Art. 2 
 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013,
le  parole  «delle  informazioni   concernenti   l'organizzazione   e
l'attivita' delle pubbliche amministrazioni,  allo  scopo  di»,  sono
sostituite dalle seguenti:  «dei  dati  e  documenti  detenuti  dalle
pubbliche amministrazioni, allo  scopo  di  tutelare  i  diritti  dei
cittadini,   promuovere   la   partecipazione    degli    interessati
all'attivita' amministrativa e». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato  decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 1. (Principi generali) - 1. La  trasparenza  e'
          intesa come accessibilita'  totale  dei  dati  e  documenti
          detenuti dalle pubbliche  amministrazioni,  allo  scopo  di
          tutelare   i   diritti   dei   cittadini,   promuovere   la
          partecipazione     degli     interessati      all'attivita'
          amministrativa e favorire forme diffuse  di  controllo  sul
          perseguimento delle funzioni istituzionali e  sull'utilizzo
          delle risorse pubbliche. 
              2. La trasparenza, nel rispetto delle  disposizioni  in
          materia di segreto  di  Stato,  di  segreto  d'ufficio,  di
          segreto statistico e  di  protezione  dei  dati  personali,
          concorre ad attuare il principio democratico e  i  principi
          costituzionali  di  eguaglianza,  di  imparzialita',   buon
          andamento,   responsabilita',   efficacia   ed   efficienza
          nell'utilizzo di risorse pubbliche,  integrita'  e  lealta'
          nel servizio alla nazione. Essa e' condizione  di  garanzia
          delle  liberta'  individuali  e  collettive,  nonche'   dei
          diritti civili, politici e sociali, integra il  diritto  ad
          una buona amministrazione e concorre alla realizzazione  di
          una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 
              3. Le disposizioni del  presente  decreto,  nonche'  le
          norme di attuazione adottate  ai  sensi  dell'articolo  48,
          integrano l'individuazione  del  livello  essenziale  delle
          prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a  fini
          di trasparenza, prevenzione, contrasto della  corruzione  e
          della cattiva amministrazione, a norma  dell'articolo  117,
          secondo   comma,   lettera   m),   della   Costituzione   e
          costituiscono  altresi'   esercizio   della   funzione   di
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale, regionale e  locale,  di  cui
          all'articolo  117,  secondo  comma,   lettera   r),   della
          Costituzione.4. Al fine di assicurare il  consolidamento  e
          la  confrontabilita'  degli  indicatori  di  risultato,  le
          amministrazioni    vigilanti    definiscono,     per     le
          amministrazioni pubbliche di loro competenza,  comprese  le
          unita' locali di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  b),
          il sistema minimo di indicatori di risultato  che  ciascuna
          amministrazione ed unita' locale deve inserire nel  proprio
          Piano. Tale sistema minimo e'  stabilito  con  decreto  del
          Ministro competente d'intesa con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da adottare  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».