Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) legge: legge 30 giugno 2009, n. 85; 
    b) banca dati: banca dati nazionale del DNA; 
    c) laboratorio centrale: laboratorio centrale per la  banca  dati
nazionale del DNA; 
    d) AFIS (Automated Fingerprint  Identification  System):  sistema
automatizzato per  l'identificazione  delle  impronte  digitali  del 
casellario   centrale   d'identita'   del   Ministero   dell'interno,
Dipartimento della pubblica sicurezza, collocato presso la  Direzione
centrale  anticrimine  della  Polizia  di  Stato,  Servizio   polizia
scientifica; 
    e)  CUI  (Codice  Univoco  Identificativo):  codice  alfanumerico
generato in automatico dal sistema AFIS e  legato  univocamente  alla
persona  di  cui  all'articolo  9  della  legge  o  al   consanguineo
sottoposti a prelievo di un campione biologico; 
    f) LIMS (Laboratory Information Management  System):  un  sistema
informativo idoneo a gestire i dati e  il  flusso  di  lavoro  di  un
laboratorio; 
    g) campione biologico: quantita' di sostanza biologica  prelevata
sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA; 
    h) reperto biologico: traccia biologica presente  su  un  reperto
acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti  al
reato; 
    i) codice Paese: codice alfanumerico che identifica  univocamente
il Paese, secondo una codifica  tecnica  stabilita  dal  responsabile
della  banca  dati  in  conformita'  alle  decisioni  del   Consiglio
dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI,  e  successive
modificazioni, nonche' per finalita' di collaborazione internazionale
di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge; 
    l) codice ente: codice alfanumerico che  identifica  univocamente
la Forza di polizia  o  l'istituzione  di  elevata  specializzazione,
secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile  della  banca
dati; 
    m)  codice  laboratorio:  codice  alfanumerico   che   identifica
univocamente il laboratorio che effettua la tipizzazione del  profilo
del DNA, secondo una  codifica  tecnica  stabilita  dal  responsabile
della banca dati; 
    n) codice profilo del DNA: codice che  identifica  l'origine  del
campione biologico e del reperto biologico dai quali viene  tipizzato
il profilo del  DNA,  secondo  una  codifica  tecnica  stabilita  dal
responsabile della banca dati,  in  conformita'  alle  decisioni  del
Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI  e  n.  2008/616/GAI  e
successive modificazioni, nonche'  per  finalita'  di  collaborazione
internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge; 
    o)  codice  prelievo:  codice   alfanumerico   che   univocamente
individua  il  campione  biologico  ottenuto  dai  soggetti  di   cui
all'articolo 9 della legge o dai consanguinei della persona scomparsa
sottoposti a prelievo e non consente  l'identificazione  diretta  del
soggetto. Viene generato automaticamente dal sistema AFIS secondo una
codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati; 
    p) codice reperto biologico: codice alfanumerico che univocamente
individua il  reperto  biologico  e  non  consente  l'identificazione
diretta del reperto biologico o di un cadavere o di resti cadaverici.
Viene generato automaticamente dal LIMS del laboratorio, che  procede
all'esame   del   reperto   biologico,   unitamente   alle   seguenti
informazioni, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile
della banca dati: 
      1) codice dell'ente; 
      2) codice laboratorio; 
    q) numero di riferimento: codice  alfanumerico  che  univocamente
individua  il  campione  biologico  e  il   reperto   biologico,   in
conformita' alle  decisioni  del  Consiglio  dell'Unione  europea  n.
2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI, e successive  modificazioni,  nonche'
per finalita' di collaborazione internazionale di  polizia  ai  sensi
dell'articolo 12 della legge, composto dai seguenti elementi: 
      1) codice Paese; 
      2) codice profilo del DNA; 
      3) codice prelievo o codice reperto biologico; 
    r) trattamento: qualunque operazione o  complesso  di  operazioni
effettuate  anche   senza   l'ausilio   di   strumenti   elettronici,
concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,  l'organizzazione,  la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione,    la    tipizzazione,    il    raffronto,     l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,  la  diffusione,  la
cancellazione e la distruzione di dati; 
    s) accesso: consultazione, anche informatica, dei  dati  e  delle
informazioni contenute nella banca dati; 
    t)   dati   identificativi:   dati   personali   che   permettono
l'identificazione diretta dell'interessato; 
    u) DNA: acido desossiribonucleico, depositario della informazione
genetica,  sotto  forma  di  una  sequenza  lineare  di   nucleotidi,
portatore dell'informazione ereditaria; 
    v) profilo del DNA: codice alfanumerico che rappresenta una serie
di caratteristiche identificative della parte non codificante  di  un
campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare
particolare dei vari loci del DNA; 
    z) punto di contatto nazionale o estero: autorita',  nazionale  o
estera, designata per lo scambio dei  dati  e  per  le  finalita'  di
cooperazione internazionale di polizia. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende, inoltre, per: 
    a)  tipizzazione:  complesso   delle   operazioni   tecniche   di
laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA; 
    b) locus: la posizione fisica su un cromosoma di un gene o di  un
marcatore in una regione del DNA; 
    c) allele: varianti del DNA presenti in uno stesso locus; 
    d) marcatore: locus di  una  molecola  che  contiene  tipicamente
informazioni diverse nei diversi individui; 
    e) nomenclatura di un marcatore  genetico:  denominazione  di  un
marcatore localizzato nella regione fisica del gene corrispondente  a
quella del gene stesso; se il marcatore genetico si trova fuori dalla
regione del gene, la denominazione identifica la  localizzazione  sul
cromosoma; 
    f) elettroferogramma: il risultato  dell'analisi  elettroforetica
della sequenza di frammenti del DNA  utilizzata  per  estrapolare  il
profilo del DNA; 
    g) allele drop-out: mancata amplificazione del DNA di  un  allele
che porta ad  una  non  corretta  determinazione  di  una  condizione
eterozigote; 
    h) stutter: banda  artefattuale  con  un  numero  di  ripetizioni
diverse rispetto all'allele genitore; 
    i) PCR (Polymerase Chain Reaction): reazione a catena dell'enzima
polimerasi; 
    l) primers: frammenti sintetici di DNA utilizzati per la PCR; 
    m) termociclatore  (thermal  cycler):  strumento  di  laboratorio
utilizzato per effettuare i cicli di amplificazione del DNA; 
    n) ladder allelico: l'insieme  delle  varianti  alleliche  ad  un
locus maggiormente rappresentative a livello mondiale; 
    o) set-up: la fase di preparazione durante una  delle  operazioni
tecniche della tipizzazione del DNA; 
    p) STR (Short Tandem  Repeat):  regioni  del  DNA  costituite  da
sequenze  di  DNA  ripetute  in  tandem  che  se  presenti  su   loci
autosomici, ovvero non sessuali, sono generalmente indicati come STR,
se presenti su cromosomi sessuali sono indicati come Y-STR o X-STR; 
    q) mtDNA: sigla che indica il DNA mitocondriale; 
    r) file di log: registro degli accessi e delle operazioni; 
    s) log: accesso e operazione; 
    t) back-up: salvataggio e ripristino dei dati; 
    u) kit commerciali: specifici equipaggiamenti tecnici validati. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 30
          giugno 2009, n. 85: 
              «Art. 9 (Prelievo di campione biologico e  tipizzazione
          del profilo del DNA). - 1.  Ai  fini  dell'inserimento  del
          profilo del DNA nella banca dati nazionale  del  DNA,  sono
          sottoposti a prelievo di campioni biologici: 
              a) i soggetti ai quali sia applicata  la  misura  della
          custodia  cautelare  in  carcere  o  quella  degli  arresti
          domiciliari; 
              b)  i  soggetti  arrestati  in  flagranza  di  reato  o
          sottoposti a fermo di indiziato di delitto; 
              c)  i  soggetti  detenuti  o  internati  a  seguito  di
          sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo; 
              d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una
          misura alternativa alla detenzione a  seguito  di  sentenza
          irrevocabile, per un delitto non colposo; 
              e)  i  soggetti  ai  quali  sia   applicata,   in   via
          provvisoria  o  definitiva,   una   misura   di   sicurezza
          detentiva. 
              2. Il prelievo di cui al comma 1 puo' essere effettuato
          esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti  di
          cui al comma 1 per delitti, non colposi,  per  i  quali  e'
          consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il  prelievo
          non puo' essere effettuato se si  procede  per  i  seguenti
          reati: 
              a) reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne
          quelli di cui agli articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 374
          aggravato ai sensi dell'art. 375, 378 e  379,  e  capo  II,
          tranne quello di cuiall'art. 390, del codice penale; 
              b) reati di cui al libro II, titolo VII, capo I, tranne
          quelli di cui all'art. 453, e capo II, del codice penale; 
              c) reati di cui al  libro  II,  titolo  VIII,  capo  I,
          tranne quelli di cui all'art. 499, e capo II, tranne quello
          di cui all'art. 513-bis, del codice penale; 
              d) reati di cui al libro II, titolo  XI,  capo  I,  del
          codice penale; 
              e) reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
              f) reati previsti dal codice civile; 
              g) reati in materia tributaria; 
              h) reati previsti dal testo unico delle disposizioni in
          materia di intermediazione finanziaria,  di  cui  aldecreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo
          di indiziato di delitto, il prelievo e' effettuato dopo  la
          convalida da parte del giudice. 
              4. I soggetti indicati al comma  1  sono  sottoposti  a
          prelievo di campioni di mucosa del cavo orale  a  cura  del
          personale specificamente addestrato delle Forze di  polizia
          o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria. 
              5. Le  operazioni  sono  eseguite  nel  rispetto  della
          dignita', del decoro e della  riservatezza  di  chi  vi  e'
          sottoposto.  Delle  operazioni  di  prelievo   e'   redatto
          verbale. 
              6. Il campione prelevato e' immediatamente  inviato,  a
          cura del personale procedente, al laboratorio  centrale  di
          cui all'art. 5, comma 2, per la tipizzazione  del  relativo
          profilo e la successiva trasmissione alla  banca  dati  del
          DNA.». 
              - Per il testo  dell'art.  12  della  citata  legge  30
          giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 1. 
              -  Per  l'argomento  della  decisione   del   Consiglio
          dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI  si
          veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  l'argomento  della  decisione   del   Consiglio
          dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI  si
          veda nelle note alle premesse.