Art. 18 Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «presso l'amministrazione» sono inserite le seguenti: «, nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte»; b) al comma 2, le parole «, nonche' quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate» sono soppresse.
Note all'art. 18: Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal presente decreto: «Art. 19. (Bandi di concorso) - 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.».