IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, la Parte Quarta;
Visto l'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, che dispone che «Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede
periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel
rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione e
all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni
rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle
rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni e
l'ottimizzazione sono adottate previa verifica tecnica e della
congruita' dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia
digitale»;
Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008,
n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,
n. 210;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante
provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e, in
particolare, l'articolo 14-bis;
Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante
disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e
che abroga alcune direttive;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento
recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare,
l'articolo 11, che disciplina la semplificazione e razionalizzazione
del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 24 aprile 2014 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 30 aprile 2014, recante
«Disciplina delle modalita' di applicazione a regime del SISTRI del
trasporto intermodale nonche' specificazione delle categorie di
soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Visto l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116, ai sensi del quale: «Entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti
e' semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con
l'applicazione dell'interoperabilita' e la sostituzione dei
dispositivi token usb, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, 15 gennaio 2015 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 2015,
recante «Interconnessione SISTRI con il Corpo forestale dello Stato»;
Considerato quanto emerso dalle consultazioni delle associazioni di
categoria interessate effettuate nell'ambito del Tavolo tecnico di
monitoraggio e concertazione del SISTRI di cui all'articolo 11, comma
13, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni,
con legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Considerati gli esiti delle interlocuzioni stabilite con l'Agenzia
per l'Italia digitale relative alle verifiche tecniche e alla
congruita' dei costi afferenti alla semplificazione ed ottimizzazione
del sistema SISTRI, alla stregua di quanto disposto dal citato
articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152;
Acquisiti gli assensi del Ministero dello sviluppo economico e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti resi in data 17
dicembre 2015;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 5 novembre 2015
e del 14 gennaio 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota n. 0002742/GAB del 4 febbraio 2016;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di
cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
integrate con le seguenti:
a) «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano
nazionale»: le associazioni imprenditoriali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale;
b) «delegato»: il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione
aziendale, e' eventualmente delegato dall'ente o impresa all'utilizzo
del sistema;
c) «dipendenti»: il numero di addetti, ossia delle persone
occupate a qualsiasi titolo nell'unita' locale dell'ente o
dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente, a
tempo pieno, a tempo parziale, anche se temporaneamente assente. I
lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unita'
lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente
retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all'intero superiore o
inferiore piu' vicino;
d) «dispositivo»: il dispositivo elettronico per l'accesso in
sicurezza al SISTRI, di seguito, dispositivo USB, il dispositivo da
installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione
di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il
trasporto, di seguito, dispositivo black box, nonche' il dispositivo
USB per l'interoperabilita' di cui all'articolo 18;
e) «operatore»: il soggetto obbligato ad aderire al SISTRI,
nonche' il soggetto che aderisce al SISTRI su base volontaria;
f) «SISTRI»: il sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) «titolare del dispositivo»: ciascun operatore obbligato ad
aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;
h) «titolare della firma elettronica»: la persona fisica cui e'
attribuita la firma elettronica del dispositivo USB e, ove presente,
del dispositivo USB per l'interoperabilita';
i) «unita' locale»: qualsiasi sede, impianto o insieme delle
unita' operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o
piu' attivita' che determinano la produzione di rifiuti da cui deriva
l'obbligo o la facolta' di adesione al SISTRI;
l) «unita' operativa»: reparto, impianto o stabilimento,
all'interno di una unita' locale, dalla quale sono autonomamente
originati rifiuti.
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La direttiva 2008/98/CE del 22 novembre 2008
(relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
22.11.2008, n. L 312/3.
- La Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96,
reca: «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati».
