Art. 7 
 
                   Inserimento dell'articolo 7-bis 
 
  1.  Dopo  l'articolo  7  e'  inserito  il  seguente:  «Art.   7-bis
(Riutilizzo dei dati pubblicati). - 1. Gli obblighi di  pubblicazione
dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati  giudiziari,
di cui all'articolo 4,  comma  1,  lettere  d)  ed  e),  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilita' di una
diffusione dei dati medesimi attraverso siti  istituzionali,  nonche'
il  loro  trattamento  secondo  modalita'  che   ne   consentono   la
indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web
ed il loro riutilizzo ai  sensi  dell'articolo  7  nel  rispetto  dei
principi sul trattamento dei dati personali. 
  2. La pubblicazione  nei  siti  istituzionali,  in  attuazione  del
presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di  indirizzo
politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a
dirigenti titolari degli organi amministrativi  e'  finalizzata  alla
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra  una  finalita'
di rilevante interesse pubblico  nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di protezione dei dati personali. 
  3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre  la  pubblicazione
nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti  che
non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi  del  presente  decreto  o
sulla base di  specifica  previsione  di  legge  o  regolamento,  nel
rispetto dei limiti indicati  dall'articolo  5-bis,  procedendo  alla
indicazione  in  forma  anonima  dei  dati  personali   eventualmente
presenti. 
  4. Nei casi in cui norme di legge o  di  regolamento  prevedano  la
pubblicazione di  atti  o  documenti,  le  pubbliche  amministrazioni
provvedono  a  rendere  non  intelligibili  i  dati   personali   non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili  rispetto
alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione. 
  5. Le notizie  concernenti  lo  svolgimento  delle  prestazioni  di
chiunque  sia  addetto  a  una  funzione  pubblica  e   la   relativa
valutazione   sono   rese   accessibili    dall'amministrazione    di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei  casi  previsti
dalla legge, le notizie concernenti  la  natura  delle  infermita'  e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione  dal
lavoro,  nonche'  le  componenti  della  valutazione  o  le   notizie
concernenti il rapporto  di  lavoro  tra  il  predetto  dipendente  e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo  n.  196
del 2003. 
  6. Restano fermi i  limiti  all'accesso  e  alla  diffusione  delle
informazioni di cui all'articolo 24, commi  1  e  6,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  di
quelli previsti dalla normativa europea  in  materia  di  tutela  del
segreto statistico e di quelli che  siano  espressamente  qualificati
come riservati  dalla  normativa  nazionale  ed  europea  in  materia
statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
  7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, continua ad operare  anche  oltre  la  scadenza  del  mandato
prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del  bilancio
dello Stato. 
  8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto  i
servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti
memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.».