Art. 5
Rifiuti urbani della Regione Campania
1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis,
del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti
agli obblighi di cui al presente regolamento, i soggetti di cui
all'articolo 188-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
2. Sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta
comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 28
aprile 2008, localizzati nel territorio della Regione Campania.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 2, comma 2-bis, del citato
decreto-legge n. 172, del 2008 e' riportato nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 188-ter, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 152, del 2006:
«Art. 188-ter. (Sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI)). - (Omissis).
4. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art.
188-bis, comma 2, lettera a), i comuni e le imprese di
trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione
Campania.
(Omissis).».