Art. 36 
 
          Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 45 del decreto legislativo n.  33  del  2013,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole «la CIVIT, anche in qualita'  di  Autorita'  nazionale
anticorruzione,» e le parole  «la  CIVIT»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «L'autorita' nazionale anticorruzione»; 
  b) al comma 1,  le  parole  «l'adozione  di  atti  o  provvedimenti
richiesti  dalla  normativa   vigente,   ovvero   la   rimozione   di
comportamenti o atti contrastanti con  i  piani  e  le  regole  sulla
trasparenza.» sono sostituite dalle seguenti: «di procedere, entro un
termine non superiore a trenta giorni, alla  pubblicazione  di  dati,
documenti e informazioni ai sensi del presente decreto,  all'adozione
di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla
rimozione di comportamenti o atti  contrastanti  con  i  piani  e  le
regole sulla trasparenza.»; 
    c) al comma 4,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti
periodi: «Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al
comma 1  costituisce  illecito  disciplinare.  L'Autorita'  nazionale
anticorruzione segnala l'illecito  all'ufficio  di  cui  all'articolo
55-bis, comma 4, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
dell'amministrazione  interessata  ai   fini   dell'attivazione   del
procedimento   disciplinare   a   carico   del   responsabile   della
pubblicazione  o  del  dirigente  tenuto  alla   trasmissione   delle
informazioni.». 
 
          Note all'art. 36: 
              Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.    45.(Compiti     dell'Autorita'     nazionale
          anticorruzione) - 1. L'autorita'  nazionale  anticorruzione
          controlla   l'esatto   adempimento   degli   obblighi    di
          pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando
          poteri   ispettivi   mediante   richiesta    di    notizie,
          informazioni,  atti  e   documenti   alle   amministrazioni
          pubbliche e ordinando di procedere, entro  un  termine  non
          superiore a trenta  giorni,  alla  pubblicazione  di  dati,
          documenti e informazioni ai  sensi  del  presente  decreto,
          all'adozione  di  atti  o  provvedimenti  richiesti   dalla
          normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti  o
          atti  contrastanti  con  i  piani   e   le   regole   sulla
          trasparenza. 
              2.  L'autorita'  nazionale   anticorruzione   controlla
          l'operato dei responsabili per la trasparenza  a  cui  puo'
          chiedere il rendiconto sui risultati del  controllo  svolto
          all'interno delle  amministrazioni.  L'autorita'  nazionale
          anticorruzione   puo'   inoltre   chiedere    all'organismo
          indipendente di valutazione  (OIV)  ulteriori  informazioni
          sul controllo dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  di
          trasparenza previsti dalla normativa vigente. 
              3. L'autorita' nazionale  anticorruzione  puo'  inoltre
          avvalersi delle banche dati istituite presso la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica  per  il  monitoraggio  degli  adempimenti   degli
          obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
              4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di
          cui  al  comma   1   costituisce   illecito   disciplinare.
          L'Autorita'  nazionale  anticorruzione  segnala  l'illecito
          all'ufficio  di  cui  all'articolo  55-bis,  comma  4,  del
          decreto   legislativo    30    marzo    2001,    n.    165,
          dell'amministrazione interessata ai fini dell'  attivazione
          del procedimento disciplinare  a  carico  del  responsabile
          della   pubblicazione   o   del   dirigente   tenuto   alla
          trasmissione  delle  informazioni.  L'autorita'   nazionale
          anticorruzione  segnala  altresi'  gli   inadempimenti   ai
          vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se  del
          caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione  delle
          altre  forme  di  responsabilita'.  L'autorita'   nazionale
          anticorruzione rende  pubblici  i  relativi  provvedimenti.
          L'autorita' nazionale anticorruzione, inoltre, controlla  e
          rende noti i casi di mancata attuazione degli  obblighi  di
          pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente  decreto,
          pubblicando i nominativi dei  soggetti  interessati  per  i
          quali non si e' proceduto alla pubblicazione.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 55-bis, comma 4,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art.  55-bis.  (Forme  e  termini  del  procedimento
          disciplinare) 
              (Omissis). 
              4.  Ciascuna  amministrazione,   secondo   il   proprio
          ordinamento,   individua   l'ufficio   competente   per   i
          procedimenti disciplinari ai sensi  del  comma  1,  secondo
          periodo.  Il  predetto  ufficio  contesta   l'addebito   al
          dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
          istruisce  e  conclude  il  procedimento   secondo   quanto
          previsto nel comma 2, ma, se la sanzione  da  applicare  e'
          piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo,  con
          applicazione di  termini  pari  al  doppio  di  quelli  ivi
          stabiliti  e  salva  l'eventuale   sospensione   ai   sensi
          dell'articolo  55-ter.  Il  termine  per  la  contestazione
          dell'addebito decorre dalla data di  ricezione  degli  atti
          trasmessi ai sensi del comma  3  ovvero  dalla  data  nella
          quale   l'ufficio   ha   altrimenti    acquisito    notizia
          dell'infrazione, mentre la decorrenza del  termine  per  la
          conclusione del procedimento resta  comunque  fissata  alla
          data di prima acquisizione della  notizia  dell'infrazione,
          anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura
          in cui il dipendente lavora. La violazione dei  termini  di
          cui al presente comma comporta, per  l'amministrazione,  la
          decadenza   dall'azione   disciplinare   ovvero,   per   il
          dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa. 
              (Omissis).».