Art. 39 
 
          Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 48 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 le parole «Il Dipartimento della  funzione  pubblica»
sono    sostituite    dalle    seguenti:    «L'Autorita'    nazionale
anticorruzione»; 
  b) al comma 3 le parole «con decreti del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «dall'Autorita'
nazionale anticorruzione»; 
  c) al comma 4 le parole «I decreti» sono sostituite dalle seguenti:
«Gli standard, i modelli e gli schemi»; 
  d) al comma 5 le parole «Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo
11,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui  all'articolo
2-bis,». 
 
          Note all'art. 39: 
              Si riporta il testo dell'articolo 48 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 48. (Norme sull'attuazione  degli  obblighi  di
          pubblicita'  e  trasparenza)  -  1.  L'Autorita'  nazionale
          anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard
          per    l'organizzazione,    la    codificazione    e     la
          rappresentazione dei documenti, delle  informazioni  e  dei
          dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai  sensi  della
          normativa vigente, nonche' relativamente all'organizzazione
          della sezione «Amministrazione trasparente». 
              2. L'allegato A, che costituisce parte  integrante  del
          presente decreto, individua modelli e schemi  standard  per
          l'organizzazione, la codificazione  e  la  rappresentazione
          dei documenti, delle informazioni e  dei  dati  oggetto  di
          pubblicazione  obbligatoria  ai   sensi   della   normativa
          vigente.  Alla  eventuale  modifica  dell'allegato   A   si
          provvede con i decreti di cui al comma 3. 
              3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma
          1 sono adottati  dall'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la
          Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, e l'ISTAT. 
              4. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma
          3 recano disposizioni finalizzate: 
              a)  ad  assicurare  il  coordinamento   informativo   e
          informatico dei dati, per la soddisfazione  delle  esigenze
          di  uniformita'  delle   modalita'   di   codifica   e   di
          rappresentazione delle informazioni e  dei  dati  pubblici,
          della  loro  confrontabilita'  e  della   loro   successiva
          rielaborazione; 
              b) a definire, anche per specifici settori e  tipologie
          di  dati,  i  requisiti  di  qualita'  delle   informazioni
          diffuse,  individuando,   in   particolare,   i   necessari
          adeguamenti da parte di singole amministrazioni con  propri
          regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche
          sostitutivi, le competenze professionali richieste  per  la
          gestione  delle  informazioni  diffuse  attraverso  i  siti
          istituzionali,  nonche'  i   meccanismi   di   garanzia   e
          correzione attivabili su richiesta  di  chiunque  vi  abbia
          interesse. 
              5.   I   soggetti   di    cui    all'articolo    2-bis,
          nell'adempimento degli obblighi di  pubblicazione  previsti
          dalla normativa vigente, sono  tenute  a  conformarsi  agli
          standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.».