Art. 2
Procedure
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono definite
le procedure operative necessarie per l'accesso al SISTRI,
l'inserimento e la trasmissione dei dati, nonche' quelle da applicare
nei casi in cui, in ragione delle peculiarita' degli stessi, si
richiedano disposizioni differenziate o specifiche. Con le medesime
modalita' si procede alle modifiche dell'allegato 1, che forma parte
integrante del presente regolamento, e alla revisione dell'entita'
dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base
volontaria, che sono stabiliti in misura ridotta rispetto agli
importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di
riferimento.
2. La societa' concessionaria del servizio di gestione del SISTRI
predispone ed aggiorna la modulistica descrittiva, i manuali e le
guide sintetiche a supporto degli operatori e ne cura la
pubblicazione sul portale informativo SISTRI (www.sistri.it) previo
visto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.