Art. 5 Inserimento dell'articolo 4-bis e del capo I-bis 1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonche' all'ambito temporale di riferimento. 2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. 3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20. 4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 2. Dopo l'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, come inserito dal comma 1, e' inserito il seguente Capo: «CAPO I-BIS - DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI».