IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  attuativo
della  direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle  persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e  Romania,  in  particolare  gli
articoli 5 e 24 secondo i quali sono definite, mediante  decreto  del
Ministro della giustizia, con riferimento alle  singole  professioni,
le  eventuali  ulteriori  procedure  necessarie  per  assicurare   lo
svolgimento, la conclusione,  l'esecuzione  e  la  valutazione  delle
misure  compensative,  l'articolo  11  che,  in  regime   di   libera
prestazione di servizi, in caso  di  differenze  sostanziali  tra  le
qualifiche professionali del prestatore  e  la  formazione  richiesta
dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza  sia  tale
da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanita'  pubblica,  prevede
che  il  prestatore  possa  colmare  tali  differenze  attraverso  il
superamento di una specifica prova attitudinale, l'articolo  22  come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.  15,  che,  in
regime  di  stabilimento,  in  presenza  di  determinate  condizioni,
subordina il riconoscimento dei titoli al superamento  di  una  prova
attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento a  scelta
del richiedente; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400
del 15 gennaio 2016; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a. «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206; 
    b. «decreto di  riconoscimento»,  il  decreto  di  riconoscimento
adottato dal Direttore generale  della  giustizia  civile  presso  il
Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 16,  comma  6,  del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
    c.  «richiedente»,  il  professionista  che  domanda,   ai   fini
dell'esercizio della  professione  di  Perito  industriale  e  Perito
industriale  laureato  in  Italia,  il  riconoscimento   del   titolo
rilasciato  dal  Paese  di  appartenenza  attestante  una  formazione
professionale al cui possesso  la  legislazione  del  medesimo  Stato
subordina  l'esercizio  o  l'accesso  alla  professione   ovvero   il
prestatore di servizi temporaneo e occasionale nella ipotesi  di  cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206; 
    d. «Consiglio  nazionale»,  il  Consiglio  nazionale  dei  Periti
industriali e dei Periti industriali laureati. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 24 del decreto
          legislativo 9  novembre  2007,  n.  206  (Attuazione  della
          direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento   delle
          qualifiche   professionali,   nonche'    della    direttiva
          2006/100/CE che adegua determinate direttive  sulla  libera
          circolazione  delle  persone  a  seguito  dell'adesione  di
          Bulgaria e Romania): 
              «Art. 5  (Autorita'  competente).  -  1.  Ai  fini  del
          riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
          e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere  le
          dichiarazioni e a prendere le decisioni: 
                a)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento per gli affari regionali, le  autonomie  e  lo
          sport, per tutte le attivita'  che  riguardano  il  settore
          sportivo e  per  quelle  esercitate  con  la  qualifica  di
          professionista sportivo, ad accezione di quelle di cui alla
          lettera l-septies); 
                b); 
                c) il  Ministero  titolare  della  vigilanza  per  le
          professioni  che  necessitano,  per  il   loro   esercizio,
          dell'iscrizione  in  Ordini,  Collegi,  albi,  registri   o
          elenchi, fatto salvo quanto  previsto  alle  lettere  f)  e
          l-sexies); 
                d)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica,  per  le  professioni
          svolte in regime di lavoro subordinato presso  la  pubblica
          amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e),  f)
          e g); 
                e) il Ministero  della  salute,  per  le  professioni
          sanitarie; 
                f) il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca,  per  i  docenti  di  scuole  dell'infanzia,
          primaria, secondaria di primo grado e secondaria  superiore
          e per il personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          della scuola nonche' per il personale ricercatore e per  le
          professioni  di  architetto,  pianificatore   territoriale,
          paesaggista,  conservatore  dei  beni   architettonici   ed
          ambientali, architetto junior e pianificatore junior; 
                g); 
                h) il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca  per  ogni  altro   caso   relativamente   a
          professioni che possono essere esercitate solo da chi e' in
          possesso di qualifiche professionali di  cui  all'art.  19,
          comma 1, lettere d)  ed  e),  salvo  quanto  previsto  alla
          lettera c); 
                i) il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo per le attivita'  afferenti  al  settore  del
          restauro e della manutenzione dei beni  culturali,  secondo
          quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 29 del decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni nonche' per le attivita'  che  riguardano  il
          settore turistico; 
                l) il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
          essere esercitate solo da chi e' in possesso di  qualifiche
          professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e
          c) nonche' per la professione di consulente del lavoro, per
          le  professioni  afferenti  alla  conduzione  di   impianti
          termici e di generatori di vapore; 
                l-bis) il Ministero dello sviluppo economico, per  la
          professione di consulente in proprieta' industriale  e  per
          quella di agente immobiliare; 
                l-ter)  il   Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali per le  professioni  di  allenatore,
          fantino e guidatore di cavalli da corsa, classificatore  di
          carcasse suine e classificatore di carcasse bovine; 
                l-quater) il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, per le professioni di insegnante, istruttore  di
          autoscuola e assistente bagnante; 
                l-quinquies)  il  Ministero  dell'interno,   per   le
          professioni afferenti all'area dei servizi di  controllo  e
          della   sicurezza,   nonche'   per   le   professioni    di
          investigatore   privato,   titolare    di    istituto    di
          investigazioni private, addetto ai servizi  di  accoglienza
          in ambito sportivo; 
                l-sexies) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  per
          la professione di spedizioniere doganale/doganalista; 
                l-septies) il Comitato olimpico  nazionale  italiano,
          per le  professioni  di  maestro  di  scherma,  allenatore,
          preparatore atletico, direttore tecnico sportivo, dirigente
          sportivo e ufficiale di gara; 
                m) le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano per le professioni  per  le
          quali  sussiste  competenza   esclusiva,   ai   sensi   dei
          rispettivi statuti. 
              2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          individuano l'autorita'  competente  a  pronunciarsi  sulle
          domande di riconoscimento presentate dai beneficiari. 
              2-bis. Le autorita' competenti di cui ai commi 1  e  2,
          ciascuna per le professioni  di  propria  competenza,  sono
          altresi' autorita' competenti responsabili  della  gestione
          delle domande di tessera professionale europea di cui  agli
          articoli 5-ter e seguenti.  Per  la  professione  di  guida
          alpina,  il  Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  le
          autonomie e lo  sport  e',  inoltre,  autorita'  competente
          incaricata  dell'assegnazione  delle  domande  di   tessera
          professionale  europea  qualora  vi  siano  piu'  autorita'
          regionali competenti, cosi' come previsto dall'art.  2  del
          regolamento  di   esecuzione   (UE)   n.   983/2015   della
          Commissione del 24 giugno 2015. 
              3. Fino all'individuazione di cui  al  comma  2,  sulle
          domande di riconoscimento provvedono: 
                a)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento per gli affari regionali, le  autonomie  e  lo
          sport, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista  III,
          punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti al settore
          sportivo; 
                b); 
                c) il  Ministero  dello  sviluppo  economico  per  le
          attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
          III e non comprese nelle lettere d), e) ed f); 
                d) il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo, per le attivita'  di  cui  all'allegato  IV,
          Lista II e III, non comprese nelle lettere c),  d),  e)  ed
          f); 
                e) il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista  III,  punto
          4), classe ex 851 e 855; 
                f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui
          all'allegato  IV,  Lista  II  e  Lista  III,  nelle   parti
          afferenti ad attivita' di trasporto.». 
              «Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative).  -  1.
