attivita'    di
addestramento delle forze di polizia somale  e  gibutiane  e  per  il
funzionamento della  base  militare  nazionale  nella  Repubblica  di
Gibuti, Police Advisor presso l'Uganda Police Force: diaria  prevista
con riferimento alla Repubblica democratica del Congo; 
  g) nell'ambito  della  missione  EUTM  Somalia,  per  il  personale
impiegato presso l'Head Quarter di  Bruxelles:  diaria  prevista  con
riferimento al Belgio-Bruxelles; 
  h) nell'ambito della missione EUNAVFOR MED operazione SOPHIA: 
  1) per il personale impiegato  a  Bruxelles:  diaria  prevista  con
riferimento al Belgio-Bruxelles; 
  2) per  il  personale  impiegato  a  Tunisi:  diaria  prevista  con
riferimento alla Repubblica tunisina. 
  4. Al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour, EUNAVFOR
MED  operazione  SOPHIA  e  Atalanta  e  nelle   attivita'   di   cui
all'articolo 4, commi 7 e 10, il compenso forfettario di impiego e la
retribuzione per lavoro straordinario  sono  corrisposti  in  deroga,
rispettivamente, ai limiti  di  cui  all'articolo  9,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171,  e
ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10,  comma  3,  della
legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui  all'articolo  1791,
commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di  impiego
e' attribuito nella misura  di  cui  all'articolo  9,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007. 
  5. Il personale militare impiegato nelle  missioni  internazionali,
se collocato in aspettativa  per  riduzione  quadri  ai  sensi  degli
articoli 906 o 2209-septies del codice dell'ordinamento militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  previo  consenso,
puo' essere trattenuto in  servizio  fino  al  termine  del  previsto
periodo di impiego nella missione e comunque non oltre sei  mesi.  Il
trattenimento e' disposto con il decreto  di  cui  all'articolo  986,
comma 3, lettera a) del medesimo codice.