Art. 14
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e
inserimento degli articoli 15-bis e 15-ter
1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Obblighi
di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza»;
b) al comma 1,
1) all'alinea, le parole «Fermi restando gli obblighi» sono
sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi» e le parole «
amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi
titolo conferiti, nonche'» sono soppresse;
2) alla lettera d), le parole: «di lavoro,» sono soppresse;
c) al comma 2, le parole «dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione,» sono soppresse;
d) il comma 5 e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: «Art. 15-bis
(Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle
societa' controllate). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis, le societa' a controllo pubblico, nonche' le
societa' in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione
delle societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal
conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di
incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni
successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto
della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di
consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali,
inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e
il numero di partecipanti alla procedura.
2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1,
relativamente ad incarichi per i quali e' previsto un compenso, e'
condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o
parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione
ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una
sanzione pari alla somma corrisposta.
Art. 15-ter (Obblighi di pubblicazione concernenti gli
amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o
amministrativi). - 1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e' tenuto con modalita'
informatiche ed e' inserito in un'area pubblica dedicata del sito
istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati,
per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione
dell'autorita' che lo ha conferito e della relativa data di
attribuzione e di cessazione, nonche' gli acconti e il compenso
finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti
nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla
pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10
del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli
ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo.
2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai
tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'articolo 38,
comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche' i
compensi a ciascuno di essi liquidati.
3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresi' annotati i
provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in
favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28,
quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e
quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonche' l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.
4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di
quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti
nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90.».
Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 15. (Obblighi di pubblicazione concernenti i
titolari di incarichi di collaborazione o consulenza) - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi
restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo
17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le
pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le
seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la
titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati
o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo
svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al
rapporto, di consulenza o di collaborazione, con specifica
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla
valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di
conferimento di incarichi, di collaborazione o di
consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i
quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell'incarico e
dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo
53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono
condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e
per la liquidazione dei relativi compensi. Le
amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui
rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica
consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati
di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto
al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la
responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata
all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il
pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta,
fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di
cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento
dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione
dell'incarico.
5. (abrogato).».
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 22, della
legge 15 maggio 1997, n. 127:
«Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
(Omissis).
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge
5 luglio 1982, n. 441 , si applicano anche al personale di
livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
, e successive modificazioni, nonche' al personale
dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il
personale delle magistrature ordinaria, amministrativa,
contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5
luglio 1982, n. 441 , alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono
esercitate dai rispettivi organi di governo.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 14, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 53. (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi)
(Omissis).
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Le informazioni relative a
consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le
informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche
dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi
del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in
tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della
funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco
delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104:
«Art. 30. (Azione di condanna)
1. L'azione di condanna puo' essere proposta
contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di
giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente
articolo, anche in via autonoma.
2. Puo' essere chiesta la condanna al risarcimento del
danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio
dell'attivita' amministrativa o dal mancato esercizio di
quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva
puo' altresi' essere chiesto il risarcimento del danno da
lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti
previsti dall'articolo 2058 del codice civile, puo' essere
chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi
legittimi e' proposta entro il termine di decadenza di
centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si
e' verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se
il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il
risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di
fatto e il comportamento complessivo delle parti e,
comunque, esclude il risarcimento dei danni che si
sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza,
anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela
previsti.
4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il
ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3
non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il
termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo
un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di
annullamento la domanda risarcitoria puo' essere formulata
nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi
giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni
per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di
giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce
esclusivamente il giudice amministrativo.».
Si riporta il testo degli articoli 1 e 10 del decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell'Albo
degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2,
comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94):
«Art. 1. (Albo degli amministratori giudiziari)
1. Presso il Ministero della giustizia e' istituito
l'Albo degli amministratori giudiziari, di seguito
denominato: «Albo».
2. L'Albo e' articolato in una sezione ordinaria e in
una sezione di esperti in gestione aziendale.»
«Art. 10. (Regolamento)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) le modalita' di iscrizione nell'Albo degli
amministratori giudiziari;
b) le modalita' di sospensione e cancellazione
dall'Albo degli amministratori giudiziari;
c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da
parte del Ministero.».
Si riporta il testo degli articoli 110 e 38 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136):
«Art. 110. (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata) - 1. L'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata ha personalita'
giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia
organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio
Calabria ed e' posta sotto la vigilanza del Ministro
dell'interno.
2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata nel corso dei
procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle
informazioni relative allo stato dei procedimenti di
sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei
medesimi procedimenti; accertamento della consistenza,
della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione
dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
analisi dei dati acquisiti, nonche' delle criticita'
relative alla fase di assegnazione e destinazione;
b) ausilio dell'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel
corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I,
titolo III;
c) ausilio dell'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel
corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli
articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei
predetti. beni a decorrere dalla data di conclusione
dell'udienza preliminare;
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati
in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I,
titolo III;
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati
in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli
articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e successive modificazioni;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari
per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni
confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di
commissari ad acta.