          Con riferimento all'art.  5,  comma  1,  con  provvedimento
          dell'Autorita' competente, sono definite,  con  riferimento
          alle  singole  professioni,  le  procedure  necessarie  per
          assicurare lo svolgimento, la conclusione,  l'esecuzione  e
          la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 22  del  citato
          decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206: 
              «Art. 22 (Misure compensative). - 1. Il  riconoscimento
          di  cui  al  presente  capo  puo'  essere  subordinato   al
          compimento di un tirocinio di adattamento non  superiore  a
          tre  anni  o  di  una  prova  attitudinale,  a  scelta  del
          richiedente, in uno dei seguenti casi: 
                a); 
                b)  se  la  formazione  ricevuta   riguarda   materie
          sostanzialmente diverse da quelle  coperte  dal  titolo  di
          formazione richiesto in Italia; 
                c) se la professione regolamentata include una o piu'
          attivita'  professionali  regolamentate,   mancanti   nella
          corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
          richiedente, e se la formazione richiesta  dalla  normativa
          nazionale  riguarda  materie  sostanzialmente  diverse   da
          quelle  dell'attestato  di  competenza  o  del  titolo   di
          formazione in possesso del richiedente. 
              2. Nei casi di  cui  al  comma  1  per  l'accesso  alle
          professioni di avvocato, dott. commercialista, ragioniere e
          perito   commerciale,   consulente   per   la    proprieta'
          industriale, consulente del  lavoro,  attuario  e  revisore
          contabile,  nonche'  per  l'accesso  alle  professioni   di
          maestro di sci e di  guida  alpina,  il  riconoscimento  e'
          subordinato al superamento di una prova attitudinale. 
              3. Con provvedimento dell'autorita' competente  di  cui
          all'art.  5,  sentita  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri - Dipartimento  per  le  politiche  europee,  sono
          individuate altre professioni per le quali  la  prestazione
          di consulenza o assistenza in materia di diritto  nazionale
          costituisce   un    elemento    essenziale    e    costante
          dell'attivita'. 
              4. Nei casi di cui al  comma  1  il  riconoscimento  e'
          subordinato al superamento di una prova attitudinale se: 
                a) riguarda casi nei  quali  si  applica  l'art.  18,
          lettere b) e c), l'art. 18, comma 1, lettera d), per quanto
          riguarda i medici e gli odontoiatri, l'art.  18,  comma  1,
          lettera f), qualora il migrante  chieda  il  riconoscimento
          per  attivita'  professionali  esercitate   da   infermieri
          professionali  e  per  gli  infermieri   specializzati   in
          possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono
          la formazione che porta al  possesso  dei  titoli  elencati
          all'allegato V, punto 5.2.2 e l'art. 18, comma  1,  lettera
          g); 
                b) riguarda casi di cui all'art. 18, comma 1, lettera
          a), per  quanto  riguarda  attivita'  esercitate  a  titolo
          autonomo o con funzioni direttive in una  societa'  per  le
          quali  la  normativa  vigente  richieda  la  conoscenza   e
          l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali. 
              4-bis. In deroga al principio enunciato al comma 1, che
          lascia al richiedente il diritto di  scelta,  le  autorita'
          competenti  di  cui  all'art.  5  possono   richiedere   un
          tirocinio di  adattamento  o  una  prova  attitudinale  nei
          confronti di: 
                a) un titolare di una qualifica professionale di  cui
          all'art. 19, comma 1,  lettera  a),  che  abbia  presentato
          domanda  di   riconoscimento   delle   proprie   qualifiche
          professionali,  se  la  qualifica  professionale  nazionale
          richiesta e' classificata a norma dell'art.  19,  comma  1,
          lettera c); 
                b) un titolare di una delle qualifiche  professionali
          di  cui  all'art.  19,  comma  1,  lettera  b),  che  abbia
          presentato  domanda   di   riconoscimento   delle   proprie
          qualifiche professionali,  se  la  qualifica  professionale
          nazionale richiesta e' classificata a norma  dell'art.  19,
          comma 1, lettere d) od e). 
              4-ter.  Nel  caso  del  titolare   di   una   qualifica
          professionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a),  che
          abbia presentato domanda di  riconoscimento  delle  proprie
          qualifiche professionali,  se  la  qualifica  professionale
          nazionale richiesta e' classificata a norma  dell'art.  19,
          comma 1, lettera d), l'autorita' competente di cui all'art.
          5 puo' imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una
          prova attitudinale. 
