Art. 3 
 
 
                    Autorita' centrale competente 
 
  1. L'autorita' centrale competente  per  le  finalita'  di  cui  al
presente decreto e' l'Ufficio centrale di cui agli articoli 2,  comma
1, lettera p), e 19 del testo unico delle disposizioni legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre 2002, n. 313. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo degli articoli 2 e 19 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, cosi'
          recita: 
              «Art. 2 (R) (Definizioni). - 1. Ai  fini  del  presente
          testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: 
              a)  "casellario  giudiziale"  e'  l'insieme  dei   dati
          relativi  a  provvedimenti  giudiziari   e   amministrativi
          riferiti a soggetti determinati; 
              b) "casellario dei carichi pendenti" e'  l'insieme  dei
          dati  relativi  a  provvedimenti  giudiziari   riferiti   a
          soggetti determinati che hanno la qualita' di imputato; 
              c) "anagrafe delle sanzioni  amministrative  dipendenti
          da reato" e' l'insieme dei dati  relativi  a  provvedimenti
          giudiziari  che  applicano,  agli  enti  con   personalita'
          giuridica e alle societa' e  associazioni  anche  prive  di
          personalita'   giuridica,   le   sanzioni    amministrative
          dipendenti da reato, ai sensi  del  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231; 
              d)  "anagrafe  dei  carichi  pendenti  degli   illeciti
          amministrativi dipendenti da reato" e' l'insieme  dei  dati
          relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti  con
          personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche
          prive di personalita' giuridica, cui  e'  stato  contestato
          l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
              e) "ente" e' l'ente fornito di personalita'  giuridica,
          la societa' e l'associazione, anche priva  di  personalita'
          giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno  2001,
          n. 231; 
              f)  "provvedimento  giudiziario"  e'  la  sentenza,  il
          decreto  penale   e   ogni   altro   provvedimento   emesso
          dall'autorita' giudiziaria; 
              g)  "provvedimento  giudiziario   definitivo"   e'   il
          provvedimento divenuto irrevocabile, passato  in  giudicato
          o,  comunque,  non  piu'  soggetto  a   impugnazione   cori
          strumenti diversi dalla revocazione; 
              h) "codice identificativo" e' il codice  fiscale  o  il
          codice individuato ai sensi dell'art. 43; 
              i)  "numero  identificativo  del  procedimento"  e'  il
          numero del procedimento assegnato dal  sistema  al  momento
          dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 del codice
          di procedura penale; 
              l) "estratto" e' l'insieme dei dati  del  provvedimento
          giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema; 
              m) "ufficio iscrizione" e' l'ufficio presso l'autorita'
          giudiziaria che  ha  emesso  il  provvedimento  giudiziario
          soggetto a iscrizione o a eliminazione, che  ha  competenze
          nella materia del presente testo unico; 
              n)  "ufficio  territoriale"  e'  l'ufficio  presso   il
          giudice di  pace,  che  ha  competenze  nella  materia  del
          presente testo unico; 
              o) "ufficio locale" e' l'ufficio presso il tribunale  e
          presso il tribunale per  i  minorenni,  che  ha  competenze
          nella materia del presente testo unico; 
              p) "ufficio centrale" e' l'ufficio presso il  Ministero
          della  giustizia,  che  ha  competenze  nella  materia  del
          presente testo unico; 
              q) "sistema" e' il  sistema  informativo  automatizzato
          del  casellario  giudiziale,  del  casellario  dei  carichi
          pendenti,  dell'anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
          dipendenti da reato,  dell'anagrafe  dei  carichi  pendenti
          degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.». 
