Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorita' giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale; b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale; c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne; d) «Paese terzo»: Paese non membro dell'Unione europea.