Art. 13 
 
          Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la  rubrica  dell'articolo  14  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di  incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i  titolari
di incarichi dirigenziali»; 
  b) al  comma  1,  le  parole  «di  carattere  elettivo  o  comunque
esercizio di poteri di  indirizzo  politico»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «anche se non  di  carattere  elettivo»  e  le  parole  «le
pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri
componenti,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le regioni  e
gli enti locali pubblicano»; 
  c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis.  Le  pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di
incarichi o cariche di amministrazione, di  direzione  o  di  governo
comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito,  e
per  i  titolari  di  incarichi  dirigenziali,  a  qualsiasi   titolo
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo
di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 
  1-ter. Ciascun dirigente  comunica  all'amministrazione  presso  la
quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti  a  carico
della  finanza  pubblica,  anche  in  relazione  a  quanto   previsto
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89.
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare
complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. 
  1-quater. Negli atti di conferimento di  incarichi  dirigenziali  e
nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi  di  trasparenza,
finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata  comprensione  e
consultazione per il cittadino, con particolare riferimento  ai  dati
di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia  in
modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei  suddetti
obiettivi   determina   responsabilita'   dirigenziale    ai    sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Del
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai  fini
del conferimento di successivi incarichi. 
  1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui  al  comma  1  si
applicano anche ai titolari di posizioni  organizzative  a  cui  sono
affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei  casi  di  cui  all'articolo
4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78  e  in  ogni
altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali.  Per  gli  altri
titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo  curriculum
vitae.»; 
    d)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le   pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e  1-bis  entro  tre
mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico  e
per  i  tre  anni  successivi  dalla   cessazione   del   mandato   o
dell'incarico dei soggetti,  salve  le  informazioni  concernenti  la
situazione patrimoniale  e,  ove  consentita,  la  dichiarazione  del
coniuge non separato e  dei  parenti  entro  il  secondo  grado,  che
vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del  mandato.
Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti  sono  accessibili
ai sensi dell'articolo 5.». 
 
          Note all'art. 13: 
              Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 14. (Obblighi di  pubblicazione  concernenti  i
          titolari di  incarichi  politici,  di  amministrazione,  di
          direzione  o  di  governo  e  i   titolari   di   incarichi
          dirigenziali) - 1. Con riferimento ai titolari di incarichi
          politici, anche se non di carattere  elettivo,  di  livello
          statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti
          locali pubblicano i seguenti documenti e informazioni: 
              a)  l'atto  di   nomina   o   di   proclamazione,   con
          l'indicazione della  durata  dell'incarico  o  del  mandato
          elettivo; 
              b) il curriculum; 
              c)   i   compensi   di   qualsiasi   natura    connessi
          all'assunzione della  carica;  gli  importi  di  viaggi  di
          servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 
              d) i dati relativi  all'assunzione  di  altre  cariche,
          presso enti pubblici o privati, ed i  relativi  compensi  a
          qualsiasi titolo corrisposti; 
              e) gli altri eventuali incarichi  con  oneri  a  carico
          della  finanza  pubblica  e  l'indicazione   dei   compensi
          spettanti; 
                f) le dichiarazioni  di  cui  all'articolo  2,  della
          legge 5 luglio 1982, n.  441,  nonche'  le  attestazioni  e
          dichiarazioni di cui agli articoli 3  e  4  della  medesima
          legge, come modificata dal presente decreto,  limitatamente
          al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro  il
          secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in  ogni
          caso data evidenza al mancato consenso.  Alle  informazioni
          di cui alla presente lettera concernenti  soggetti  diversi
          dal titolare  dell'organo  di  indirizzo  politico  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. 
              1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  dati
          di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche  di
          amministrazione,  di  direzione  o  di   governo   comunque
          denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e
          per i  titolari  di  incarichi  dirigenziali,  a  qualsiasi
          titolo   conferiti,   ivi    inclusi    quelli    conferiti
          discrezionalmente dall'organo di indirizzo  politico  senza
          procedure pubbliche di selezione. 
              1-ter. Ciascun dirigente  comunica  all'amministrazione
          presso la quale presta servizio, gli emolumenti complessivi
          percepiti  a  carico  della  finanza  pubblica,  anche   in
          relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1,  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazione,  dalla  legge  23  giugno   2014,   n.   89.
          L'amministrazione pubblica sul proprio  sito  istituzionale
          l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun
          dirigente. 