- Si riporta il testo dell'art. 188-bis, comma 4-bis,
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 188-bis (Controllo della tracciabilita' dei
rifiuti). - (Omissis). - 4-bis. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si
procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione
tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina
comunitaria, alla semplificazione e all'ottimizzazione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti,
anche alla luce delle proposte delle associazioni
rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle
rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le
semplificazioni e l'ottimizzazione sono adottate previa
verifica tecnica e della congruita' dei relativi costi da
parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le
semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad
assicurare un'efficace tracciabilita' dei rifiuti e a
ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio' non
intralci la corretta tracciabilita' dei rifiuti ne'
comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario,
anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano
dati di logistica e mobilita' delle merci e delle persone
ed innovazioni di processo che consentano la delega della
gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente
accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici
ed organizzativi individuati con il decreto di cui al
presente comma, e ad assicurare la modifica, la
sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici,
anche con riferimento ai dispositivi periferici per la
misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione
dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli
utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro
soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previo parere del Garante per la privacy, a rendere
disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della
integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di
altri enti pubblici o societa' interamente a capitale
pubblico, opportunamente elaborata in conformita' alle
regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della
direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque
assicurate la sicurezza e l'integrita' dei dati di
tracciabilita'. Con il decreto di cui al presente comma
sono, altresi', rideterminati i contributi da porre a
carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi
conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale
successivo a quello di emanazione del decreto, o
determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole
componenti dei servizi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1116, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.:
«Art. 1. (Omissis). - 1116. Per l'anno 2007 una quota
non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo
unico investimenti per la difesa del suolo e tutela
ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
e' riservata in sede di riparto alla realizzazione di un
sistema integrato per il controllo e la tracciabilita' dei
rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in
rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei
gravi fenomeni di criminalita' organizzata nell'ambito
dello smaltimento illecito dei rifiuti.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2-bis del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, (Misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania,
nonche' misure urgenti di tutela ambientale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2008, n. 260,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2008, n. 210:
«Art. 2. (Rimozione di cumuli di rifiuti
indifferenziati e pericolosi ed impianti di gestione dei
rifiuti). - (Omissis). 2-bis. Il Sottosegretario di Stato
di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in
collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena
tracciabilita' dei rifiuti, al fine di ottimizzare la
gestione integrata dei rifiuti stessi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 14-bis del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2009, n. 150, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 14-bis. (Finanziamento del sistema informatico di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti). - 1. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
uno o piu' decreti adottati in attuazione delle previsioni
contenute nell'art. 1, comma 1116, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e ai sensi dell'art. 189, comma 3-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto
dall'art. 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio
2008, n. 4, nonche' ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e
relativi all'istituzione di un sistema informatico di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti, di cui al
predetto art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006,
definisce, anche in modo differenziato in relazione alle
caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle
attivita' svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione
dei dati attraverso modalita' operative semplificate, in
particolare i tempi e le modalita' di attivazione nonche'
la data di operativita' del sistema, le informazioni da
fornire, le modalita' di fornitura e di aggiornamento dei
dati, le modalita' di interconnessione e interoperabilita'
con altri sistemi informativi, le modalita' di elaborazione
dei dati, le modalita' con le quali le informazioni
contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute
e messe a disposizione delle autorita' di controllo che ne
facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio
del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti
delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche
attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio
dello Stato, nonche' l'entita' dei contributi da porre a
carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto art. 189
del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli
oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del
sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con uno o
piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse
quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006,
le quali, a decorrere dalla data di operativita' del
sistema informatico, come definita dai decreti di cui al
periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto
stabilito dal presente articolo.
Art. 2. (Rimozione di cumuli di rifiuti indifferenziati
e pericolosi ed impianti di gestione dei rifiuti). -
(Omissis). 2-bis. Il Sottosegretario di Stato di cui al
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, in
collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Campania, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, avvia un progetto pilota per garantire la piena
tracciabilita' dei rifiuti, al fine di ottimizzare la
gestione integrata dei rifiuti stessi.».
- Il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205
(Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010,
n. 288, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52
(Regolamento recante istituzione del sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art.
14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2011, n.
95, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 11, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, (Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 agosto 2013, n. 204, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125:
«Art. 11. (Semplificazione e razionalizzazione del
sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in
materia di energia). - 1. I commi 1, 2 e 3 dell'art.
188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo
della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese
produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli
enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti
speciali pericolosi a titolo professionale compresi i
vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che
effettuano operazioni di trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani
e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che
trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresi'
tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti
speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli
stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o
dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le
modalita' di applicazione a regime del SISTRI al trasporto
intermodale.
2. Possono aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i
produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti
dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di
soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito
degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei
rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui e'
necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei
rifiuti di cui all'art. 188-bis.".
2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o
trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo
professionale compresi i vettori esteri che effettuano
trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o
trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o
che effettuano operazioni di trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti
speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine
iniziale di operativita' del SISTRI e' fissato al 1°
ottobre 2013.
3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
nonche' per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti
urbani del territorio della regione Campania di cui al
comma 4 dell'art. 188-ter, del decreto legislativo n. 152
del 2006, il termine iniziale di operativita' e' fissato al
3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2016 al fine di consentire
la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e
scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti
trasportati nonche' l'applicazione delle altre
semplificazioni e le opportune modifiche normative
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di
cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente
alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli
articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al
SISTRI di cui all'art. 260-bis, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015.
Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare provvede alla
modifica e all'integrazione della disciplina degli
adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI,
anche al fine di assicurare il coordinamento con l'art.
188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino al 31
dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito
positivo della piena operativita' del nuovo sistema di
tracciabilita' individuato a mezzo di procedura ad evidenza
pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il
26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'art. 260-bis, commi
1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono
ridotte del 50 per cento.
