Art. 7 
 
 
                  Disposizioni in materia contabile 
 
  1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della  guardia  di  finanza  di  cui  al
presente decreto si applicano le disposizioni  in  materia  contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge  4  novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2009, n. 197. 
  2. Per assicurare la  prosecuzione  delle  missioni  internazionali
senza soluzione di continuita', entro  dieci  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  su  richiesta  delle  Amministrazioni   interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla  meta'  delle
spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9,  a  valere  sullo
stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1. 
  3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  dopo  l'articolo
538, e' inserito il seguente: 
  «Art. 538-bis (Contratti di assicurazione e di  trasporto  relativi
alle missioni internazionali). -  1.  Al  fine  di  garantire,  senza
soluzione di continuita' a partire dal 1° gennaio di ciascun anno,  i
servizi di assicurazione e di trasporto finanziati dai  provvedimenti
di autorizzazione e proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate,  il  Ministero  della  difesa  e'  autorizzato  ad   avviare,
nell'anno precedente il finanziamento, le  procedure  di  affidamento
dei relativi contratti  fino  alla  fase  di  stipulazione  compresa,
mentre resta fermo che puo' procedere all'approvazione dei  contratti
e  all'impegno   delle   relative   spese   solo   al   momento   del
perfezionamento  delle  procedure  contabili  di  allocazione   delle
risorse  finanziarie  derivanti  dai  menzionati   provvedimenti   di
autorizzazione e proroga delle missioni internazionali sui pertinenti
capitoli del relativo stato di previsione della spesa.». 
  4. Fino all'emanazione dei provvedimenti di proroga delle  missioni
internazionali di pace e alla relativa assegnazione  di  risorse,  il
Ministero della  difesa  e'  autorizzato,  in  ciascun  esercizio,  a
sostenere spese mensili, incluse spese di personale,  determinate  in
proporzione alle somme iscritte sul  fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma  1240,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296,   per   il
finanziamento delle medesime missioni. A tale scopo, su richiesta del
citato Ministero, sono autorizzate  anticipazioni  di  tesoreria,  da
estinguere  entro  trenta  giorni  dall'assegnazione  delle   risorse
iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge  27
dicembre 2006, n. 296.