3. L'Agenzia e' sottoposta al controllo della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.»
«Art. 38. (Compiti dell'Agenzia) - 1. Fino al decreto
di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva
l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice
delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale
l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la
migliore utilizzazione del bene in vista della sua
destinazione o assegnazione. L'Agenzia puo' chiedere al
tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di
amministrazione adottati dal giudice delegato quando
ritenga che essi possono recare pregiudizio alla
destinazione o all'assegnazione del bene.
2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i
provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli
di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione
straordinaria.
3. Dopo il decreto di confisca di primo grado,
l'amministrazione dei beni e' conferita all'Agenzia, la
quale puo' farsi coadiuvare, sotto la propria
responsabilita', da tecnici o da altri soggetti
qualificati, retribuiti secondo le modalita' previste per
l'amministratore giudiziario. L'Agenzia comunica al
tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico.
L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga
revoca espressa, ed e' rinnovabile tacitamente. L'incarico
puo' essere conferito all'amministratore giudiziario gia'
nominato dal tribunale.
4. In caso di mancato conferimento dell'incarico
all'amministratore giudiziario gia' nominato, il tribunale
provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e
all'approvazione del rendiconto della gestione.
5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo
grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da
parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio
sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del
provvedimento.
6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorita'
giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di
trasparenza, la rotazione degli incarichi degli
amministratori, la corrispondenza tra i profili
professionali e i beni sequestrati, nonche' la pubblicita'
dei compensi percepiti, secondo modalita' stabilite con
decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro
della giustizia.
7. Salvo che sia diversamente stabilito, le
disposizioni del presente decreto relative
all'amministratore giudiziario si applicano anche
all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa
attribuite ai sensi del comma 3.».
Si riporta il testo dell'articolo 28 del Regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 28. (Requisiti per la nomina a curatore)
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di
curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e
ragionieri commercialisti
b) studi professionali associati o societa' tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i
requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale
caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in societa' per
azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e
purche' non sia intervenuta nei loro confronti
dichiarazione di fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i
creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell'impresa, nonche' chiunque si trovi in conflitto di
interessi con il fallimento.
Il curatore e' nominato tenuto conto delle risultanze
dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto
comma.
E' istituito presso il Ministero della giustizia un
registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti
di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei
liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresi'
annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di
omologazione del concordato, nonche' l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il
registro e' tenuto con modalita' informatiche ed e'
accessibile al pubblico.».
Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari):
«Art. 32.(Misure straordinarie di gestione, sostegno
e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione
della corruzione) - 1. Nell'ipotesi in cui l'autorita'
giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,
319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p.,
346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza
di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di
condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad
un'impresa aggiudicataria di un appalto per la
realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture,
nonche' ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per
conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un
concessionario di lavori pubblici o ad un contraente
generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore
della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati
anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del
presente decreto, propone al Prefetto competente in
relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante,
alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali
mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove
l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di
provvedere alla straordinaria e temporanea gestione
dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del
contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o
della concessione;
b) di provvedere direttamente alla straordinaria e
temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla
completa esecuzione del contratto di appalto ovvero
dell'accordo contrattuale o della concessione.
2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti
indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita' dei
fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di
provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il
soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel
termine di trenta giorni ovvero nei casi piu' gravi,
provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla
nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non
superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto
stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al
servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero
dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo.
2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita'
sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in
base agli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 e' adottato
d'intesa con il Ministro della salute e la nomina e'
conferita a soggetti in possesso di curricula che
evidenzino qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza di gestione sanitaria.
3. Per la durata della straordinaria e temporanea
gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori
tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei
poteri di disposizione e gestione dei titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma
societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per
l'intera durata della misura.
4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione
dell'impresa e' considerata di pubblica utilita' ad ogni
effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali
diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa
grave.
5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano
comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che
dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione
giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali
o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero
dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorita'
giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori
nominati dal Prefetto.
6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un
compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base
delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico
dell'impresa.
7. Nel periodo di applicazione della misura di
straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i
pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del
compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2
e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei
contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in
via presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in
apposito fondo e non puo' essere distribuito ne' essere
soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede
penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di
impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione
antimafia interdittiva.
8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1
riguardino componenti di organi societari diversi da quelli
di cui al medesimo comma e' disposta la misura di sostegno
e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con
decreto, adottato secondo le modalita' di cui al comma 2,
alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque non
superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di
svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni
operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e
modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi,
al sistema di controllo interno e agli organi
amministrativi e di controllo.
9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,
quantificato con il decreto di nomina, non superiore al
cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle
tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico
dell'impresa.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal
Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista
l'urgente necessita' di assicurare il completamento
dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo
contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di
garantire la continuita' di funzioni e servizi
indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,
nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o
dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le
misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al
comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del
Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
in caso di passaggio in giudicato di sentenza di
annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di
ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento
dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di
aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai
sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni
degli esperti.
10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso
di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale
di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto
privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto
diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite
o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio
sanitario nazionale.».