Art. 6 
 
 
                   Disposizioni in materia penale 
 
  1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di  cui  al
presente decreto, nonche'  al  personale  inviato  in  supporto  alle
medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo  5
del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  209,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2009,  n.  12,  e  successive
modificazioni, e all'articolo 4,  commi  1-sexies  e  1-septies,  del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
  2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  al
personale impiegato nelle missioni  delle  Nazioni  Unite  denominate
United  Nations  Military  Observer  Group  in  India  and   Pakistan
(UNMOGIP), United Nations Truce Supervision  Organization  in  Middle
East (UNTSO), United Nations Mission for the  Referendum  in  Western
Sahara  (MINURSO)  e   nella   missione   multinazionale   denominata
Multinational Force and Observers  in  Egitto  (MFO),  nonche'  nelle
missioni Interim Air Policing della NATO. 
  3. All'articolo 10 del codice di procedura penale,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Se il reato e' stato commesso a danno del cittadino  e  non
sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2,  lettera
b), la competenza e' del tribunale o della corte di  assise  di  Roma
quando non e' possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1.»; 
    b) al comma 2: 
  1) la parola «Se» e' sostituita dalle seguenti: «In tutti gli altri
casi, se»; 
  2) le parole «nel comma 1» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nei
commi 1 e 1-bis». 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai fatti commessi
successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto.