Art. 5 Rifiuti urbani della Regione Campania 1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti agli obblighi di cui al presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 28 aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 172, del 2008 e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 188-ter, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: «Art. 188-ter. (Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)). - (Omissis). 4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lettera a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania. (Omissis).».