Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «condanna»: ogni decisione  definitiva  di  condanna  adottata
dalla autorita' giudiziaria  penale  nei  confronti  di  una  persona
fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale; 
    b) «procedimento penale»:  procedimento,  sia  nella  fase  delle
indagini  preliminari  che  nelle   fasi   successive   all'esercizio
dell'azione penale; 
    c)  «casellario  giudiziale»:  registro  nazionale  in  cui  sono
riportate le condanne; 
    d) «Paese terzo»: Paese non membro dell'Unione europea.