4. Entro il 3 marzo 2014 e' adottato il decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare previsto dall'art. 188-ter, comma 3, decreto
legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal presente
articolo, al fine di individuare, nell'ambito degli enti o
imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui
agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori
categorie di soggetti a cui e' necessario estendere il
sistema di tracciabilita' dei rifiuti di cui all'art.
188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono
comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a
decorrere dal 1° ottobre 2013.
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'art. 188-ter del decreto legislativo
n. 152 del 2006;
b) l'art. 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013,
recante "Termini di riavvio progressivo del SISTRI",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile
2013.
7. All'art. 188-bis del decreto legislativo n. 152 del
2006, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare si procede periodicamente,
sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel
rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione
e all'ottimizzazione del sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti, anche alla luce delle proposte
delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero
delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione
dell'utenza; le semplificazioni e l'ottimizzazione sono
adottate previa verifica tecnica e della congruita' dei
relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
Le semplificazioni e l'ottimizzazione sono finalizzate ad
assicurare un'efficace tracciabilita' dei rifiuti e a
ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove cio' non
intralci la corretta tracciabilita' dei rifiuti ne'
comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario,
anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano
dati di logistica e mobilita' delle merci e delle persone
ed innovazioni di processo che consentano la delega della
gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente
accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici
ed organizzativi individuati con il decreto di cui al
presente comma, e ad assicurare la modifica, la
sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici,
anche con riferimento ai dispositivi periferici per la
misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione
dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli
utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro
soggetto subentrante, puo' essere autorizzato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previo parere del Garante per la privacy, a rendere
disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della
integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di
altri enti pubblici o societa' interamente a capitale
pubblico, opportunamente elaborata in conformita' alle
regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della
direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti,
senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque
assicurate la sicurezza e l'integrita' dei dati di
tracciabilita'. Con il decreto di cui al presente comma
sono, altresi', rideterminati i contributi da porre a
carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi
conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale
successivo a quello di emanazione del decreto, o
determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole
componenti dei servizi.".
8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni
e all'ottimizzazione di cui al comma 7 si procede entro il
31 dicembre 2014; tale data puo' essere differita, per non
oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare se cio' si renda
necessario al fine di rendere operative le semplificazioni
e l'ottimizzazione introdotte. Sono fatte salve le
operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica
di conformita' del SISTRI alle norme e finalita' vigenti
anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7,
e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi
dalla data di costituzione della commissione di collaudo e,
per quanto riguarda l'operativita' del sistema, entro
sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta
operativita'. La commissione di collaudo si compone di tre
membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per
l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a. e due tra professori
universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle
prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si
provvede nell'ambito delle risorse di cui all'art. 14-bis
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni,
dell'ottimizzazione e delle operazioni di collaudo di cui
al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali
intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui al
comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex
service management s.p.a. e il relativo piano
economico-finanziario sono modificati in coerenza con il
comma 4-bis dell'art. 188-bis del decreto legislativo n.
152 del 2006, comunque nel limite delle risorse derivanti
dai contributi di cui all'art. 14-bis del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi
del predetto comma 4-bis.
9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto,
come modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito al 31
dicembre 2016. Fermo restando il predetto termine, entro il
30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, anche avvalendosi della societa'
Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure,
previa stipula di convenzione per la disciplina dei
relativi rapporti, avvia le procedure per l'affidamento
della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e
delle modalita' di selezione disciplinati dal codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle
norme dell'Unione europea di settore, nonche' dei principi
di economicita', semplificazione, interoperabilita' tra
sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico.
All'attuale societa' concessionaria del SISTRI e' garantito
l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al
31 dicembre 2016, previa valutazione di congruita'
dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei
contributi versati dagli operatori alla predetta data. In
ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI e'
corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da
versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo
conguaglio, da effettuare a seguito della procedura
prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno
2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione
provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.
10. Al fine di assicurare la funzionalita' del SISTRI
senza soluzione di continuita', il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla
base dell'attivita' di audit dei costi, eseguita da una
societa' specializzata terza, e della conseguente
valutazione di congruita' dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, al versamento alla societa' concessionaria del
SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'art. 14-bis
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque
non oltre il trenta per cento dei costi della produzione
consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza
delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, al netto di quanto gia'
versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo
sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento e'
subordinato alla prestazione di fideiussione che viene
svincolata all'esito positivo della verifica di conformita'
di cui al comma 8. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare procede, previa
valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia
digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione
consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse
riassegnate nello stato di previsione del Ministero
medesimo, al netto di quanto gia' versato. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'art.
260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,
limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle
condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di
cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo,
commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il
SISTRI e' obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30
settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI e'
obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di
piu' di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco
temporale.
12. All'art. 183, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo n. 152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "(nuovo produttore)".