              5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b)  e
          c), per  «materie  sostanzialmente  diverse»  si  intendono
          materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della
          professione regolamentata e che  in  termini  di  durata  o
          contenuto  sono  molto  diverse  rispetto  alla  formazione
          ricevuta dal migrante. 
              6. L'applicazione del comma 1 comporta  una  successiva
          verifica sull'eventuale esperienza professionale  attestata
          dal richiedente al fine di stabilire se le  conoscenze,  le
          abilita' e le competenze formalmente convalidate a tal fine
          da  un  organismo  competente   dello   Stato   membro   di
          provenienza,  acquisite  nel  corso  di  detta   esperienza
          professionale ovvero mediante apprendimento  permanente  in
          uno Stato membro o in un Paese  terzo  possano  colmare  la
          differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. 
              7.   Con   provvedimento   dell'autorita'    competente
          interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
          i Ministri competenti per materia, osservata  la  procedura
          comunitaria di preventiva comunicazione  agli  altri  Stati
          membri   e    alla    Commissione    contenente    adeguata
          giustificazione della deroga,  possono  essere  individuati
          altri casi per i quali  in  applicazione  del  comma  1  e'
          richiesta la prova attitudinale. 
              8. Il provvedimento di cui al comma 7 e'  efficace  tre
          mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
          la  stessa  nel  detto  termine  non  chiede  di  astenersi
          dall'adottare la deroga. 
              8-bis.  La  decisione  di  imporre  un   tirocinio   di
          adattamento  o  una  prova  attitudinale   e'   debitamente
          motivata. In particolare al richiedente sono comunicate  le
          seguenti informazioni: 
                a) il livello di  qualifica  professionale  richiesto
          dalla  normativa  nazionale  e  il  livello  di   qualifica
          professionale   detenuto   dal   richiedente   secondo   la
          classificazione stabilita dall'art. 19; 
                b) le differenze sostanziali di cui al comma 5  e  le
          ragioni  per  cui  tali  differenze  non   possono   essere
          compensate  dalle  conoscenze,  dalle  abilita'   e   dalle
          competenze    acquisite    nel    corso     dell'esperienza
          professionale  ovvero  mediante  apprendimento   permanente
          formalmente  convalidate  a  tal  fine  da   un   organismo
          competente. 
              8-ter.   Al   richiedente   dovra'   essere   data   la
          possibilita' di svolgere la prova attitudinale  di  cui  al
          comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di  imporre
          tale prova al richiedente.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 11, comma 4, e 16,
          comma 6, del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
          206: 
              «Art. 11 (Verifica preliminare). - (Omissis). 
              4. In caso di differenze sostanziali tra le  qualifiche
          professionali del  prestatore  e  la  formazione  richiesta
          dalle norme nazionali, nella misura in cui tale  differenza
          sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla  sanita'
          pubblica e  non  possa  essere  compensata  dall'esperienza
          professionale del prestatore o da  conoscenze,  abilita'  e
          competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente,
          formalmente  convalidate  a  tal  fine  da   un   organismo
          competente, il  prestatore  puo'  colmare  tali  differenze
          attraverso  il   superamento   di   una   specifica   prova
          attitudinale, con oneri a carico  dell'interessato  secondo
          quanto previsto dall'art. 25.  La  prestazione  di  servizi
          deve poter essere effettuata entro il mese successivo  alla
          decisione adottata in applicazione del comma 3. 
              5. (Omissis).» 
              «Art. 16 (Procedura  di  riconoscimento  in  regime  di
          stabilimento). - (Omissis). 
              6. Sul riconoscimento provvede  l'autorita'  competente
          con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di  tre
          mesi dalla presentazione della documentazione  completa  da
          parte dell'interessato. Il provvedimento e' pubblicato  nel
          sito istituzionale di ciascuna amministrazione  competente.
          Per le professioni di cui al capo II  e  al  capo  III  del
          presente titolo il termine e' di quattro mesi. 
              (Omissis).».