Art. 26 Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e dopo le parole «immobili posseduti» sono inserite le seguenti: «e di quelli detenuti».
Note all'art. 26: Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal presente decreto: «Art. 30.(Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonche' i canoni di locazione o di affitto.».