12-bis. I commi 1 e 1-bis dell'art. 190 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei
registri di carico e scarico dei rifiuti:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti
speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori
iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle
lettere c) e d) del comma 3 dell'art. 184 e di rifiuti
speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri
trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3
dell'art. 184;
b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese
che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano
operazioni di preparazione per il riutilizzo e di
trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi
produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti
ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della
presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1, ultimo
periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico:
a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo
utilizzo operativo di detto sistema;
b) le attivita' di raccolta e trasporto di propri
rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e
imprese produttori iniziali.
1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi
adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico con una delle due seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni del
formulario di identificazione di cui all'art. 193, comma 1,
relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della
scheda del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera
a);
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attivita'
agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito
organizzato di raccolta' di cui all'art. 183, comma 1,
lettera pp).
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono
essere annotate le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti
alle diverse attivita' di trattamento disciplinate dalla
presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere
effettuate:
a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro
dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni
lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo
scarico dei rifiuti originati da detta attivita';
c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni
di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in
carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due
giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro
dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
12-ter. All'art. 190, comma 3, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole: "I soggetti di cui al
comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "I produttori
iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma
1, lettera a),".
12-quater. All'art. 193, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'alinea e' sostituito
dal seguente: "Per gli enti e le imprese che raccolgono e
trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono
volontariamente al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere
accompagnati da un formulario di identificazione dal quale
devono risultare almeno i seguenti dati:".
12-quinquies. All'art. 212 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il comma 19 e' inserito il
seguente:
"19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, produttori
iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti
effettuato all'interno del territorio provinciale o
regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento
degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'art.
183.".
13. E' abrogato l'art. 27 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011,
e, conseguentemente, e' soppresso il Comitato di vigilanza
e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di
natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' costituito, presso l'Ufficio di
Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di
monitoraggio e concertazione del SISTRI comprendente, oltre
ai soggetti gia' partecipanti al soppresso comitato di
vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le
associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, senza compensi o indennizzi per i partecipanti
ne' altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve
alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'art.
14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il
tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI
provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento
una relazione sul proprio operato.
14. All'art. 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si
esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato
e' superiore al fatturato totale previsto dall'art. 16,
comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n.
287.".
14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale
e delle strutture del Corpo forestale dello Stato
nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di
conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico
illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a
quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera h), della
legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro
dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonche' di migliorare
l'efficienza delle operazioni inerenti la loro
tracciabilita', all'art. 108, comma 8, del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, al secondo periodo, dopo le parole:
"articolazioni centrali" sono inserite le seguenti: "e
periferiche". All'attuazione del presente comma si provvede
avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. «.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 24 aprile 2014 (Disciplina
delle modalita' di applicazione a regime del SISTRI del
trasporto intermodale nonche' specificazione delle
categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex art.
188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del
2006), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
2014, n. 99.
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:
«Art. 14. (Ordinanze contingibili e urgenti, poteri
sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema
di tracciabilita' dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella
Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010 - C 27/2010).
(Omissis). - 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilita'
dei rifiuti e' semplificato, ai sensi dell'art. 188-bis,
comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in via prioritaria, con l'applicazione
dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi
token usb, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 183 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 183. (Definizioni). - 1. Ai fini della parte
quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) «rifiuto organico»: rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e
punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti
dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito
del materiale prodotto;
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore
iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore);
g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica
o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,
trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona
fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita' dei rifiuti;
m) «prevenzione»: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e
prodotti;
n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediario. Non costituiscono
attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di
prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari
alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e
piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine
antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente
necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi
li hanno depositati;
o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito preliminare alla
raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta
di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento;
p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;
r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento,
inclusa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento;
t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei
rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento,
effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in
cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione
dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui
all'art. 2135 del codice civile, presso il sito che sia
nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola,
ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono
soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel
rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle
seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente
dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di
rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri
cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non
superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo
non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per
categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo
sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione
del deposito temporaneo;
cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'art. 184-ter, il combustibile solido
secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) «compost di qualita'»: prodotto, ottenuto dal
compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente,
che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e successive modificazioni;
ff) «digestato di qualita'»: prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui
all'art. 268, comma 1, lettera b);
hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di
cui all'art. 74, comma 1, lettera ff);
ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica
atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a);
ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori
tecniche disponibili quali definite all'art. 5, comma 1,
lettera l-ter) del presente decreto;
oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di raccolta
dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le
operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro
fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che
soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1, o
che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis,
comma 2;
qq-bis) «compostaggio di comunita'»: compostaggio
effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani
prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti.».