Art. 39 Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013 1. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole «Il Dipartimento della funzione pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorita' nazionale anticorruzione»; b) al comma 3 le parole «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' nazionale anticorruzione»; c) al comma 4 le parole «I decreti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli standard, i modelli e gli schemi»; d) al comma 5 le parole «Le amministrazioni di cui all'articolo 11,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 2-bis,».
Note all'art. 39: Si riporta il testo dell'articolo 48 del citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal presente decreto: «Art. 48. (Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita' e trasparenza) - 1. L'Autorita' nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonche' relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente». 2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3. 3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati dall'Autorita' nazionale anticorruzione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, e l'ISTAT. 4. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate: a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformita' delle modalita' di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilita' e della loro successiva rielaborazione; b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualita' delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonche' i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse. 5. I soggetti di cui all'articolo 2-bis, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.».