IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 30 giugno 2009, n. 85, e, in particolare, l'articolo
16 in base al quale sono disciplinati, con uno  o  piu'  regolamenti,
l'organizzazione, il funzionamento,  le  modalita'  di  accesso  alla
banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per  la  banca
dati nazionale del DNA, nonche' i criteri e le modalita'  tecniche  e
procedurali  per  il  prelievo  e  la  conservazione   dei   campioni
biologici, nonche' l'articolo 13, comma 4, della medesima legge n. 85
del 2009 in base al quale, con i predetti regolamenti, sono definiti,
d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, i tempi
di conservazione  dei  campioni  biologici  e  dei  profili  del  DNA
inseriti nella banca dati nazionale del DNA; 
  Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23  giugno
2008,  n.   2008/615/GAI   sul   potenziamento   della   cooperazione
transfrontaliera,  soprattutto  nella  lotta  al  terrorismo  e  alla
criminalita' transfrontaliera; 
  Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23  giugno
2008,  n.  2008/616/GAI  relativa  all'attuazione   della   decisione
2008/615/GAI sul potenziamento della  cooperazione  transfrontaliera,
soprattutto  nella  lotta   al   terrorismo   e   alla   criminalita'
transfrontaliera; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/1993; 
  Vista  la  decisione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  30
novembre 2009, n. 2009/905/GAI sull'accreditamento dei  fornitori  di
servizi forensi che effettuano attivita' di laboratorio  a  norma  EN
ISO/IEC 17025; 
  Vista la risoluzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  del  30
novembre 2009, n. 2009/C 296/01 sullo  scambio  dei  risultati  delle
analisi del DNA; 
  Ritenuto opportuno disciplinare con un unico regolamento i predetti
aspetti riguardanti la banca dati nazionale del DNA e il  laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA; 
  Acquisito in data 31 luglio 2014  il  parere  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali,  d'intesa  con  il  quale  sono  stati
definiti i tempi  di  conservazione  dei  campioni  biologici  e  dei
profili del DNA inseriti nella banca dati nazionale del DNA; 
  Acquisito in data 5 agosto 2014 il parere  del  Comitato  nazionale
per la  biosicurezza,  le  biotecnologie  e  le  scienze  della  vita
(CNBBSV), ribadito in data 27 gennaio 2016; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 luglio 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2015; 
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni  parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 25 marzo 2016; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro della giustizia, del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro
della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di
concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                            O g g e t t o 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di funzionamento
ed  organizzazione  della  banca  dati  nazionale  del  DNA   e   del
laboratorio centrale per la banca dati  nazionale  del  DNA,  di  cui
all'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85. 
  2. Il presente regolamento disciplina altresi' lo scambio  di  dati
sul DNA per le finalita' di cooperazione transfrontaliera di cui alle
decisioni del Consiglio dell'Unione  europea  n.  2008/615/GAI  e  n.
2008/616/GAI del 23 giugno 2008, concernenti il  potenziamento  della
cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e
alla  criminalita'  transfrontaliera,  nonche'   per   finalita'   di
collaborazione internazionale di polizia ai  sensi  dell'articolo  12
della legge n. 85 del 2009. 
  3. Il trattamento dei dati personali in applicazione  del  presente
regolamento e' effettuato nel rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali, in conformita' al Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  16  della  legge  30
          giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica  italiana  al
          Trattato concluso il  27  maggio  2005  tra  il  Regno  del
          Belgio, la Repubblica federale di  Germania,  il  Regno  di
          Spagna,  la   Repubblica   francese,   il   Granducato   di
          Lussemburgo, il Regno  dei  Paesi  Bassi  e  la  Repubblica
          d'Austria, relativo all'approfondimento della  cooperazione
          transfrontaliera, in particolare allo scopo di  contrastare
          il  terrorismo,  la  criminalita'  transfrontaliera  e   la
          migrazione illegale (Trattato di Prum).  Istituzione  della
          banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per
          la banca dati nazionale del  DNA.  Delega  al  Governo  per
          l'istituzione  dei  ruoli  tecnici  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria. Modifiche al codice di procedura  penale  in
          materia di accertamenti tecnici idonei  ad  incidere  sulla
          liberta' personale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
          luglio 2009, n. 160, S.O.: 
              «Art. 16 (Regolamenti di attuazione). - 1.  Con  uno  o
          piu' regolamenti adottati, entro quattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, ai sensi  dell'art.
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Ministro  della  giustizia,   del   Ministro
          dell'interno e del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e
          delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  della
          difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
          il  Ministro  delle   politiche   agricole   alimentari   e
          forestali, sentiti il Garante per la  protezione  dei  dati
          personali e il CNBBSV, sono disciplinati, in conformita' ai
          principi e ai criteri direttivi della presente legge: 
              a) il funzionamento e l'organizzazione della banca dati
          nazionale del DNA e del laboratorio centrale per  la  banca
          dati nazionale del DNA, le modalita' di  trattamento  e  di
          accesso per via informatica e telematica ai  dati  in  essi
          raccolti, nonche' le modalita' di comunicazione dei dati  e
          delle informazioni richieste; 
              b)  le  tecniche  e   le   modalita'   di   analisi   e
          conservazione dei campioni biologici, nonche', nel rispetto
          delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4, i tempi  di
          conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA; 
              c) le attribuzioni del responsabile  della  banca  dati
          nazionale  del  DNA  e  del  responsabile  del  laboratorio
          centrale per la banca dati nazionale del  DNA,  nonche'  le
          competenze  tecnico-professionali  del  personale  ad  essa
          addetto; 
              d) le modalita' e i termini  di  esercizio  dei  poteri
          conferiti dall'art. 15 al CNBBSV; 
              e) le modalita' di cancellazione dei profili del DNA  e
          di distruzione dei relativi  campioni  biologici  nei  casi
          previsti dall'art. 13; 
              f)  i  criteri  e  le  procedure  da  seguire  per   la
          cancellazione dei profili del  DNA  e  la  distruzione  dei
          relativi campioni biologici, anche a seguito  di  riscontro
          positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine
          di  evitare  la  conservazione,  nella  banca  dati  e  nel
          laboratorio centrale,  di  piu'  profili  del  DNA  e  piu'
          campioni biologici relativi al medesimo soggetto. 
              2. Gli schemi dei regolamenti di cui al  comma  1  sono
          trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei  pareri
          da parte delle Commissioni competenti per materia. I pareri
          sono resi entro il termine di quindici giorni dalla data di
          trasmissione, decorso il quale i regolamenti sono  adottati
          anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a
          scadere nei quindici giorni antecedenti  allo  spirare  del
          termine previsto dall'alinea del comma 1 o successivamente,
          la  scadenza  di  quest'ultimo  e'  prorogata   di   trenta
          giorni.". 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          il potere di promulgare  le  leggi  ed  emanare  i  decreti
          aventi valore di legge ed i regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              (Omissis).». 
              - Per l'art. 16 della citata legge 30 giugno  2009,  n.
          85 si veda nella nota al titolo. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  13,  comma  4,  della
          citata 30 giugno 2009, n. 85: 
              «Art. 13 (Cancellazione  dei  dati  e  distruzione  dei
          campioni biologici). - (Omissis). 
              4. In  ogni  altro  caso,  il  profilo  del  DNA  resta
          inserito nella banca dati nazionale del  DNA  per  i  tempi
          stabiliti nel regolamento  d'attuazione,  d'intesa  con  il
          Garante per la protezione dei dati  personali,  e  comunque
          non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che  ne  ha
          determinato  l'inserimento,  e  il  campione  biologico  e'
          conservato  per  i  tempi  stabiliti  nel  regolamento   di
          attuazione, d'intesa con il Garante per la  protezione  dei
          dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima
          circostanza che ne ha determinato il prelievo.». 