              1-quater.  Negli  atti  di  conferimento  di  incarichi
          dirigenziali e nei relativi contratti  sono  riportati  gli
          obiettivi di trasparenza,  finalizzati  a  rendere  i  dati
          pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il
          cittadino, con particolare riferimento ai dati di  bilancio
          sulle spese e ai costi del personale, da  indicare  sia  in
          modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei
          suddetti obiettivi determina  responsabilita'  dirigenziale
          ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n.  165.  Del  mancato  raggiungimento  dei  suddetti
          obiettivi si  tiene  conto  ai  fini  del  conferimento  di
          successivi incarichi. 
              1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione  di  cui  al
          comma  1  si  applicano  anche  ai  titolari  di  posizioni
          organizzative  a  cui  sono  affidate  deleghe   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto  legislativo  n.
          165 del 2001, nonche' nei casi di cui  all'articolo  4-bis,
          comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in  ogni
          altro caso in cui sono svolte  funzioni  dirigenziali.  Per
          gli altri titolari di posizioni organizzative e' pubblicato
          il solo curriculum vitae. 
              2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i  dati  cui
          ai commi 1 e 1-bis entro tre  mesi  dalla  elezione,  dalla
          nomina o dal conferimento dell'incarico e per  i  tre  anni
          successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei
          soggetti, salve le informazioni concernenti  la  situazione
          patrimoniale  e,  ove  consentita,  la  dichiarazione   del
          coniuge non separato e dei parenti entro il secondo  grado,
          che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o
          del mandato. Decorsi  detti  termini,  i  relativi  dati  e
          documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.». 
              Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4 della legge
          5 luglio 1982, n. 441(Disposizioni per la pubblicita' della
          situazione patrimoniale di titolari di cariche  elettive  e
          di cariche direttive di alcuni enti): 
                «Art. 2. Entro tre mesi dalla proclamazione i  membri
          del Senato della Repubblica ed i membri  della  Camera  dei
          deputati sono  tenuti  a  depositare  presso  l'ufficio  di
          presidenza della Camera di appartenenza: 
              1) una dichiarazione concernente  i  diritti  reali  su
          beni  immobili  e  su  beni  mobili  iscritti  in  pubblici
          registri; le azioni di societa'; le quote di partecipazione
          a societa'; l'esercizio di funzioni di amministratore o  di
          sindaco di societa', con l'apposizione della  formula  «sul
          mio onore  affermo  che  la  dichiarazione  corrisponde  al
          vero»; 
              2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti
          all'imposta sui redditi delle persone fisiche; 
              3) una dichiarazione concernente le spese  sostenute  e
          le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
          l'attestazione  di  essersi   avvalsi   esclusivamente   di
          materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi  a
          disposizione dal partito o dalla formazione politica  della
          cui  lista  hanno  fatto  parte,  con  l'apposizione  della
          formula  «sul  mio  onore  affermo  che  la   dichiarazione
          corrisponde al vero».  Alla  dichiarazione  debbono  essere
          allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma
          dell'articolo 4 della legge 18  novembre  1981,  n.  659  ,
          relative agli eventuali contributi ricevuti. 
              Gli adempimenti indicati nei numeri 1  e  2  del  comma
          precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la
          dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonche'
          dei  figli  e  dei  parenti  entro  il  secondo  grado   di
          parentela, se gli stessi vi consentono. 
              I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59  della
          Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi  del  secondo
          comma dell'articolo 59 della  Costituzione  sono  tenuti  a
          depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato  della
          Repubblica le dichiarazioni di cui ai  numeri  1  e  2  del
          primo  comma,  entro  tre  mesi,   rispettivamente,   dalla
          cessazione dall'ufficio di Presidente  della  Repubblica  o
          dalla comunicazione della nomina. 
              Art. 3. Entro un mese dalla scadenza del termine  utile
          per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei   redditi
          soggetti all'imposta sui redditi delle persone  fisiche,  i
          soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a  depositare
          un'attestazione concernente le variazioni della  situazione
          patrimoniale di  cui  al  numero  1  del  primo  comma  del
          medesimo articolo  2  intervenute  nell'anno  precedente  e
          copia della dichiarazione dei redditi. A  tale  adempimento
          annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2. 
              Art. 4.  Entro  tre  mesi  successivi  alla  cessazione
          dall'ufficio  i  soggetti  indicati  nell'articolo  2  sono
          tenuti  a  depositare  una  dichiarazione  concernente   le
          variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1
          del primo comma del medesimo articolo  2  intervenute  dopo
          l'ultima  attestazione.  Entro  un  mese  successivo   alla
          scadenza  del  relativo  termine,  essi   sono   tenuti   a
          depositare una copia della dichiarazione  annuale  relativa
          ai redditi delle persone fisiche. 
              Si applica il secondo comma dell'articolo 2. 
