Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) legge: legge 30 giugno 2009, n. 85; b) banca dati: banca dati nazionale del DNA; c) laboratorio centrale: laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA; d) AFIS (Automated Fingerprint Identification System): sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali del casellario centrale d'identita' del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, collocato presso la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, Servizio polizia scientifica; e) CUI (Codice Univoco Identificativo): codice alfanumerico generato in automatico dal sistema AFIS e legato univocamente alla persona di cui all'articolo 9 della legge o al consanguineo sottoposti a prelievo di un campione biologico; f) LIMS (Laboratory Information Management System): un sistema informativo idoneo a gestire i dati e il flusso di lavoro di un laboratorio; g) campione biologico: quantita' di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA; h) reperto biologico: traccia biologica presente su un reperto acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato; i) codice Paese: codice alfanumerico che identifica univocamente il Paese, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati in conformita' alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI, e successive modificazioni, nonche' per finalita' di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge; l) codice ente: codice alfanumerico che identifica univocamente la Forza di polizia o l'istituzione di elevata specializzazione, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati; m) codice laboratorio: codice alfanumerico che identifica univocamente il laboratorio che effettua la tipizzazione del profilo del DNA, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati; n) codice profilo del DNA: codice che identifica l'origine del campione biologico e del reperto biologico dai quali viene tipizzato il profilo del DNA, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati, in conformita' alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI e successive modificazioni, nonche' per finalita' di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge; o) codice prelievo: codice alfanumerico che univocamente individua il campione biologico ottenuto dai soggetti di cui all'articolo 9 della legge o dai consanguinei della persona scomparsa sottoposti a prelievo e non consente l'identificazione diretta del soggetto. Viene generato automaticamente dal sistema AFIS secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati; p) codice reperto biologico: codice alfanumerico che univocamente individua il reperto biologico e non consente l'identificazione diretta del reperto biologico o di un cadavere o di resti cadaverici. Viene generato automaticamente dal LIMS del laboratorio, che procede all'esame del reperto biologico, unitamente alle seguenti informazioni, secondo una codifica tecnica stabilita dal responsabile della banca dati: 1) codice dell'ente; 2) codice laboratorio; q) numero di riferimento: codice alfanumerico che univocamente individua il campione biologico e il reperto biologico, in conformita' alle decisioni del Consiglio dell'Unione europea n. 2008/615/GAI e n. 2008/616/GAI, e successive modificazioni, nonche' per finalita' di collaborazione internazionale di polizia ai sensi dell'articolo 12 della legge, composto dai seguenti elementi: 1) codice Paese; 2) codice profilo del DNA; 3) codice prelievo o codice reperto biologico; r) trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; s) accesso: consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenute nella banca dati; t) dati identificativi: dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato; u) DNA: acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dell'informazione ereditaria; v) profilo del DNA: codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA; z) punto di contatto nazionale o estero: autorita', nazionale o estera, designata per lo scambio dei dati e per le finalita' di cooperazione internazionale di polizia. 2. Ai fini del presente regolamento si intende, inoltre, per: a) tipizzazione: complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA; b) locus: la posizione fisica su un cromosoma di un gene o di un marcatore in una regione del DNA; c) allele: varianti del DNA presenti in uno stesso locus; d) marcatore: locus di una molecola che contiene tipicamente informazioni diverse nei diversi individui; e) nomenclatura di un marcatore genetico: denominazione di un marcatore localizzato nella regione fisica del gene corrispondente a quella del gene stesso; se il marcatore genetico si trova fuori dalla regione del gene, la denominazione identifica la localizzazione sul cromosoma; f) elettroferogramma: il risultato dell'analisi elettroforetica della sequenza di frammenti del DNA utilizzata per estrapolare il profilo del DNA; g) allele drop-out: mancata amplificazione del DNA di un allele che porta ad una non corretta determinazione di una condizione eterozigote; h) stutter: banda artefattuale con un numero di ripetizioni diverse rispetto all'allele genitore; i) PCR (Polymerase Chain Reaction): reazione a catena dell'enzima polimerasi; l) primers: frammenti sintetici di DNA utilizzati per la PCR; m) termociclatore (thermal cycler): strumento di laboratorio utilizzato per effettuare i cicli di amplificazione del DNA; n) ladder allelico: l'insieme delle varianti alleliche ad un locus maggiormente rappresentative a livello mondiale; o) set-up: la fase di preparazione durante una delle operazioni tecniche della tipizzazione del DNA; p) STR (Short Tandem Repeat): regioni del DNA costituite da sequenze di DNA ripetute in tandem che se presenti su loci autosomici, ovvero non sessuali, sono generalmente indicati come STR, se presenti su cromosomi sessuali sono indicati come Y-STR o X-STR; q) mtDNA: sigla che indica il DNA mitocondriale; r) file di log: registro degli accessi e delle operazioni; s) log: accesso e operazione; t) back-up: salvataggio e ripristino dei dati; u) kit commerciali: specifici equipaggiamenti tecnici validati.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85: «Art. 9 (Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA). - 1. Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici: a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari; b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto; c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo; d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo; e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva. 2. Il prelievo di cui al comma 1 puo' essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali e' consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non puo' essere effettuato se si procede per i seguenti reati: a) reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 374 aggravato ai sensi dell'art. 375, 378 e 379, e capo II, tranne quello di cuiall'art. 390, del codice penale; b) reati di cui al libro II, titolo VII, capo I, tranne quelli di cui all'art. 453, e capo II, del codice penale; c) reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I, tranne quelli di cui all'art. 499, e capo II, tranne quello di cui all'art. 513-bis, del codice penale; d) reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale; e) reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; f) reati previsti dal codice civile; g) reati in materia tributaria; h) reati previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui aldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il prelievo e' effettuato dopo la convalida da parte del giudice. 4. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria. 5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignita', del decoro e della riservatezza di chi vi e' sottoposto. Delle operazioni di prelievo e' redatto verbale. 6. Il campione prelevato e' immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all'art. 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.». - Per il testo dell'art. 12 della citata legge 30 giugno 2009, n. 85, si veda nelle note all'art. 1. - Per l'argomento della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/615/GAI si veda nelle note alle premesse. - Per l'argomento della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008, n. 2008/616/GAI si veda nelle note alle premesse.