              - La decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23
          giugno 2008, n. 2008/615/GAI (Decisione del  Consiglio  sul
          potenziamento    della    cooperazione    transfrontaliera,
          soprattutto nella lotta al terrorismo e  alla  criminalita'
          transfrontaliera) e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  6  agosto
          2008, n. L 210. 
              - La decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23
          giugno  2008,  n.  2008/616/GAI  (Decisione  del  Consiglio
          relativa all'attuazione della  Decisione  2008/615/GAI  sul
          potenziamento    della    cooperazione    transfrontaliera,
          soprattutto nella lotta al terrorismo e  alla  criminalita'
          transfrontaliera) e' pubblicata  nella  G.U.U.E.  6  agosto
          2008, n. L 210. 
              -  Il  Regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone  norme
          in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento  (CEE)  n.  339/1993,  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
              - La decisione del Consiglio dell'Unione europea del 30
          novembre  2009,  n.  2009/905/GAI  (Decisione  Quadro   del
          Consiglio  sull'accreditamento  dei  fornitori  di  servizi
          forensi  che  effettuano  attivita'  di   laboratorio)   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 9 dicembre 2009, n. L 322. 
              - La risoluzione del Consiglio dell'Unione europea  del
          30 novembre 2009, n. 2009/C 296/01 (Progetto di Risoluzione
          del Consiglio  del  30  novembre  2009  sullo  scambio  dei
          risultati  delle  analisi  del  DNA)  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 5 dicembre 2009. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  5  e  12  della
          citata legge 30 giugno 2009, n. 85: 
              «Art. 5 (Istituzione della banca dati nazionale del DNA
          e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale  del
          DNA). - 1. Al fine di  facilitare  l'identificazione  degli
          autori  dei  delitti,  presso  il  Ministero  dell'interno,
          Dipartimento della  pubblica  sicurezza,  e'  istituita  la
          banca dati nazionale del DNA. 
              2. Presso il Ministero  della  giustizia,  Dipartimento
          dell'amministrazione   penitenziaria,   e'   istituito   il
          laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.»; 
              «Art. 12 (Trattamento e accesso ai dati; tracciabilita'
          dei campioni). - 1. I profili del DNA e i relativi campioni
          non   contengono    le    informazioni    che    consentono
          l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti. 
              2.  L'accesso  ai  dati  contenuti  nella  banca   dati
          nazionale del DNA e' consentito alla polizia giudiziaria  e
          all'autorita'  giudiziaria  esclusivamente  per   fini   di
          identificazione personale,  nonche'  per  le  finalita'  di
          collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati
          contenuti  nel  laboratorio  centrale  per  la  banca  dati
          nazionale del DNA e' consentito ai medesimi soggetti e  per
          le medesime finalita', previa autorizzazione dell'autorita'
          giudiziaria. 
              3. Il trattamento e l'accesso ai dati  contenuti  nella
          banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per
          la  banca  dati  nazionale  del  DNA  sono  effettuati  con
          modalita'    tali    da    assicurare     l'identificazione
          dell'operatore e la registrazione  di  ogni  attivita'.  E'
          altresi' assicurata  la  registrazione  di  ogni  attivita'
          concernente i campioni. 
              4. Il trattamento e l'accesso ai dati  contenuti  nella
          banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per
          la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale
          espressamente autorizzato. 
              5. Il personale addetto alla banca dati  nazionale  del
          DNA e al laboratorio centrale per la banca  dati  nazionale
          del DNA e' tenuto al segreto per gli  atti,  i  dati  e  le
          informazioni di cui sia  venuto  a  conoscenza  a  causa  o
          nell'esercizio delle proprie funzioni.». 
              -  Per  l'argomento  della  decisione   del   Consiglio
          dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI  si
          veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  l'argomento  della  decisione   del   Consiglio
          dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.