              Le disposizioni contenute nei precedenti commi  non  si
          applicano nel caso  di  rielezione  del  soggetto,  cessato
          dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  13,  comma  1,  del
          decreto legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  recante
          "Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia
          sociale": 
                «Art.  13.  (Limite  al  trattamento  economico   del
          personale pubblico e delle societa'  partecipate)  -  1.  A
          decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo  retributivo
          riferito al primo  presidente  della  Corte  di  cassazione
          previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni
          e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui  al  lordo
          dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
          fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
          data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
          articoli  23-bis  e  23-ter   contenuti   in   disposizioni
          legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto, si  intendono  sostituiti  dal
          predetto  importo.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  gli
          eventuali limiti retributivi in vigore al  30  aprile  2014
          determinati   per   effetto   di   apposite    disposizioni
          legislative, regolamentari e statutarie, qualora  inferiori
          al limite fissato dal presente articolo. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 21.  (Responsabilita'  dirigenziale)  -  1.  Il
          mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
          le risultanze del sistema di valutazione di cui  al  Titolo
          II del decreto legislativo  di  attuazione  della  legge  4
          marzo 2009, n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni    ovvero
          l'inosservanza  delle  direttive  imputabili  al  dirigente
          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando
          l'eventuale   responsabilita'   disciplinare   secondo   la
          disciplina    contenuta    nel    contratto     collettivo,
          l'impossibilita'   di   rinnovo   dello   stesso   incarico
          dirigenziale.  In  relazione  alla   gravita'   dei   casi,
          l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e  nel
          rispetto  del  principio  del   contraddittorio,   revocare
          l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli
          di cui all'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di
          lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 
              1-bis. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  al
          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata,
          previa contestazione  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e
          dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione
          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto,  da  parte   del
          personale  assegnato  ai  propri  uffici,  degli   standard
          quantitativi e  qualitativi  fissati  dall'amministrazione,
          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione
          di  cui  all'articolo  13  del   decreto   legislativo   di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni,
          la retribuzione  di  risultato  e'  decurtata,  sentito  il
          Comitato dei garanti,  in  relazione  alla  gravita'  della
          violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 
              2. 
              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per   il
          personale delle  qualifiche  dirigenziali  delle  Forze  di
          polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia  e  delle
          Forze armate nonche' del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
          fuoco.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1-bis,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 17. (Funzioni dei dirigenti) 
              1. (Omissis). 
              1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni
          di servizio, possono  delegare  per  un  periodo  di  tempo
          determinato, con atto  scritto  e  motivato,  alcune  delle
          competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere  b),
          d) ed  e)  del  comma  1  a  dipendenti  che  ricoprano  le
          posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli  uffici
          ad essi affidati. Non si applica in  ogni  caso  l'articolo
          2103 del codice civile.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 4-bis, comma  2,  del
          decreto legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2015,   n.   125
          (Disposizioni urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
          Disposizioni per garantire la continuita'  dei  dispositivi
          di   sicurezza   e    di    controllo    del    territorio.
          Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
          nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
          emissioni industriali): 
                «Art.  4-bis.  (Disposizioni  per  la   funzionalita'
          operativa delle Agenzie fiscali) 
              1. (Omissis). 
              2. In  relazione  all'esigenza  di  garantire  il  buon
          andamento e la continuita'  dell'azione  amministrativa,  i
          dirigenti  delle   Agenzie   fiscali,   per   esigenze   di
          funzionalita' operativa, possono delegare, previa procedura
          selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari
          della terza area, con un'esperienza professionale di almeno
          cinque anni nell'area stessa, in  numero  non  superiore  a
          quello  dei  posti  oggetto  delle  procedure   concorsuali
          indette ai sensi del comma 1 e di quelle gia' bandite e non
          annullate alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, le funzioni relative agli
          uffici di cui hanno assunto la  direzione  interinale  e  i
          connessi  poteri  di   adozione   di   atti,   escluse   le
          attribuzioni riservate ad essi  per  legge,  tenendo  conto
          della  specificita'  della  preparazione,   dell'esperienza
          professionale e delle capacita' richieste a  seconda  delle
          diverse tipologie di compiti,  nonche'  della  complessita'
          gestionale e della  rilevanza  funzionale  e  organizzativa
          degli uffici interessati,  per  una  durata  non  eccedente
          l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e,  comunque,
          non  oltre  il   31   dicembre   2016.   A   fronte   delle
          responsabilita'  gestionali  connesse  all'esercizio  delle
          deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari
          delegati sono attribuite, temporaneamente e al  solo  scopo
          di  fronteggiare  l'eccezionalita'  della   situazione   in
          essere,   nuove   posizioni    organizzative    ai    sensi
          dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2),
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
              3. (Omissis).».