Art. 19 Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.»; b) il comma 3 e' abrogato.
Note all'art. 19: Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal presente decreto: «Art. 20. (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale) - 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti. 3. (abrogato).».