              «Art.  19  (R)  (Ufficio  centrale).  -  1.   L'ufficio
          centrale svolge i seguenti compiti: 
              a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema  del
          casellario giudiziale e  dei  carichi  pendenti,  trattando
          separatamente   quelli   delle   iscrizioni   relative   ai
          minorenni; 
              b) raccoglie e conserva i  dati  immessi  nell'anagrafe
          delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da   reato   e
          nell'anagrafe   dei   carichi   pendenti   delle   sanzioni
          amministrative dipendenti da reato; 
              c) conserva i dati suddetti adottando  le  piu'  idonee
          modalita'  tecniche  al  fine  di  consentirne  l'immediato
          utilizzo per  la  reintegrazione  di  quelli  eventualmente
          andati persi e  per  la  compilazione  dei  certificati  di
          emergenza; 
              d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i  dati
          eliminati; 
              e) concorre  ad  elaborare  le  modalita'  tecniche  di
          funzionamento del sistema  di  cui  all'art.  42,  relative
          all'iscrizione,  eliminazione,  scambio,   trasmissione   e
          conservazione dei dati nelle  procedure  degli  e  tra  gli
          uffici; 
              f) vigila sull'attivita'  degli  uffici,  adottando  le
          misure  necessarie  per  prevenire  o  rimuovere  eventuali
          irregolarita'; 
              g) adotta  le  iniziative  necessarie  e  promuove  gli
          interventi opportuni per  garantire  il  pieno  svolgimento
          delle funzioni del casellario  giudiziale,  del  casellario
          dei  carichi   pendenti,   dell'anagrafe   delle   sanzioni
          amministrative  dipendenti  da  reato,  dell'anagrafe   dei
          carichi pendenti delle sanzioni  amministrative  dipendenti
          da reato. 
              2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed
          elimina  dal  sistema  le  iscrizioni   dei   provvedimenti
          amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari
          che decidono il ricorso avverso questi. 
              2-bis.   L'ufficio   centrale   iscrive   nel   sistema
          l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla  Corte
          europea dei diritti dell'uomo  nei  confronti  dello  Stato
          italiano,  concernenti  i   provvedimenti   giudiziali   ed
          amministrativi definitivi delle  autorita'  nazionali  gia'
          iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui  esse
          si riferiscono,  su  richiesta  del  Dipartimento  per  gli
          affari di giustizia del Ministero della giustizia. 
              2-ter. L'iscrizione puo'  essere  effettuata  anche  su
          istanza del soggetto o dei soggetti  interessati.  In  tale
          caso,  l'istanza  e'  presentata  direttamente  all'ufficio
          centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte
          europea dei  diritti  dell'uomo  relative  a  provvedimenti
          giudiziari,   all'ufficio   iscrizione    del    casellario
          giudiziale presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso  il
          provvedimento cui  la  decisione  si  riferisce.  L'ufficio
          iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio
          centrale,  che   provvede   alla   successiva   iscrizione,
          acquisito il parere del  Dipartimento  per  gli  affari  di
          giustizia del Ministero della giustizia. 
              3. L'ufficio centrale iscrive  nel  sistema  l'estratto
          del decreto di grazia. 
              4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 15. 
              5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni
          relative a persone morte, le iscrizioni relative a  persone
          che hanno compiuto ottanta anni, nonche' le iscrizioni  dei
          provvedimenti  giudiziari  relativi  a  minori   ai   sensi
          dell'art. 5, comma 4. 
              6.  L'ufficio  centrale,  infine,  svolge  le  seguenti
          attivita' di supporto: 
              a)  fornisce  al  Ministero  della  giustizia  i   dati
          relativi all'esecuzione  dei  provvedimenti  giudiziari  in
          materia penale; 
              b) fornisce all'autorita' giudiziaria e  alla  pubblica
          amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in
          ordine all'andamento dei  fenomeni  criminali,  utilizzando
          anche le informazioni relative alle  iscrizioni  eliminate,
          fatte salve le norme a  tutela  del  trattamento  dei  dati
          personali; 
              c) in applicazione di convenzioni internazionali o  per
          ragioni di reciprocita' e, in quest'ultimo caso, nei limiti
          ed alle  condizioni  di  legge,  fornisce  alle  competenti
          autorita' straniere i dati relativi a decisioni riguardanti
          cittadini stranieri. (art. 3, regio decreto n. 778/1931).».