Art. 2 
 
                              Procedure 
 
  1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono definite
le  procedure  operative  necessarie   per   l'accesso   al   SISTRI,
l'inserimento e la trasmissione dei dati, nonche' quelle da applicare
nei casi in cui, in  ragione  delle  peculiarita'  degli  stessi,  si
richiedano disposizioni differenziate o specifiche. Con  le  medesime
modalita' si procede alle modifiche dell'allegato 1, che forma  parte
integrante del presente regolamento, e  alla  revisione  dell'entita'
dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base
volontaria, che  sono  stabiliti  in  misura  ridotta  rispetto  agli
importi dovuti dai soggetti obbligati per le  analoghe  categorie  di
riferimento. 
  2. La societa' concessionaria del servizio di gestione  del  SISTRI
predispone ed aggiorna la modulistica descrittiva,  i  manuali  e  le
guide  sintetiche  a  supporto  degli  operatori   e   ne   cura   la
pubblicazione sul portale informativo SISTRI  (www.sistri.it)  previo
visto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare.