Art. 4 
 
                        Iscrizione al SISTRI 
 
  1.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  SISTRI   i   soggetti   indicati
dall'articolo 188-ter, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e dalle disposizioni attuative approvate ai  sensi  del
comma 3 del medesimo articolo. 
  2. Rientrano nell'ambito delle categorie individuate ai  sensi  del
comma 1, in particolare, i seguenti soggetti: 
    a)  nel  caso  delle  imprese  e  degli  enti  che  raccolgono  o
trasportano  rifiuti  pericolosi,  i  soggetti   che   raccolgono   o
trasportano  rifiuti  pericolosi   prodotti   da   terzi   a   titolo
professionale, nonche' le  imprese  e  gli  enti  che  trasportano  i
rifiuti  pericolosi  da  loro  stessi  prodotti   iscritti   all'Albo
nazionale gestori ambientali  in  categoria  5,  o,  se  iscritti  in
categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori; 
    b) nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che
effettuano il trasporto, o il raccomandatario marittimo di  cui  alla
legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al
SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo; 
    c) nel caso di trasporto intermodale  marittimo  di  rifiuti,  il
terminalista concessionario dell'area portuale  di  cui  all'articolo
18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale  di  cui
all'articolo 16 della citata legge n. 84  del  1994,  ai  quali  sono
affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo  sbarco,  in  attesa
del successivo trasporto; 
    d) nel caso di trasporto intermodale ferroviario  di  rifiuti,  i
responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici
presso le stazioni  ferroviarie,  gli  interporti,  gli  impianti  di
terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i  rifiuti
in attesa della presa in carico degli stessi  da  parte  dell'impresa
ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. 
  3. Possono aderire su base volontaria al SISTRI i soggetti indicati
dall'articolo 188-ter, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, ed i soggetti non obbligati ad aderire ai  sensi  delle
disposizioni attuative approvate ai sensi del comma  3  del  medesimo
articolo. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 188-ter, commi 1,  2  e
          3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art.   188-ter.   (Sistema    di    controllo    della
          tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI). - 1.  Sono  tenuti  ad
          aderire al sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei
          rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2,  lettera
          a), gli enti e le imprese produttori  iniziali  di  rifiuti
          speciali pericolosi e gli enti o le imprese che  raccolgono
          o  trasportano  rifiuti  speciali   pericolosi   a   titolo
          professionale compresi i vettori  esteri  che  operano  sul
          territorio  nazionale,  o  che  effettuano  operazioni   di
          trattamento,    recupero,    smaltimento,    commercio    e
          intermediazione di rifiuti urbani  e  speciali  pericolosi,
          inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti
          pericolosi. Sono altresi' tenuti ad aderire al  SISTRI,  in
          caso di trasporto intermodale, i  soggetti  ai  quali  sono
          affidati i rifiuti  speciali  pericolosi  in  attesa  della
          presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o
          ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
          trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, con uno o piu'  decreti
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   sono
          definite le modalita' di applicazione a regime  del  SISTRI
          al trasporto intermodale. 
              2.  Possono  aderire  al  sistema  di  controllo  della
          tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di   cui   all'art.
          188-bis,  comma  2,  lettera  a),  su  base  volontaria   i
          produttori, i gestori e gli intermediari e  i  commercianti
          dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1. 
              3. Oltre a quanto previsto  dal  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  24
          aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99  del
          30 aprile  2014,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  possono   essere
          specificate le categorie di soggetti di cui al  comma  1  e
          sono individuate, nell'ambito  degli  enti  o  imprese  che
          effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori  categorie
          di soggetti a cui e' necessario  estendere  il  sistema  di
          tracciabilita'  dei  rifiuti  di  cui   all'art.   188-bis.
          (omissis).». 
              - La legge 4 aprile  1977,  n.  135  (Disciplina  della
          professione di  raccomandatario  marittimo)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1977, n. 109. 
              - Si riportano i testi degli articoli  16  e  18  della
          legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino  della  legislazione
          in materia portuale), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.: 
              «Art. 16. (Operazioni portuali). - 1.  Sono  operazioni
          portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il  deposito,
          il  movimento  in  genere  delle  merci  e  di  ogni  altro
          materiale,  svolti  nell'ambito  portuale.   Sono   servizi
          portuali  quelli  riferiti  a  prestazioni  specialistiche,
          complementari  e  accessorie  al  ciclo  delle   operazioni
          portuali (62). I servizi  ammessi  sono  individuati  dalle
          autorita'  portuali,  o,  laddove  non   istituite,   dalle
          autorita'    marittime,    attraverso     una     specifica
          regolamentazione da  emanare  in  conformita'  dei  criteri
          vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
          della navigazione. 
              2. Le autorita' portuali o, laddove non  istituite,  le
          autorita'     marittime     disciplinano     e     vigilano
          sull'espletamento delle operazioni portuali e  dei  servizi
          portuali, nonche' sull'applicazione delle tariffe  indicate
          da  ciascuna  impresa  ai  sensi  del  comma  5,  riferendo
          periodicamente  al   Ministro   dei   trasporti   e   della
          navigazione. 
              3. L'esercizio delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,
          espletate per conto proprio o  di  terzi,  e'  soggetto  ad
          autorizzazione  dell'autorita'  portuale  o,  laddove   non
          istituita, dell'autorita' marittima.  Detta  autorizzazione
          riguarda lo svolgimento di operazioni portuali  di  cui  al
          comma  1  previa  verifica  del  possesso  da   parte   del
          richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di  uno
          o piu' servizi portuali di cui al comma 1,  da  individuare
          nell'autorizzazione stessa.  Le  imprese  autorizzate  sono
          iscritte   in    appositi    registri    distinti    tenuti
          dall'autorita'   portuale,   o   laddove   non   istituita,
          dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento di un
          canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati
          dalle medesime autorita'. 
              3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali  di  cui  al
          comma 1 non possono  svolgersi  in  deroga  alla  legge  23
          ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17. 
              4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui  al
          comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
          trasporti e della  navigazione,  con  proprio  decreto,  da
          emanarsi entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, determina: 
              a)   i   requisiti    di    carattere    personale    e
          tecnico-organizzativo,   di   capacita'   finanziaria,   di
          professionalita'   degli   operatori   e   delle    imprese
          richiedenti, adeguati alle attivita' da  espletare,  tra  i
          quali la presentazione  di  un  programma  operativo  e  la
          determinazione di un organico di  lavoratori  alle  dirette
          dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; 
              b) i criteri, le modalita' e i  termini  in  ordine  al
          rilascio,  alla  sospensione  ed  alla   revoca   dell'atto
          autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli ; 
              c) i parametri per definire i limiti minimi  e  massimi
          dei canoni annui e della cauzione in relazione alla  durata
          ed alla specificita' dell'autorizzazione,  tenuti  presenti
          il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; 
              d) i criteri inerenti  il  rilascio  di  autorizzazioni
          specifiche  per  l'esercizio  di  operazioni  portuali,  da
          effettuarsi all'arrivo o alla partenza di  navi  dotate  di
          propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
          operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un
          corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
          rientrano nel numero massimo di cui al comma 7. 
              5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
          1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi  del
          comma 3 devono comunicare all'autorita' portuale o, laddove
          non  istituita,  all'autorita'  marittima  le  tariffe  che
          intendono praticare nei  confronti  degli  utenti,  nonche'
          ogni successiva variazione. 
              6. L'autorizzazione ha durata rapportata  al  programma
          operativo proposto dall'impresa ovvero,  qualora  l'impresa
          autorizzata sia anche  titolare  di  concessione  ai  sensi
          dell'art. 18, durata identica a  quella  della  concessione
          medesima;  l'autorizzazione  puo'   essere   rinnovata   in
          relazione a nuovi  programmi  operativi  o  a  seguito  del
          rinnovo della concessione. L'autorita' portuale o,  laddove
          non  istituita,  l'autorita'  marittima   sono   tenute   a
          verificare, con cadenza almeno annuale, il  rispetto  delle
          condizioni previste nel programma operativo. 
              7.  L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,
          l'autorita' marittima, sentita  la  commissione  consultiva
          locale, determina il numero massimo di  autorizzazioni  che
          possono  essere  rilasciate  ai  sensi  del  comma  3,   in
          relazione alle esigenze di funzionalita' del  porto  e  del
          traffico,   assicurando,   comunque,   il   massimo   della
          concorrenza nel settore. 
              7-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai   depositi   e   stabilimenti   di   prodotti
          petroliferi e chimici allo stato libero, nonche'  di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale. 
              7-ter. Le autorita' portuali o, laddove non  istituite,
          le autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste
          di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta
          giorni dalla richiesta, decorsi  i  quali,  in  assenza  di
          diniego motivato, la richiesta si intende accolta.» 
              «Art.  18.  Concessione  di  aree  e  banchine.  -   1.
          L'Autorita' portuale e, dove non  istituita,  ovvero  prima
          del   suo   insediamento,   l'organizzazione   portuale   o
          l'autorita'  marittima  danno  in   concessione   le   aree
          demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale  alle
          imprese di cui all'art. 16,  comma  3,  per  l'espletamento
          delle  operazioni  portuali,  fatta  salva  l'utilizzazione
          degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo
          svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime  e
          portuali. E' altresi' sottoposta  a  concessione  da  parte
          dell'Autorita'   portuale,   e   laddove   non    istituita
          dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di
          opere  attinenti  alle  attivita'  marittime   e   portuali
          collocate a mare nell'ambito degli specchi  acquei  esterni
          alle difese foranee anch'essi da considerarsi  a  tal  fine
          ambito portuale, purche' interessati dal traffico  portuale
          e dalla prestazione  dei  servizi  portuali  anche  per  la
          realizzazione  di  impianti  destinati  ad  operazioni   di
          imbarco e sbarco rispondenti alle  funzioni  proprie  dello
          scalo marittimo, come individuati  ai  sensi  dell'art.  4,
          comma   3.   Le   concessioni   sono    affidate,    previa
          determinazione  dei  relativi  canoni,  anche   commisurati
          all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di
          idonee forme di pubblicita',  stabilite  dal  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione, di concerto con il  Ministro
          delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto
          sono altresi' indicati: 
              a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e
          controllo  delle  Autorita'  concedenti,  le  modalita'  di
          rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
          a nuovo concessionario; 
              b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari  sono
          tenuti a versare. 
              1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del  titolo
          concessorio, i canoni stabiliti  dalle  autorita'  portuali
          relativi a concessioni gia' assentite alla data di  entrata
          in vigore del decreto di cui al comma 1. 
              2. Con il decreto di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          indicati  i  criteri  cui  devono  attenersi  le  autorita'
          portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine
          di riservare  nell'ambito  portuale  spazi  operativi  allo
          svolgimento delle operazioni portuali  da  parte  di  altre
          imprese non concessionarie. 
              3. Con il decreto di cui al comma 1,  il  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa
          alle  concessioni  di  aree  e  banchine   alle   normative
          comunitarie. 
              4.  Per  le  iniziative  di  maggiore   rilevanza,   il
          presidente dell'autorita' portuale puo' concludere,  previa
          delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui  al
          comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai
          sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio  dei
          depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della
          navigazione    e     delle     opere     necessarie     per
          l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
          sensi della legge 23 agosto  2004,  n.  239,  hanno  durata
          almeno decennale . 
              5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di  cui  al
          comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
          infrastrutturali. 
              6. Ai fini del rilascio della  concessione  di  cui  al
          comma  1  e'  richiesto   che   i   destinatari   dell'atto
          concessorio: 
              a) presentino, all'atto della domanda, un programma  di
          attivita', assistito da  idonee  garanzie,  anche  di  tipo
          fideiussorio, volto  all'incremento  dei  traffici  e  alla
          produttivita' del porto; 
              b)  possiedano  adeguate   attrezzature   tecniche   ed
          organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
          sicurezza a soddisfare le esigenze di un  ciclo  produttivo
          ed operativo a  carattere  continuativo  ed  integrato  per
          conto proprio e di terzi; 
              c) prevedano un organico di  lavoratori  rapportato  al
          programma di attivita' di cui alla lettera a). 
              7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
          demaniale deve esercitare direttamente l'attivita'  per  la
          quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al  tempo
          stesso concessionaria di altra area demaniale nello  stesso
          porto, a meno che l'attivita' per  la  quale  richiede  una
          nuova concessione sia differente  da  quella  di  cui  alle
          concessioni gia' esistenti nella stessa area  demaniale,  e
          non puo' svolgere attivita' portuali in  spazi  diversi  da
          quelli che le  sono  stati  assegnati  in  concessione.  Su
          motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
          concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre  imprese
          portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio
          di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo. 
              8.  L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,
          l'autorita'   marittima   sono   tenute    ad    effettuare
          accertamenti con cadenza annuale al fine di  verificare  il
          permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
          della  concessione  e   l'attuazione   degli   investimenti
          previsti nel programma di attivita'  di  cui  al  comma  6,
          lettera a). 
              9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
          da   parte   del   concessionario,   nonche'   di   mancato
          raggiungimento degli obiettivi indicati  nel  programma  di
          attivita',  di  cui  al  comma   6,   lettera   a),   senza
          giustificato motivo, l'autorita' portuale  o,  laddove  non
          istituita,   l'autorita'    marittima    revocano    l'atto
          concessorio. 
              9-bis.Le  disposizioni   del   presente   articolo   si
          applicano anche ai  depositi  e  stabilimenti  di  prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale.».